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Ordinanza — n. 27405/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties' waiver extinguished proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27405/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the parties' formal withdrawal of the case. Although the appellants initially sought to overturn a lower court's ruling on a right of way, they subsequently submitted a unilateral waiver accepted by the respondent. The court ruled that such a waiver is effective immediately upon submission, rendering the acceptance of opposing parties unnecessary for the process to terminate.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. civ. proc.; Art. 391 cod. civ. proc.: A unilateral withdrawal in cassation extinguishes the proceedings immediately without requiring the acceptance of other parties, as it creates res judicata and eliminates the interest to contest the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit unilateral waiver extinction of proceedings res judicata cost allocation civil procedure petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. civ. proc.
proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc..
Art. 306 cod. civ. proc.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391 cod. civ. proc.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc.(cfr.
art. 306 cod. civ
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ.
art. 390 cod. civ
proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ.
art. 391 cod. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Cass. n. 2317/2016
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9253-2017 proposto da: CIFERRI ALBERTINA, CIFERRI ALBERTO,quali unici eredi del de cuius CIFERRI TULLIO, e ILARI MARIA,tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti LAURA PITONI, LUCA PIZZOLI, e tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 6; -ricorrenti - contro C.L.A.R. - CENTRALE DEL LATTE DI RIETI S . R . L . , rappresentata e difesa dall’Avv. ANNA MARIA BARBANTE; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5922/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06.10.2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott.

CRISTINA AMATO; Ric. 2017 n. 09253 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 2 - RILEVATO CHE: con atto di citazione depositato dinanzi al Tribunale di Rieti, il sig. TULLIO CIFERRI chiedeva l’accertamento di una servitù di passaggio su strada che, costeggiando l’area pertinenziale all’immobile industriale di proprietà della C.L.A.R. S.R.L., raggiungeva terreni e un’area immobiliare di sua proprietà,e altri fondi di proprietà della sig.ra MARIA ILARI, chiamata in causa; il sig. TULLIO CIFERRI chiedeva altresì la cessazione delle turbative e la reintegrazione nel possesso di detta servitù; con sentenza n. 473/2009 il Tribunale di Rieti accoglieva la domanda attorea ritenendo validamente costituita la servitù di passaggio a carico della proprietàdella C.L.A.R.

S.R.L.; la sentenza del Giudice di prime cure veniva appellata dalla C.L.A.R. S.R.L. presso la Corte d’Appello di Roma, la quale chiedeva la riforma della decisione, l’accoglimento dell’azione negatoria servitutis ex art.949 cod. civ., nonché la condanna degli appellati alla cessazione di qualsivoglia turbativa; con sentenza n. 5922/2016 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da C.L.A.R. S.R.L., ritenendo viziata da ultrapetizione la pronuncia di prime cure, considerando acquisita per usucapione la servitù di passaggio e regolando diversamente le spese di giudizio; con ricorso depositato in data 21.04.2017 gli eredi CIFERRI ALBERTINA, CIFERRI ALBERTO e la sig.ra MARIA ILARI chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, affidandolo a tre motivi di lagnanza; in data 13.06.2022 perveniva dinanzi a questa Corte, per il tramite dell’Avv.

ANNA MARIA BARBANTE, atto di rinuncia al ricorso in Cassazione, sottoscritto dai ricorrenti e contestualmente accettato Ric. 2017 n. 09253 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 3 - dalla resistente C.L.A.R. S.R.L., unitamente all’attestazione di conformità dell’atto di rinuncia; CONSIDERATO CHE: 1.1. Ai sensi dell’art.390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.2. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc..

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza ch e occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 1.3. Gli adempimenti previsti dall’art.390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc.(cfr.

Cass. n. 2317/2016). 1.4. Ai sensi dell’art.391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non èpronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.5.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato contestualmente accettato dalla resistente. 1.6. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della SecondaSezione Civile della Corte Supre