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Ordinanza Interlocutoria — n. 27506/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice on two defendants under Article 331 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27506/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order dismissing the appeal because the appellants failed to prove service of the cassation petition on two defendants. While service on other parties was regular, no evidence existed for notification to Antonio and Maria Giuseppa Cervone. Consequently, the Court granted the appellants sixty days to either prove valid service or integrate the adversarial proceedings under Article 331 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine a cassation appeal if the petition has not been validly served on all required parties, mandating the appellant to prove service or integrate the adversarial proceedings within a set term.

Parole chiave

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service of notice cassation appeal adversarial proceedings Civil Procedure Code defective notification integration of contradiction interlocutory order ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
articolo 143 c.p
articolo 331 c.p
Deve pertanto assegnarsi termine ai ricorrenti per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e Maria Giuseppa Cervone o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9720/2017 proposto da De Maggio Vito Carlo e Principe Regina rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Santillo (c.f. SNTNTN64A13I130P) -Ricorrenti - contro Cervone Carmine e Cervone Angela Celeste, in proprio e nella qualità di eredi di Covino Amelia, rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Ruzzo (c.f. RZZCCT68T47G596B) -Controricorrenti – Cervone Antonio, Cervone Bruno, Cervone Maria Giuseppa, Cervone Amelia e Cervone Raffaele -Intimati - avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 09.03.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino; Udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che chiede l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I sigg.ri Vito Carlo De Maggio e Regina Principe, proprietari di un fabbricato, con annesso orto, sito in Alvignano, hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, che riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rigettato la domanda da loro proposta nei confronti dei signori Carmine Cerbone e Amelia Covino, proprietari del fabbricato confinante, tendente alla declaratoria di illegittimità delle opere edili da costoro realizzate, all'eliminazione dei manufatti edificati in violazione del regime delle distanze legali ed al risarcimento dei danni.

Il ricorso è stato indirizzato, oltre che all’originario convenuto Carmine Cerbone, anche agli eredi dell’altra originaria convenuta, Amelia Covino, deceduta durante la pendenza del giudizio di appello, sig.ri Antonio, Bruno, Maria Giuseppa, Angela Celeste, Amelia e Raffaele Cervone (gli ultimi due quali eredi di Amelia Covino in rappresentazione del loro genitore Luigi Cervone, premorto). Carmine e Angela Celeste Cervone hanno depositato controricorso. La notifica del ricorso ad Amelia e Raffaele Cervone risulta regolare e così pure quella effettuata (nelle forme dell'articolo 143 c.p.c.) a Bruno Cervone Non risulta in atti, per contro, prova della effettuazione della notifica del ricorso a Maria Giuseppe Cervone e del perfezionamento della notifica del ricorso ad Antonio Cervone.

Deve pertanto assegnarsi termine ai ricorrenti per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e Maria Giuseppa Cervone o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comuncazione della presente ordinanza per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e Maria Giuseppa Cervone o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di c