Court holds that Article 1125 c.c. applies between a condominium and a third-party owner when a shared roof collapse occurs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a public hearing to clarify whether Article 1125 of the Civil Code applies to a third-party owner whose underground property is covered by a condominium's access area. The appellants argued that the lower court erred by applying this article only between condominium owners, ignoring the structural damage caused by vehicle parking above their exclusive underground space. The court decided to proceed with a public hearing to definitively establish if the maintenance liability rule extends to relationships between a condominium and an external third-party owner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1125 c.c.; The rule of full liability for maintenance costs applies analogically between a condominium and a third-party owner when the latter's exclusive underground property is covered by the condominium's access area, extending beyond internal condominium relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7678/2017 R.G. proposto da: LEONE MIRALBA, AIELLO FRANCESCO e AIELLO PAOLA, eredi di AIELLO VITTORIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA AIELLO, domiciliati presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO VERGA in ROMA, VIA PALESTRO, 78. –ricorrenti – contro CONDOMINIO DI VIA ARMANDO DIAZ N.42 SC A CATANIA. –intimato – avverso la sentenza n. 273/2016 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il 17/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 24.06.05 il Sig.
Vittorio Aiello - proprietario di un locale interrato sito in Catania, via Diaz, al civico n. 40, attualmente destinato a palestra, la cui copertura fungeva da accesso e cortile esterno di due edifici ubicati ai civici nn. 42/A e 42/C della suddetta via Diaz - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il condominio di via A. Diaz n. 42 scala A e il condominio di via A. Diaz n. 42 scala B, esponendo: - che detto accesso dal civico 42, con annesso cortile, aveva, per destinazione del costruttore, la funzione di dare aria e luce alle abitazioni e di consentire l'accesso pedonale agli edifici; - che, ciò nonostante, i condomini dei fabbricati nn. 42/A e 42/C utilizzavano detto cortile come area di sosta per i propri veicoli e mezzi pesanti; - che tale improprio uso a posteggio della suddetta area cortilizia aveva generato, a lungo andare, danni alla struttura del solaio della sottostante palestra, culminati, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2004, nel crollo di una parte dell'intradosso del solaio.
Tanto premesso, Vittorio Aiello chiedeva la condanna dei condominii convenuti al risarcimento dei danni. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, condannava i condominii di via Diaz n. 42 scala A e scala B ad eseguire gli opportuni lavori e disponeva la partecipazione del Sig. Vittorio Aiello alle spese in misura nel 50%, ad eccezione delle spese di copertura del pavimento, che poneva esclusivamente a carico dei condominii stessi. La Corte di appello di Catania, adita con l’appello degli eredi di Vittorio Aiello, frattanto deceduto, sigg.ri Marialba Leone e Paola e Francesco Aiello, ha confermato la statuizione del Tribunale (riformando la sentenza di primo grado solo in punto di spese).
Secondo la corte distrettuale, le spese di riparazione del solaio che funge da copertura della terrazza e, al contempo, da piano di calpestio del sovrastante cortile, devono essere ripartite secondo il disposto dell’articolo 1125 c.c. e, pertanto, per il 50% a carico dei condominii a cui appartiene l’area cortilizia e per l’altro 50% a carico del proprietario del fondo sottostante a tale area. La situazione in esame sarebbe, infatti, sovrapponibile a quella, specificamente regolata dall’art.1125 c.c., del solaio di separazione orizzontaletra due piani di un fabbricato condominiale.
La sentenza della Corte di appello di Catania è stata impugnata per cassazione dagli eredi Aiello, sulla scorta di cinque motivi. I condominii di via Diaz n. 42 scala A e scala B sono rimasti intimati. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 aprile 2022, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria. Il cinque mezzi nei quali sia articola il ricorso sono così sintetizzabili:
1) Falsa applicazione dell’art. 1125 c.c. e violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.);
2) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.);
3) Erronea e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1125 c.c. e violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione alla posizione di terzo dei ricorrenti in rispetto al condominio di via A. Diaz n. 42, sc. B., di Catania (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.);
4) Violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per ciò che concerne i danni nell’immobile dei ricorrenti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.);
5) Violazione dell’art. 1125 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Ai fini della decisione sulle censure mosse dai ricorrenti all’impugnata sentenza occorre prendere le mosse dal principio, più volte affermato da questa Corte, che «In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c. (così Cass. n. 30935/18; conf.
Cass. n. 18194/05, Cass. n. 18858/10). La questione di diritto posta dai ricorrenti, specificamente nel terzo motivo, è se tale regola di diritto operi anche quando il locale sotterraneo la cui copertura funga da area di accesso ad un edificio condominiale non faccia parte del condominio di tale edificio; vale a dire, in altri termini, se tale regola di diritto operi solo nei rapporti tra condòmini oppure operi anche nei rapporti tra un condominio e un terzo proprietario di un fondo interrato non facente parte del fabbricato condominiale ma la cui copertura funga da aera di accesso a tale fabbricato.
Su tale questione il Collegio ritiene opportuno l’approfondimento della pubblica udienza. PQM La Corte disp