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Decreto — n. 27714/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27714/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27714/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: ALFANO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RUTA; - ricorrente Contro U.T.G. PREFETTURA DI COMO; intimato - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n.191/2020 pubblicata in data 5 febbraio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALFANO ROSARIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 112/2022 RG 21188-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27714/2022 — snciv · Corte di Cassazione: PREFETTURA DI COMO; intimato - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n.191/2020 pubblicata in data 5 febbraio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALFANO ROSARIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 112/2022 RG 21188-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: ALFANO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RUTA; - ricorrente Contro U.T.G. PREFETTURA DI COMO; intimato - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n.191/2020 pubblicata in data 5 febbraio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALFANO ROSARIO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 112/2022 RG 21188-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022