Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled and agreed to share litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal of the case. The condominium withdrew its appeal against the second-instance judgment after concluding a settlement with the property management company, which included an agreement to share litigation expenses. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs regulation was required under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: When a party withdraws an appeal after the hearing date due to a settlement, the judgment is extinguished without cost allocation if the withdrawal is accepted with a cost-sharing agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8366/2017 R.G. proposto da: CONDOMINIO VIA PIETRO MAESTRI N.2 MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BRUNO, domiciliato presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A. –ricorrente – contro AVI REAL ESTATE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CORBYONS, domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA CICERONE, 44.
–controricorrente – avverso la sentenza n. 3541/2016 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 12/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il Condominio di Via Pietro Maestri n.2, in Milano, ha proposto ricorso, articolato in due motivi, contro la società AVI REAL ESTATE s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 3541/2016 della Corte di Appello di Milano, depositata il 12/09/2016, che, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, ha parzialmente accolto la domanda della condomina AVI REAL ESTATE di annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 23 ottobre 2012; che la società AVIREAL ESTATE ha depositato controricorso; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 29 aprile 2022; che in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione (motivato con riferimento all’intervenuta conclusione di una transazione tra le parti) con previsione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, sottoscritta dall’amministratore del condominio e dal suo difensore, nonché, per adesione alla compensazione delle spese, dal legale rappresentante della AVI REAL ESTATE e dal suo difensore; che quindi il giudizio va dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che non vi è luogo a regolazione di spese, a mente dell’articolo 391, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giud