Cassation court dismisses procedural objections regarding inheritance division and renders judgment remanded for retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the first two grounds of appeal while declaring the remaining complaints absorbed. The appellants argued that the lower court failed to properly interpret the parties' intent regarding the division of inherited property and ignored the absence of necessary heirs at a specific meeting. Consequently, the court quashed the appellate judgment on these specific points and remanded the case to the Court of Appeal of Naples for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; The court quashes a judgment when it fails to address specific claims or incorrectly characterizes procedural acts without sufficient motivation, thereby violating the principle of corresponding request and the duty to decide on the merits.
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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15893/2019 R.G. proposto da : DI MARTINO MARIA FRANCESCA, DI MARTINO SIMONA, DI MARTINO LUDOVICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato DI MARTINO PAOLO (DMRPLA39M22F839F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASERTA GAETANO (CSRGTN41D01F839Z) -ricorrenti- DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato DI MARTINO PAOLO (DMRPLA39M22F839F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASERTA GAETANO (CSRGTN41D01F839Z) -ricorrenti- contro DE LUCA DI ROSETO TAPPUTI DI SCHINOSA LUIGI, DE LUCA DI ROSETO TAPPUTI DI SCHINOSA OTTAVIO, MARESCA DI CAMERANO LUIGI, MARESCA DI CAMERANO SOFIA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA GIOVANNI, MARESCA DI CAMERANO LUIGI, MARESCA DI CAMERANO SOFIA, MARESCA CARLO, DI MARTINO MARIA FRANCESCA, DI MARTINO SIMONA, DI MARTINO LUDOVICA, MARESCA VITTORIA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA MARIA TERESA, DE PASCALE VIRGINIA, DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA LUIGI, MARESCA DI SERRACAPRIOLA VITTORIA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA MARIA TERESA, DE PASCALE VIRGINIA, DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA OTTAVIO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MARESCA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO N 52, presso lo studio dell’avvocato BACCARI ANTONIO (BCCNTN67S23F839I) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro DE LUCA DI ROSETO TAPPUTI DI SCHINOSA LUIGI, DE LUCA DI ROSETO TAPPUTI DI SCHINOSA OTTAVIO, MARESCA DI CAMERANO LUIGI, MARESCA DI CAMERANO SOFIA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA GIOVANNI, MARESCA CARLO, DI MARTINO MARIA FRANCESCA, DI MARTINO SIMONA, DI MARTINO LUDOVICA, MARESCA VITTORIA, MARESCA DI SERRACAPRIOLA MARIA TERESA, DE PASCALE VIRGINIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1590/2018 depositata il 09/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Paola D’Ovidio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto dei restanti motivi, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. E’ co mparso l’Avv. Paolo Di Martino, per le ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. E’ comparso l’Avv. Antonio Baccari, per il ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA Avverso la sentenza n. 4309/13 del Tribunale di Napoli, che aveva respinto una domanda di divisione della comunione ereditaria, dichiarando altresì cessata la materia del contendere in rapporto alla istanza di rendicontazione e compensando interamente le spese di lite, proponevano separati gravami, da un lato, Vittoria Maresca e Giovanni Maresca di Serracapriola, Maria Teresa Maresca di Serracapriola e Virginia De Pascale (questi ultimi tre, quali eredi di Antonino Maresca, deceduto nelle more) e, dall’altro, Maria De Luca Di Roseto Tupputi Schinosa, Maria Francesca Di Martino, Simona Di Martino e Ludovica Di Martino.
Per resistere a vario titolo alle domande avversarie, si costituivano Carlo Maresca, che svolgeva appello incidentale condizionato, nonché Luigi ed Ottavio De Luca Tupputi Schinosa, che svolgevano appelli incidentali, mentre restavano contumaci Sofia e Luigi Maresca di Camerano. In esito al giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame proposto da Maria Francesca Di Martino, Simona Di Martino e Ludovica Di Martino, perché sfornite di legittimazione ad impugnare la sentenza, non rivestendo costoro la posizione di attrici né originariamente né per successione.
Rigettava gli ulteriori appelli principali, dichiarando assorbiti quelli incidentali. Rilevava la Corte distrettuale che l’accordo inter partes del 25 febbraio 2011 “è un contratto immediatamente vincolante ed efficace fra le parti, che ha realizzato al contempo lo scioglimento della comunione, in virtù del consenso unanime espresso da tutti i condividenti, e la cessazione della materia del contendere sul punto, senza che occorra alcun provvedimento giudiziale di attribuzione dei singoli beni, giacché consegue alla vincolatività delle pattuizioni negoziali”.
Aggiungeva che il predetto accordo divisionale rivestiva “natura transattiva …che emerge senza dubbio da plurimi indici ricavabili dallo stesso contenuto della scrittura privata rispetto al petitum e alla causa petendi nonché dal complessivo comportamento processuale delle parti”. Per la cassazione della predetta sentenza hanno proposto ricorso Maria De Luca di Roseto Tupputi Schinosa, Maria Francesca Di Martino, Simona Di Martino e Ludovica Di Martino, affidandosi a nove motivi. Ha tempestivamente proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato Carlo Maresca.
Con ordinanza interlocutoria del 22 luglio 2021 n. 21073 questa Corte, rilevata la mancata notifica dei ricorsi a Luigi Maresca di Camerano, contumace in appello, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo, concedendo termine di novanta giorni per l’adempimento. Procedutosi all’incombente da parte degli onerati, il giudizio è stato rimesso all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, dove le parti hanno discusso oralmente la causa. Il Procuratore Generale ha concluso, sollecitando l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con rigetto dei restanti ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima, complessa censura, le ricorrenti principali contestano la declaratoria di inammissibilità del gravame delle sorelle Di Martino, ipotizzando violazione degli artt. 24 1° e 2° comma Cost., 100 e 110 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., e degli artt. 100, 110 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Affermano che, per un verso, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che costoro avrebbero avuto interesse ad impugnare una decisione che non aveva provveduto sulla divisione anche da loro sollecitata, e, per altro verso, avendo richiesto l’attribuzione del bene indivisibile, non avrebbero avanzato alcuna domanda nuova, ma sarebbero stati i giudici di secondo grado a violare il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Il motivo è fondato. 1.2) Nella stessa parte narrativa della sentenza di secondo grado, si dà atto che le sorelle Anna e Margherita Maresca - danti causa delle germane Di Martino –insieme agli altri convenuti nel giudizio n. 3705/95 avevano chiesto, fra l’altro, “la divisione dei beni in comune in ragione di un quinto ciascuno con assegnazione ad essi convenuti di un’unità immobiliare”. Posto che la domanda divisionale dei convenuti andava ad integrare l’originario petitum, le sorelle Di Martino avevano un sicuro interesse a contestare le conclusioni del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di divisione.
A tanto induce, altresì, la considerazione – già pacifica presso questa Corte – che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del comune compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Sez. 2, n. 15926 del 13 giugno 2019).
2) Con il secondo mezzo d’impugnazione, anch’esso articolato in una pluralità di lagnanze, le ricorrenti deducono la nullità ed illegittimità della sentenza e del procedimento per errata declaratoria della cessazione della materia del contendere. Assumono, da un lato, violazione e falsa applicazione dei principi in tema di cessazione della materia del contendere, ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonostante tutti i contendenti avessero manifestato l’interesse ad un pronunciamento nel merito. Lamentano, dall’altro, la violazione della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe dato ingresso a questioni (indagine sulla volontà delle parti e sulla natura da attribuire al verbale del 25 febbraio 2011) esulanti dalla sua competenza.
Da ultimo, affermano le ricorrenti la violazione dell’obbligo motivazionale per motivazione meramente apparente e comunque abnorme e macroscopicamente irragionevole, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., laddove la sentenza impugnata, dopo aver sostenuto che il verbale 25.2.2011 – quale contra tto di divisione valido – avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo superflua la definizione del merito del giudizio di divisione, avrebbe però affermato che, nel caso di mancata cooperazione da parte di qualcuno dei condividenti, sarebbe stato necessario intraprendere un nuovo giudizio.
Il secondo motivo è parimenti fondato. 2.1) Lamateria del contendere può ritenersi cessata soltanto quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta. 2.2) La Corte napoletana ha costruito la cessazione della materia del contendere su un “contratto immediatamente vincolante ed efficace”, degradando la necessità dell’atto pubblico di trasferimento degli immobili “ad una riproduzione meramente formale del contratto, preordinata al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, nella quale le dichiarazioni delle parti assumono carattere storico e rappresentativo e non costituiscono espressioni di una nuova volontà”.
In realtà, la lettura degli atti disegna un quadro ben più complesso e la soluzione offerta dalla Corte d’appello –anche ai fini di una declaratoria di cessazione della materia del contendere – appare riduttiva, perché non può escludere (tant’è che non lo esclude la stessa sentenza) l’eventualità di appendici litigiose nelle more ed in occasione della sottoscrizione dell’atto pubblico, previsto dalla legge e dagli stessi paciscenti come il vero atto conclusivo della divisione. In altre parole, al sorteggio, il quale, sulla carta, aveva attribuito i beni per stirpi, occorreva che si affiancasse – quale ineliminabile requisito di efficacia – l’elemento formale del trasferimento dei medesimi beni attraverso un atto pubblico. 2.3) In definitiva, la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale la cessazione della materiadel contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare lacessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia dicessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (Sez. 2, n. 21757 del 29 luglio 2021).
D’altronde, in caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma deve essere esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti (Sez. 3, n. 3598 del 24 febbraio 2015).
Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare il merito della domanda.
3) Mediante il terzo rilievo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 789 c.p.c. e 195 disp. att c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. Affermano, in sequenza, che, ove anche successivamente al sorteggio delle quote, dovessero sorgere contestazioni, la divisione non si perfezionerebbe, secondo dottrina e giurisprudenza; che Carlo Maresca, ben consapevole che l’accordo non aveva prodotto il trasferimento dei beni, aveva notificato un atto di citazione per rivendicare la proprietà del 50% del fondo “Baraccone” e lo aveva trascritto, così da impedire al notaio di procedere all’incarico ricevuto; che la Corte distrettuale aveva omesso di rispondere alla domanda di divisione.
4) La quarta doglianza si appunta sulla natura di contratto di divisione del verbale 25 febbraio 2011, che le Di Martino contestano in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 1325 e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché mancherebbe la causa tipica di tale contratto, lo stesso accordo fra le parti e la forma richiesta per atto pubblico, oltre ad un oggetto generico. In questo senso, i giudici di merito non avrebbero fatto neppure esatta applicazione dei criteri interpretativi della volontà delle parti, che non era quella di trasferire i beni per effetto del sorteggio, ma quella di procedere allo scioglimento della comunione per capi. Inoltre –e il problema è stato diffusamente ripreso con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. - non sarebbe stato considerato che alla riunione del 25 febbraio 2011 non erano presenti né di persona né per procura ben tre compartecipi necessari, ossia Maria De Luca, Virginia De Pascale e Luigi Maresca.
5) La quinta censura si focalizza sull’asserita transazione divisoria intervenuta fra le parti, a cagione della quale le ricorrenti assumono la nullità della sentenza e del procedimento sia per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., sia per violazione dei principi in materia di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 360 n. 3 c.p.c., siaper non aver deciso la causa nel merito, sia per aver utilizzato una motivazione meramente apparente. La Corte territoriale, senza alcuna domanda al riguardo, si sarebbe spinta ad indagare l’asserita comune intenzione delle parti ed, inoltre, avrebbe arbitrariamente qualificato il verbale come transazione divisoria, senza neppure indicare le reciproche concessioni.
6) Con la sesta doglianza, in relazione alla domanda di scioglimento della comunione interna alla stirpe di Francesca Maresca, le Di Martinodenunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. giacché la Corte napoletana, di fronte alla domanda di divisione del compendio “Baraccone” pervenuto in esito al sorteggio e considerato bene indivisibile, non vi aveva provveduto.
7) La settima censura si appunta sulla violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver i secondi giudici esteso la cessazione della materia del contendere anche all’obbligo di rendicontazione da parte del Maresca.
8) Con l’ottava lagnanza, le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., per aver la sentenza impugnata trascurato dipronunziarsi sulla domanda di consegna dell’immobile e dei documenti assegnati alla stirpe di Francesca Maresca.
9) Si dolgono infine le Di Martino del regime delle spese processuali. Tutti i predetti mezzi d’impugnazione, indissolubilmente collegati al secondo, vanno dichiarati assorbiti.
10) Resta allora assorbito anche il ricorso incidentale di Carlo Maresca, per mezzo del quale il controricorrente invoca l’assegnazione a sé medesimo del compendio immobiliare denominato “Baraccone”. In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti tutti gli altri nonché il ricorso incidentale; la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi de