Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27397/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 27397/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27397/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ENZA sul ricorso 29733/2017 R.G. proposto da: VASA ANNA GRAZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO BIELLO, che lo rappresenta e difende; — ricorrenti — contro VASA MARIA ANTONELLA SALVATRICE, VASA MARIA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato PIERINO ROSARIO ARRU che le rappresenta e le difende unitamente all'avvocato STEFANIA CABITZA; — controricorrenti — avverso la sentenza n. 195/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI SASSARI, depositata il 19/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 101 cod. proc. civ, art. 183 cod. proc. civ, art. 325 cod. proc. civ; Sentenza — n. 27397/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Costantino Biello, e la notifica era avvenuta a mani dell'avv. Anastasia Fara entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Inoltre, la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. indicava quali difensori gli avvocati Biello e Fara, del pari le memorie istruttorie e i verbali di causa, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Infine, la sentenza del Tribunale, nell'intestazione, riportava anche il nominativo della Fara e il timbro dell'avvocato Fara, con l'indicazione dello studio capeggiava, al centro in alto, la copia della sentenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a contestare licenza ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione revoca del permesso di domicilio impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 101 cod. proc. civ
La ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 101 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
Inoltre, la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
Secondo consolidata affermazione la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ENZA sul ricorso 29733/2017 R.G. proposto da: VASA ANNA GRAZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO BIELLO, che lo rappresenta e difende; — ricorrenti — contro VASA MARIA ANTONELLA SALVATRICE, VASA MARIA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato PIERINO ROSARIO ARRU che le rappresenta e le difende unitamente all'avvocato STEFANIA CABITZA; — controricorrenti — avverso la sentenza n. 195/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI SASSARI, depositata il 19/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; udita la requisitoria del PG; r FATTI DI CAUSA La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale, accogliendo la domanda avanzata da Anna Graziella Vasa nei confronti di Maria Provvidenza e Maria Antonella Vasa, dichiarò la piena proprietà di una striscia di terreno, libera da servitù, in favore dell'attrice, condannando le convenute a lasciare l'area in parola libera da persone o cose; - appellata la decisione di primo grado dalle convenute, nella contumacia dell'appellata, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, accolta domanda riconvenzionale delle convenute, in parziale riforma della sentenza d'appello, nel resto confermata, condannò Salvatrice Vasa ad arretrare il proprio fabbricato.

Avverso la decisione d'appello Anna Graziana Vasa propone ricorso sulla base d'un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. All'approssimarsi della pubblica udienza entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. Espone la Vasa che, siccome constava dalla procura apposta a margine dell'atto di citazione in primo in primo grado aveva conferito mandato esclusivamente all'avv. Costantino Biello del Foro di Sassari, eleggendo domicilio presso il di lui studio sito in Porto Torres, via Ettore Sacchi, 22 e il medesimo avvocato aveva firmato l'atto di citazione in parola. Sempre allo stesso avvocato la medesima aveva rilasciato procura sempre a margine dell'atto di precetto fondato sulla sentenza di primo grado e poi per il presente ricorso, eleggendo domicilio sempre presso il di lui studio in Porto Torres, via Ettore Sacchi, 22.

La citazione in appello non era stata notificata all'avvocato Sacchi, essendo allo stesso pervenuta, per contro, solo la notifica della sentenza d'appello munita di formula esecutiva. Pertanto, il contraddittorio per il giudizio d'appello non era stato mai instaurato., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 1.1. Le controricorrenti, dopo aver lamentato la non autosufficienza del ricorso per non avere la ricorrente prodotto copia della sentenza del Tribunale, deducono che essa sentenza era stata notificata all'avv. Pierino Arru, difensore delle esponenti, su richiesta dell'avv.

Anastasia Fara, la quale collaborava con l'avv. Costatino Biello sin dall'inizio della causa, come constava dal Timbro posto a intestazione dell'originario atto di citazione, che riportava il nome della Fara, quale praticante. Successivamente la dottoressa Fara, evidentemente divenuta avvocato, aveva assunto la difesa, sottoscrivendo tutti gli atti processuali, partecipando alle fasi processuali e, infine, chiedendo il rilascio della sentenza del Tribunale, alla medesima rilasciata in forma esecutiva. Di conseguenza a quest'ultima era stata correttamente notificata la sentenza di primo grado, in Sassari, via Emilio Lussu, n. 7, peraltro anche per l'avv.

Costantino Biello, e la notifica era avvenuta a mani dell'avv. Anastasia Fara entro i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Inoltre, la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. indicava quali difensori gli avvocati Biello e Fara, del pari le memorie istruttorie e i verbali di causa, la comparsa conclusionale e la memoria di replica. Infine, la sentenza del Tribunale, nell'intestazione, riportava anche il nominativo della Fara e il timbro dell'avvocato Fara, con l'indicazione dello studio capeggiava, al centro in alto, la copia della sentenza.

Da ciò conseguiva, secondo l'assunto, la regolarità della notifica effettuata a mani di uno solo dei difensori nominati dalla parte.

2. Il ricorso è fondato. Il principio evocato dalle controricorrenti è correttamente riportato, ma non si attaglia al caso di specie. Secondo consolidata affermazione la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 20625, 31/08/2017, Rv. 645225; conf., ex multis, Cass.nn. 11744/2011, 10129/2021).

Tuttavia, qui, non risulta dedotto e tantomeno allegato che l'avv. Fara fosse stata nominata difensore dalla Vasa (peraltro, una tale nomina non avrebbe potuto essere effettuata al tempo della citazione in primo grado, stante che all'epoca costei non aveva ancora conseguito l'abilitazione di avvocato). Si è chiarito che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (Sez. 6, n. 8863, 31/03/2021, Rv. 660993; nello stesso, senso, già Cass. n. 13963/2006).

Le prescrizioni formali previste dal predetto art. 83, all'evidenza, hanno lo scopo, a prescindere dall'accordo interno (contratto d'opera professionale) di rendere inequivoco agli occhi della controparte processuale il difensore che rappresenta nel processo l'altra parte, al quale vanno notificati o, a seconda, comunicati gli atti di esso processo. In conformità di quanto chiarito questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla - con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito (S.U., n. 3395, 13/2/2008, Rv. 601769).

Ovviamente, è appena il caso di soggiungere che, a prescindere dalla sede (controricorso per cassazione' con ricorso incidentale), il principio ha, ovviamente, portata generale (si vedano pure Cass. nn. 13577/2012 e n. 24506/2011). Non va confusa con una tale tipica funzione la circostanza che il procuratore alle liti possa avvalersi della collaborazione di altri professionisti, in sua sostituzione e sotto la sua responsabilità, per lo svolgimento di attività processuali (r.d.l. n. 1578/1933).3. Da quanto esposto discende che l'appello proposto dalle odierne resistenti era inammissibile e, pertanto, il processo non avrebbe potuto proseguire (art. 382, u.c., cod. proc. civ.), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza d'appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva proseguire e condanna le controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.