Cassation court dismisses appeal and orders integration of third-party guarantor Rustoni & Partners into proceedings under Art. 331 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Claudio Pentori's appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of his commission claim regarding a commercial lease subletting agreement. The lower court found that the agreement was mediated by Rustoni & Partners, a guarantor company, rather than Pentori, and that Pentori failed to prove causal contribution to the deal. Consequently, the Court ordered Pentori to integrate the contradictory proceedings with Rustoni & Partners within 60 days pursuant to Article 331 of the Code of Civil Procedure, as the guarantor is a necessary party in the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; The invocation of a guarantee creates a necessary procedural joinder between the guarantor and the original parties, rendering the causes inseparable; therefore, the appellant must summon the guarantor in the appeal judgment, even if the guarantor did not contest the claim against the appellant's principal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9421/2019 R.G. proposto da: CLAUDIO PENTORI rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO TEDOLDI e con domicilio eletto in Roma, VIA G.B. TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Smargiassi. - ricorrente - contro SALMOIRAGHI & VIGANO' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Leonardo Maria Del Vecchio, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco De Leo e con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Rinaldi e associati) in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11. - controricorrente - nonché contro LIU.30 S.P.A., in persona dell'amministratore unico sig.
Marco Marchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Galletti, Stefano Cipolli e Lucio Nicolais presso il cui studio in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, elegge domicilio. - controricorrente - avverso la sentenza n. 254/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 18.01.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Claudio Pentori ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che - confermando (salvo che in punto di spese) la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della società Salmoiraghi & Viganò s.p.a. e della società Liu Jo s.p.a. per vedersi riconoscere il diritto alla provvigione per aver intermediato l'accordo avente ad oggetto il subentro della Liu io alla Salmoiraghi & Viganò nella conduzione di un locale commerciale in Verona.
La corte milanese ha ritenuto, aderendo alla prospettazione difensiva dei convenuti, che l'accordo tra la Salmoiraghi & Viganò s.p.a. e la Liu io si fosse perfezionato con la mediazione dell'agenzia Rustoni & Partners s.r.l. (chiamata in garanzia dalla Salmoiraghi & Viganò, nel primo grado di giudizio, appunto sull'assunto che fosse stata tale società, e non il Pentori, ad intermediare l'accordo) e che il Pentori non avesse dimostrato di aver fornito un concreto contributo causale alla conclusione dell'affare.Tanto la società Liu Jo quanto la società Salmoiraghi & Viganò hanno depositato controricorso.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, per la quale il ricorrente e la contro ricorrente Salmoiraghi & Viganò hanno depositato una memoria. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione non risulta notificato alla chiamata in garanzia Rustoni & Partners s.r.I..; nei confronti di quest'ultima va, pertanto, disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9013 del 21/03/2022: «La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato)».
Deve pertanto assegnarsi termine al ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti della società Rustoni & Partners s.r.I., ai sensi dell'articolo 331 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti della società Rustoni & Partners s.r.l.. Così