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Ordinanza — n. 27998/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties settled; heirs formally withdrew appeal after contraparties accepted withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal settlement between the parties. The appellant's heirs, Elisabetta Amadei and Eugenio Graziani, filed a withdrawal of the appeal, which was subsequently accepted by the opposing parties, Mariella Foresti and Amelia Benetti. Consequently, the Court ruled that no further decision on litigation costs was necessary due to the mutual agreement ending the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 110 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when parties mutually agree to settle the dispute, rendering any further judicial intervention on the merits or costs unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal settlement agreement withdrawal of appeal heirs of decedent extinguishment of proceedings condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L'atto di rinuncia depositato da Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. Avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Art. 110 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
art. 372 c.p
art. 390 c.p
L'atto di rinuncia depositato da Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

,,24Lx0( ORDINANZA sul ricorso 23931-2017 proposto da: RAFFAELLA AMADEI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza, presso il cui studio in Roma, Via di Porta Pinciana, n. 4 era elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro MARIELLA FORESTI, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Finzi e Sebastiano Ribaudo ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62; -controricorrente- AMELIA BENETTI, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuseppe Lo Prejato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Eugenio Aurisicchio in Roma, Via della Stazione di San Pietro n. 16; -controricorrente- MARIA ANTONIETTA MAZZINI; -intimata- ELISABETTA AMADEI ed EUGENIO GRAZIANI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferdinando Maria De Matteis ed Elena Valenza, presso il cui studio in Roma, Via di Porta Pinciana, n. 4 sono elettivamente domiciliati; -intervenienti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4532/2017, pubblicata in data 7 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO CHE Raffaella Amadei ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 7 luglio 2017, n. 4532 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 17758/2001. Hanno resistito con distinti controricorsi Mariella Foresti e Amelia Benetti. L'intimata Maria Antonietta Mazzini non ha proposto difese. In data 10 maggio 2022 è stata depositata una "memoria di costituzione in prosecuzione e nomina di nuovo difensore", con la quale Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani, in qualità di successori universali di Raffaella Amadei, deceduta in data 25 gennaio 2018, hanno dichiarato di avere conciliato la lite con controparti e di costituirsi "soltanto al fine di rinunciare al ricorso".

In data 20 maggio 2022 è stato depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte di Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani. L'atto è stato notificato ai difensori di Mariella Foresti e Amelia Benetti. In data 10 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione da parte di Amelia Benetti e in data 8 giugno 2022 è stato depositato atto di accettazione di Mariella Foresti.CONSIDERATO CHE Anzitutto, va affermata l'ammissibilità dell'intervento di Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani, che hanno provato la loro qualità di eredi universali della ricorrente e hanno notificato l'atto di costituzione alle controricorrenti.

Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti precisato che "in tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria mediante notificazione.

L'atto di rinuncia depositato da Elisabetta Amadei ed Eugenio Graziani risponde ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. Avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d