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Ordinanza — n. 27509/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing notification report in the judgment copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the official notification report with the authentic copy of the contested judgment. Although the judgment was dated November 2016, the file lacked the required document proving service, a defect the court ruled must be raised by the appellant and is not cured by the opposing party's silence. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the notification report with the authentic copy of the judgment, as this defect is not curable by the contrarecurrence.

Parole chiave

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procedural inadmissibility notification report defect cassation appeal service of judgment art. 369 c.p.c. corretta notificazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
A nulla rileva, infine, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - n ei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
articolo 342 c.p
all’accertamento operato dal primo giudice in ordina all’intervenuta prescrizione della servitù di passo costituita per contratto ed ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., il motivo di appello avverso la statuizione di rigetto della domanda della CD s.r.l.
articolo 369 c.p
Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 3466/20
- anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20).
Cass. Sez. U. 10648/17
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2645/2017 R.G. proposto da: CD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SILVESTRI e ALESSANDRA SCARNATI con domicilio presso lo studio di quest’ultima in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21. –ricorrente – contro DA RE GIUSEPPE, CHIARADIA GRAZIELLA, FERRACIN ROBERTO, PIN DORIS, CAGNOLI STEFANO, rappresentanti e difesi dagli avvocati ENRICO TRAVAINI e STEFANO BONA, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA PELLICO 24.

–controricorrente – nonché contro PIFFARETTI INES, PIN GABRIELLA, PIN VITTORINA, PIN CATERINA; –intimati – avverso la sentenza n. 634/2016 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONIIN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nel 2009 i sig.ri Da Re Giuseppe, Chiaradia Graziella, Ferracin Roberto, Pin Doris, Piffaretti Ines, Pin Gabriella, Pin Vittorina, Pin Caterina e Cagnoli Stefano citarono in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la società CD s.r.l. ed il sig.

Stefano Armellin per sentir accertare che i loro fondi non erano gravati di alcuna servitù a favore dei fondi dei convenuti, né di transito (per essersi estinta per prescrizione quella a suo tempo costituita), né di altro tipo. I convenuti, costituendosi, resistettero alla negatoria servitutis proposta dagli attori e, comunque, spiegarono a propria volta domanda riconvenzionale di costituzione di servitù di passo coattiva. Il Tribunale di Pordenone, accertata l'estinzione, per intervenuta prescrizione, della servitù costituita contrattualmente sui fondi degli attori a favore dei fondi dei convenuti, accolse la domanda di costituzione di servitù coattiva solo in favore del sig.

Armellin, rigettando la riconvenzionale della CD s.r.l.. La Corte d'appello di Trieste, adita dalla società CD s.r.l., ne ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, la corte distrettuale ha disatteso le censure mosse dalla CD s.r.l. all’accertamento operato dal primo giudice in ordina all’intervenuta prescrizione della servitù di passo costituita per contratto ed ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., il motivo di appello avverso la statuizione di rigetto della domanda della CD s.r.l. di costituzione di servitù coattiva; ad avviso della corte triestina, infatti, l’appellante non aveva censurato entrambe le rationes decidendidi tale rigetto.

La società CD s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, censurando la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva; il ricorso per cassazione si fonda su un solo motivo, relativo ai vizi di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'articolo 342 c.p.c., e di omessa o insufficiente motivazione su questione decisiva. I sig.ri Da Re, Chiaradia, Ferracin, Doris Pin e Cagnoli hanno resistito con controricorso, mentre le sig.re Piffaretti e Gabriella, Vittorina e Caterina Pin non hanno svolto difese in questa sede.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 31 maggio 2022. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.. Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 6, rigo 10) che l’impugnata sentenza è stata notificata in data 16 novembre 2016. La copia autentica della sentenza impugnata prodotta dalla società ricorrente all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso, tuttavia, non contiene la relazione di notificazione (cfr. l’attestazione di Cancelleria redatta il 31.5.2022, a richiesta del Collegio riunito in camera di consiglio).

Né alcuna copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione risulta comunque depositata nel fascicolo del ricorrente né in quello dei controricorrenti (sulla rilevanza dell’eventuale deposito di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione nel fascicolo del controricorrente, cfr. Cass. Sez. U. 10648/17). A nulla rileva, infine, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - n ei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20).

Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis