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Ordinanza — n. 27340/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27340/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27340/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18353/2017 R.G. proposto da: LOPARCO VITO, in proprio e quale rappresentante volontario delle figlie LOPARCO CINZIA e LOPARCO LUISA, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di Giraudo Severina, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO FAVA - ricorrente - contro EDI GREEN POWER, nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MARTINO - controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2017 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il 24/02/2017.

Regesto Legislator

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art. 177 c.c, art. 91 c.p, articolo 92 c.p; Ordinanza — n. 27340/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile là dove attinge l'interpretazione negoziale della Corte d'appello, costituendo l'interpretazione dei contratti indagine di fatto che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, ed è infondato là dove denuncia la violazione dell'art. 177 c.c.; questa Sezione ha infatti già chiarito, con la sentenza n. 33546/18, che l'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione.

Parole chiave

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successione legittima rendita per vedovo decesso del coniuge coniuge superstite legato di cosa altrui diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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art. 177 c.c
art. 91 c.p
articolo 92 c.p
Premesso che la statuizione di compensazione delle spese è stata adottata dal Tribunale di Torino nel 2013 - quindi sotto la vigenza del testo dell'articolo 92 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18353/2017 R.G. proposto da: LOPARCO VITO, in proprio e quale rappresentante volontario delle figlie LOPARCO CINZIA e LOPARCO LUISA, nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di Giraudo Severina, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO FAVA - ricorrente - contro EDI GREEN POWER, nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MARTINO - controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2017 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il 24/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto del 1995 Anna Maria Crosetto, figlia di Pasquale Crosetto e Severina Giraudo, acquistò la nuda proprietà del 50% di un immobile commerciale locato a terzi; l'usufrutto di tale quota fu acquistato dai suoi genitori; il residuo 50% dell'immobile fu acquistato, in piena proprietà, da Vito Loparco. Nel 1997 morì Pasquale Crosetto. Nel 2008 Anna Maria Crosetto - pretendendosi creditrice della quota del 25% dei canoni maturati dalla morte del padre (sul presupposto dell'intervenuto consolidamento alla sua quota di proprietà della quota di usufrutto di cui il padre era stato titolare in vita) - cedette tale credito alla EDI GREEN POWER s.r.I., al contempo vendendole la sua quotai di comproprietà dell'immobile (piena per il 25% e gravata di usufrutto in favore della madre per I' altro 25%).

EDI GREEN POWER s.r.l. ha azionato il credito cedutole da Anna Maria Crosetto, avente ad oggetto il 25% dei canoni maturati dal 1997 al 2008, con un decreto ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale di Torino nei confronti di Severina Giraudo e Vito Loparco. Il medesimo Tribunale di Torino, adito con l'opposizione a d.i. presentato da Vito Loparco in proprio e quale e quale rappresentante volontario della Giraudo, ha, previa revoca del decreto, rigettato la domanda contro il Loparco (ritenendo provato che egli avesse percepito solo il suo 50% di canoni ed escludendo che vi fosse solidarietà passiva tra lui e la Giraudo) e ha condannato la Giraudo a rifondere alla figlia l'intero importo da costei preteso (la metà della metà dei canoni, pacificamente incassata dalla stessa Giraudo).

La Corte d'appello di Torino, investita dell'appello presentato dal Loparco in proprio (sulla statuizione di compensazione delle spese di lite tra di lui e la EDI GREEN POWER) e quale rappresentante volontario della Giraudo (sugli altri capi), ha interamente confermato la sentenza di primo grado. Per la cassazione della sentenza di appello il Loparco - in proprio e in rappresentanza volontaria delle proprie figlie, istituite eredi della Giraudo (frattanto deceduta) - ha proposto ricorso su due motivi, il primo riferito alla posizione delle eredi Giraudo ed il secondo (sulla regolazione delle spese di lite) riferito alla sua posizione.

La società EDI GREEN POWER s.r.l. ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17.03.2022 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo, presentato nell'interesse delle eredi Giraudo, censura la statuizione che ha negato il diritto di accrescimento dell'usufrutto della sig.ra Giraudo alla morte del marito; secondo il ricorrente, anche in assenza di una clausola di accrescimento, quest'ultima sarebbe stata implicita e, comunque, il diritto di accrescimento derivava dal regime di comunione legale tra i coniugi Giaraudo/Crosetto.

Il motivo è inammissibile là dove attinge l'interpretazione negoziale della Corte d'appello, costituendo l'interpretazione dei contratti indagine di fatto che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, ed è infondato là dove denuncia la violazione dell'art. 177 c.c.; questa Sezione ha infatti già chiarito, con la sentenza n. 33546/18, che l'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione.

Tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo. Nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza la Difesa Loparco dà atto di tale sentenza e tenta di confutarla con argomenti, ancora una volta, relativi all'interpretazione della volontà delle parti, inammissibili in questa sede perché attinenti al merito.

Con il secondo motivo di ricorso, presentato nell'interesse proprio, il Loparco denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c in cui la Corte torinese sarebbe incorsa rigettando il motivo di appello con cui egli aveva censurato la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese del primo grado, nonostante il rigetto della domanda contro di lui proposta dalla EDI GREEN POWER. Il motivo è infondato. Premesso che la statuizione di compensazione delle spese è stata adottata dal Tribunale di Torino nel 2013 - quindi sotto la vigenza del testo dell'articolo 92 c.p.c. anteriore a quello introdotto con il decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014 - il Collegio osserva che la corte territoriale ha esplicitamente indicato nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (pag. 13, ultimo capoverso, e pag. 14, primi due capoversi, della sentenza qui gravata).

La doglianza va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi e oltre accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art