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Ordinanza — n. 27981/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses usucapion appeal due to lack of possession change and inadmissible retrial of first-instance facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request to be declared the owner of a rural property via usucapion. The lower courts found the claimant had merely held the land as a sharecropper without converting that status into ownership possession, and the urban planning change did not alter this legal title. The Court ruled the appeal inadmissible because the claimant failed to demonstrate a factual difference between the first-instance and second-instance reasoning, violating procedural requirements for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.; The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to prove a factual distinction between the first and second instance decisions, thereby precluding a retrial of the contested facts.

Parole chiave

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usucapion possession sharecropping contract inadmissible appeal procedural retrial urban planning change fondo espropriato utilizzazione del fondo rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ.
Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
Art. 360 cod. proc. civ.
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv.
Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016
630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22753/2017 R.G. proposto da: BOSCO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, 33, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CONSOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA GALLO; –ricorrente – Contro COMUNE DI RENDE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SAVINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO PROVENZANO; –controricorrente – nonché contro MARIO GIORDANO NUOVO HABITAT SRL; -intimata- avverso la sentenza n. 1274/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale Filomena Bosco aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria per usucapione di un fabbricato rurale e dello stacco di terreno circostante; - la Corte d’appello di Catanzaro disattese l’impugnazione proposta dalla Bosco nei confronti del Comune di Rende e della s.r.l.

Giordano Nuovo Habitat; - la sentenza di secondo grado riporta che l’appellante aveva rimproverato al Tribunale di non avere adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie, dalle quali, secondo costei, sarebbe emerso il possesso “uti dominus” della medesima, unitamente al marito, dopo che tutto il fondo, del quale quello di cui qui si discute era parte, in origine di proprietà della famiglia Carnevale, era stato occupato d’urgenza in vista di pubblica espropriazione, pur non essendo stato poi espropriato ed era poi divenuta zona edificabile; risolto, a seguito dell’occupazione, dal 1974, il contratto di mezzadria, in base al quale la Bosco occupava l’immobile, il fondo era tornato libero, tanto che gli eredi dell’originario proprietario lo avevano alienato dichiarandolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; - indi, rigetta l’impugnazione in quanto la Bosco, che aveva pacificamente cominciato a detenere il bene come colona mezzadra, non aveva dimostrato di aver fatto luogo a “interversione del possesso” (rectius: mutamento della detenzione in possesso), non bastando a ciò un mero atto d’interno volere; né l’eventuale abuso della posizione in sé poteva ridondare in favore dell’abusante; l’occupazione d’urgenza, non seguita dall’espropriazione, aveva avuto il solo effetto di sospendere il contratto agrario, stante che l’oggetto del diritto dell’affittuario sarebbe venuto meno solo con la irreversibile apprensione del bene; né rilevava che il fondo fosse stato alienato, stante che il titolo di godimento della Bosco era rimasto sempre quello derivante dal contratto di mezzadria, senza che potesse assumere rilievo alcuno la circostanza che parte alienante avesse dichiarato l’immobile libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli; né, il mutamento di destinazione urbanistica poteva “ex se” mutare il titolo da detenzione in possesso; - in ogni caso dalla vendita dei Carnevali del 1991 sino alla proposizione della domanda (2010) non era decorso il ventennio di legge, né, tantomeno dall’opposizione avanzata dalla Bosco nell’anno 2009 contro il decreto di sgombero;

Filomena Boschi ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Il Comune di Rende resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte locale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1141, co. 2, cod. civ. La ricorrente riporta le critiche già mosse alla sentenza di primo grado: i Giudici non avevano tenuto conto del mutato atteggiamento della medesima; l’occupazione, che tuttavia non aveva riguardato la casa colonica, non aveva portato all’ablazione della proprietà, poiché non seguita nel quinquennio dal decreto di espropriazione, nel mentre era mutata la destinazione dell’area, da agricola a edificabile; di conseguenza essa continuò a possedere in proprio, poiché il provvedimento d’occupazione d’urgenza avrebbe dovuto essere considerato fatto del terzo idoneo a mutare la detenzione in possesso e la circostanza che i terreni, cessata l’occupazione, fossero stati riconsegnati a chi li coltivava avrebbe dovuto considerarsi atto di opposizione nei confronti del proprietario .

Non poteva avere rilievo l’abuso stigmatizzato dalla Corte d’appello, stante che l’unica cosa che assumeva rilievo era costituita dalla circostanza che era venuta meno la causa dell’originaria detenzione. Né mai i proprietari avevano compiuto atti di ricognizione e ancor meno di disposizione, mutata nel frattempo la destinazione urbanistica dell’area. La casa non era stata mai abbandonata ed era stata posseduta in proprio dalla esponente anche durante la pendenza dell’occupazione pubblica. 1.

1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità. In primo e assorbente luogo va evidenziato che la doglianza non attinge la “ratio decidendi” secondo la quale, in ogni caso non risultava essere stato consumato il ventennio di legge al fine di conseguire l’acquisto per usucapione. Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitata a contestare altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631;

Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). In disparte val la pena soggiungere che la ricorrente non sottopone a concludente critica l’affermazione della prosecuzione del rapporto di mezzadria con il nuovo proprietario, ai sensi dell'art. 2160, primo comma, cod. civ. (Cass. n. 4260/1988). Né a riguardo dell’altra con la quale la Corte d’appello ha reputato che l’occupazione d’urgenza avesse la sola attitudine a sospendere il contratto agrario in corso, il quale, cessato il vincolo, aveva ripreso il proprio vigore. Non vengono, invero, addotti argomenti persuasivi che facciano ripensare l’orientamento di questa Corte, riportato dalla sentenza d’appello, secondo il quale il decreto di occupazione di un fondo oggetto di un contratto di affitto determina solo la sospensione di tale rapporto che si estingue per effetto della realizzazione dell'opera pubblica implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene medesimo e, correlativamente, il venir meno dell'oggetto del diritto dell'affittuario (Sez. 2, n. 13370, 22/06/2005).

Né spiega la ragione per la quale il successivo mutamento di destinazione urbanistica avrebbe importato il mutamento del suo titolo da detenzione in possesso. Né, infine, individua in cosa fosse consistito il mutamento rivendicato. Mutamento che, è appena il caso di soggiungere, non può individuarsi nella temporanea occupazione in prospettiva di una pubblica espropriazione, poi non attuata, tenuto conto della sua durata solo quinquennale.

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo è inammissibile. La ricorrente invoca, piuttosto palesemente, un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

3. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da