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Ordinanza — n. 27402/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares cessation of dispute due to parties' settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27402/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute after the appellant informed the court of a settlement reached between the parties. Although the appellant had argued for the dismissal of the case based on procedural errors regarding the interpretation of the administrative proceeding and the omission of the file, the existence of a settlement rendered the litigation moot. Consequently, the court ordered the cessation of the matter without ruling on the substantive or procedural arguments previously raised.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 126 disp. att. c.p.c.: When parties reach a settlement during pending litigation, the court must declare the cessation of the dispute, rendering further examination of procedural or substantive grounds unnecessary.

Parole chiave

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cessation of dispute settlement agreement administrative proceeding procedural dismissal Cassation appeal ripetibili dell'avvocato indigenza processuale non provata indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
794/1942, invece che come “ordinario” giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (come espressamente indicato in seno allo stesso); con il secondo, eccepiva la violazione dell’art.
Art. 126 disp. att. c.p.c.
(come espressamente indicato in seno allo stesso); con il secondo, eccepiva la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla fase del procedimento svoltasi dinanzi al Tribunale di Bari.
d.lgs. n. 150/2011
14 del d.lgs. n. 150/2011, la dichiarava inammissibile, sul presupposto che tale norma si riferisca ai compensi relativi ai soli procedimenti civili.
l. n. 794/1942
150/2011 e 28 l. n. 794/1942, invece che come “ordinario” giudizio ex art.
art. 702- bis c.p
794/1942, invece che come “ordinario” giudizio ex art. 702-bis c.p.c.
art. 126 disp. att. c.p
(come espressamente indicato in seno allo stesso); con il secondo, eccepiva la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla fase del procedimento svoltasi dinanzi al Tribunale di Bari.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU., n. 8980/2018
In tal senso si può, pertanto, senz’altro provvedere (si v edano, al riguardo,Cass., SU., n. 8980/2018 e Cass., n.
Cass., n. 30728/2019
8980/2018 e Cass., n. 30728/2019), senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte di Amiu s.p.a.
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Testo completo

2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27279/2017 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE OPERAMOLLA in persona dell' A vv. VINCENZO OPERAMOLLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRERI ROSA (FRRRSO70L55L328D); -ricorrente- contro AMIU s.p.a. -intimata- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 18/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLADECISIONE 1. L’avv. Vincenzo Operamolla, quale titolare dell’omonimo studio legale, ricorreva dinanzi al Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 702- bis c.p.c., per il pagamento dei compensi relativi all’attività professionale spiegata, in favore di Amiu s.p.a., nell’ambito di un processo amministrativo celebratosi dinanzi al Tar per la Puglia.

A seguito di riassunzione del procedimento, conseguente a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale del capoluogo pugliese, il Tribunale di Trani, interpretando la domanda come proposta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, la dichiarava inammissibile, sul presupposto che tale norma si riferisca ai compensi relativi ai soli procedimenti civili. L’avv. Operamolla proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sulla base di due motivi: con il primo, censurava l’ordinanza di merito per aver erroneamente interpretato l’atto introduttivo del giudizio alla stregua di ricorso ex artt. 14 d. lgs. n. 150/2011 e 28 l. n. 794/1942, invece che come “ordinario” giudizio ex art. 702-bis c.p.c. (come espressamente indicato in seno allo stesso); con il secondo, eccepiva la violazione dell’art. 126 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale omesso di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla fase del procedimento svoltasi dinanzi al Tribunale di Bari.

Amiu s.p.a. restava intimata.

2. Con nota depositata telematicamente in data 20.12.2021, il ricorrente ha comunicato che tra le parti era intervenuta una transazione, sollecitando la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. In tal senso si può, pertanto, senz’altro provvedere (si v edano, al riguardo,Cass., SU., n. 8980/2018 e Cass., n. 30728/2019), senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte di Amiu s.p.a.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere. Cos