Cassation court dismisses appeal due to lack of reasoning on property title and contract validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's judgment, ruling the lower court's decision null and void. The appellate court failed to provide adequate reasoning regarding the proof of the plaintiffs' property title and the existence of the alleged sharecropping contract. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal in a different composition to ensure proper motivation before a final resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; The appellate judgment is null if the reasoning is merely apparent and does not allow understanding the logical path taken by the judge to form the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2675/2018 R.G. proposto da: ANDREANI DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA , CORSO VITTORIO EMANUELE II N.154/3DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GRANARA (GRNDNL63D26C621R) che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BARBIERI ANNA, BARBIERI CARLA, BARBIERI UGO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI N. 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI (PLTMRC49R19I726K) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO ROPPO (RPPVCN47T27H620J), PAOLO CANEPA (CNPPLA61H04I138I); -controricorrenti – nonchè contro ANDREANI GIANCARLO, NATUCCI PIERO Ric. 2018n.2675sez.
S2 - ud. 06/07/2022 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI GENOVA n. 1323/2017 depositata il 16/10/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del06/07/2022 dal consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Elena MariottiBarbieri, Anna Barbieri ed Ugo B arbieri, quali proprietari iure hereditatis per successione di Pietro B arbieri di alcuni terreni, con inclusi fabbricati siti nel comune di Ortonovo, zona archeologica di Luni, censiti al nuovo catasto terreni foglio 14 mappali numero 72, 91, 92, 96 e 100 convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di La Spezia Anna Andreani, Piero Amatucci ed Andreina Neri al fine di sentirli condannare al rilascio dei predetti immobilidetenuti senza titolo dal 1990.
2. Anna Andreani si costituiva in giudizio, e con domanda riconvenzionale chiedeva di accertare l’usucapione sui medesimi mentre Piero Amatucci ed Andreina Neri chiedevano di essere estromessi dal giudizio. A seguito del decesso di Andreina Neri la causa veniva riassunta negli stessi termini nei confronti dei suoi eredi Anna Andreani e Giancarlo Andreani.
3. Il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda di parte attrice e condannava i convenuti al rilascio dei terreni con i fabbricati.
4. Anna Andreani, Piero Amatucci e Giancarlo Andreani con separati atto proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
5. Si costituivano nei rispettivi giudizi Elena Mariotti B arbieri, Carla Barbieri, Anna Barbieri e Ugo Barbieri. Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 6. La Corte d’Appello di Genova,previa riunione, rigettava tutti gli appelli. In particolare, quanto all’appello di Piero N atucci e Giancarlo Andreani, il giudice del gravame evidenziava che , alla data della notifica dell’atto di citazione,il 21 maggio 2002, sia Piero Natucci che Andreina Neri occupavano gli immobili oggetto della domanda attorea. Gli stessi, nel costituirsi in giudizio , avevano anche ammesso la loro presenza nei beni rivendicatianche se solo per concessione di Diana Andreani.
Tale circostanza rendeva del tutto superfluo il fatto che, successivamente , il primo ave va trasferito la propria residenza altrove e l’altro appellante non vi aveva mai risieduto , trovandosi in causa solo quale successore legittimo di Andreina Neri. Quanto all’appello proposto da Diana Andreani doveva rilevarsi che gli attori avevano provato iltitolo sul quale fondavano l’azione di rivendica mediante la mancata contestazione d e lla successione mortis causa di Pietro Barbieri. Tale prova era confermat a anche dalla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e diretta al riconoscimento dell’usucapione nei confronti degli stessi eredi.
Altrettanto infondata doveva ritenersi l’eccezione di tardività in ordine all’introduzione del contratto di mezzadria quale titolo di detenzione di Diana Andreani. Tale circostanza, infatti, eradedotta in via di eccezione rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Quanto al mancato accoglimento della domanda di usucapione,l’onere della prova gravava sull’appellante la quale non aveva fornito elementi sufficienti per ritenere provato il possesso ventennale pacifico ed ininterrotto.Le testimonianze non erano tali da provare il possesso ventennale , pacifico ed ininterrotto mentre Ric. 2018n.2675sez.
S2 - ud. 06/07/2022 le ulteriori circostanze processuali, fra cui l'esistenza di un contratto agrario,giustificavano la semplice detenzione di Azzolino Andreani e Andreina Neri, f ino alla dichiarazione di abbandono del fondo documentata al 6 luglio 1990,non disconosciuta dagli appellanti e confermata dall'attestazione INPS del 18 Aprile 2002.Il rapporto di stretta parentela di Diana Andreani con i suddetti Azzolino Andreani e Andreina Neri, unito alla prova documentale, non superata da quella testimoniale, impediva l'accoglimento della domanda di usucapione exarticolo 1158 c.c.
7. Diana Andreani ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
8. Anna Barbieri,Carla Barbieri e Ugo B arbieri hanno resistito con controricorso.
9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 948 e 2697 c.c. - errata applicazione dell’articolo 115, comma 2, c.p.c. - errata qualificazione della domanda attorea - mancanza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta. A parere dei ricorrenti l’azione spiegata dagli attori non era di rivendica ma era una tipica azione personale di restituzione, peraltro infondata nel merito perché basata sull’err oneo presupposto che il titolo rappresentato dal contratto di mezzadria fosse effettivamente esistito e che fosse venuto meno.
Nella specie gli attori si erano limitati a qualificarsi c ome proprietari dei beni per averli ereditati da Pietro Barbieri senza Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 fornire alcuna prova della proprietà che,invece , in quanto attori in rivendicazione,avrebbero dovuto fornire. Peraltro, i convenuti non avevano contestato la successione perché la domanda era di restituzione e, quindi , di natura personale . I n ogni caso , l’onere della prova nonera stato assolto con la produzione della denuncia di successione non essendo questa sufficiente a dimostrare né la qualità di erede né la proprietà in capo al de cuius.
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’articolo 183, comma 6, c.p.c. nella formulazione precedente la riforma applicabile ra t i one temporis , nullità per violazione dell’articolo 2909 c.c., violazione del giudicato formatosi sulla sentenza numero 102 del 2009 del Tribunale di La Spezia, sezione specializzata agraria,e omessa apparente insufficiente motivazione sul punto. Violazione dell’articolo 38 c.p.c.,omessa pronuncia. La censura si appunta sul rigetto dell’eccezione di tardività in ordine all’introduzione del contratto di mezzadria.
Tale statuizione sarebbe erronea.Il titolo venuto meno in capo ai convenuti non era mai menzionatonell’atto di citazione, né in quello di riassunzione a seguito della morte di Andreina Neri. Infatti, il venir meno del contratto di mezzadria, della c ui e sistenza non era stata fornita alcuna prova, era stata dedotto per la prima volta nell’ambito dei capitoli di prova della seconda memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c. e , quindi , tardivamente , essendo già spirato il termine ultimo per precisare e modificare la domanda. Peraltro,l’esame dell’esistenza del contratto di mezzadria e le circostanze di risoluzione del medesimo erano preclusi dall’esistenza di un precedente giudicato che aveva definitivamente escluso l’esistenza del contratto.La Corte d’Appello avrebbe dovuto Ric. 2018n.2675sez.
S2 - ud. 06/07/2022 riformare la sentenza di primo grado, rilevando la tardività dell’allegazione avversaria e, comunque , escludendo la possibilità di effettuare ogni indagine sull’esistenza di un tale contratto come già esclusa da un a precedente sentenza passata in giudicato. Peraltro, l’esistenza del contratto avrebbe dovuto determinare l’incompetenza funzionale per materia del Tribunale in favore della sezione specializzata.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 2697 c.c. e omessa pronuncia sul punto. La censura si incentra sulla affermazione della Corte d’Appello circa la detenzione dei beni da parte dei convenuti in forza del contratto di mezzadria che, seppur cessato per legge , si era protratto come rapporto di fatto fino alla dichiarazione di abbandono del fondo. Il rapporto di mezzadria non si poteva protrarre come rapporto di fatto perché vietato dalla legge ed era anche escluso da una precedente sentenza passata in giudicato.
Le testimonianze dei testi della controparte erano inattendibili mentre era stato dimostrato il possesso uti dominus di Diana Andreani , anche perché il nucleo familiare della signora Andreani era del tutto distinto da quello dei presunti mezzadri. 4il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1141, 1158 e 2697 c.c. e dell’ art . 116 c.p.c. , omesso pronuncia sotto il profilo della motivazione apparente ed insufficiente- violazione dell’art. 132 , n. 4, c.p.c. . La censura attieneal rigetto della domanda di usucapione sulla base di un ragionamento illogico e non motivato .
Non poteva ritenersi provata la conversione del contratto di mezzadria in un rapporto di fatto. Diana Andreani peraltro aveva anche effettuato Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 l’interversionedel possesso; in pratica quest’ultima aveva trovato il compendio oggetto di causa abbandonato, l’aveva appreso e riattato come risultava, peraltro , anche da una pagina di un quotidiano risalente al 1999,così come da altre testimonianze. Secondo la ricorrente, nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori il giudice deve tener conto di tutte le circostanze decisive come risultantidal complesso probatorio.
5. I motivi di ricorso , che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. La Corte d'Appelloha accolto la domanda degli originari attori qualificandola come di rivendica ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione della ricorrente, affermando la relazione di detenzione della Andreanicon il bene sulla base di un contratto di mezzadria che ha determinato l’immissionenei beni di Azzolino Andreani e Andreina Neri a titolo di semplice detenzione. In particolare, quanto alla domanda di rivendica la sentenza recita: il titolo è provato, come si legge nella sentenza gravata, dalla mancata contestazione della successione mortis causa del de cuius Pietro Barbieri, prodotta in causa e ad abundantiam, dalla domanda riconvenzionale di rivendica della sig.
Diana Andreani, diretta al riconoscimento dell’usucapione nei confronti degli stessi eredi. Quanto al rigetto della domanda di usucapione la sentenza testualmente recita: è condivisibile perché opportunamente motivata la decisione di ritenere l'immissione nei beni di cui è causa a titolo di semplice detenzione di Azzolino Andreani e Andreina Neri in forza di un contratto di mezzadria che,se pur cessato per legge, si è protratto almeno quanto alla qualificazione del rapporto di fatto con i beni, fino alla dichiarazione di abbandono del fondo Ric. 2018n.2675sez.
S2 - ud. 06/07/2022 documentata al 6 luglio 1990 con dichiarazione firmata dallo stesso mezzadro Azzolino Andreani, non disconosciuta dagli appellanti e confermata dall’attestazione INPS dell’aprile del 2002. Il rapporto di stretta parentela di Diana Andreani con Azzolino Andreani e Andreina Neri, unito alla prova documentale, non superata da quella testimoniale, che l’appellante ha chiesto la residenza negli immobili di cui è causa alla fine degli anni “80”, visto che precedentemente era residente in Ortonovo e in Sarzana, impedisce l’accoglimento della domanda di usucapione.
La motivazione della Corte d'Appello è del tutto insufficiente, contraddittoria e, dunque, apparente,per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice. In particolare, si qualifica la domanda come di rivendica e si affermache gli attori hanno fornito la prova del loro diritto di proprietàsui beni mediante la dichiarazione di successione. Ciòa parere del giudice del merito sarebbe sufficiente anche in considerazione del la domanda di usucapione svolta nei loro confronti daparte della convenuta. La motivazione è meramente apparenteperché nulla dice delle ragioni che hanno determinato il primo giudice ad accogliere la domanda dei Barbieri e nulla dice sul titolo di acquisto di Pietro Barbieri, non essendo sufficiente la mera non contestazione della successione degli attori in assenza della prova della titolarità del diritto in capo al de cuius.Peraltro, il mancato riferimento ad un titolo di acquisto della proprietà non consente neanche di ricorrere al principio della c.d. attenuazione dell’onere probatorio in capo al rivendicante in conseguenza della domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.
Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 La motivazione è gravemente lacunosa e dunque apparente anche con riferimento al rigetto della domanda di usucapione di Diana Andreani oggi ricorrente. Secondo il giudice del gravame,la relazione di fatto con il bene di quest’ultima deve qualificarsi come detenzione in forza di un contratto di mezzadria. Di questo contratto, tuttavia, si dice solo che una del le parti era rappresentata da Azzolino Andreani e Andreina Neri, genitori della ricorrente, e che è cessato per legge a far data dal 1990 . Nella sentenza non si fa alcun cenno alla sentenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di La Spezia cheha rigettato una precedentedomanda proposta dai Barbieri nei confronti di Andreina Neri, v olta ad accertare la cessazione del medesimo rapporto di mezzadria e al rilascio del compendio immobiliare.
La sezione specializzata agraria, infatti, ha ritenuto non provata l’esistenza del suddetto contratto sul quale si fonda invece il rigetto della domanda di usucapione della ricorrente. La Corte d'Appello, dopo aver ritenuto ammissibile l’esame dell’esistenza del suddetto contratto e delle circostanze della sua risoluzione, non forni sce alcuna motivazione sullaprova dello stesso, limitandosi solo ad un fugace cenno alla dichiarazione di abbandono del fondo del 6 luglio 1990. Anche in questo caso, peraltro, la sentenza non riporta neanche le ragioni che hanno fondato il rigetto della medesima domanda riconvenzionale in primo grado, sicché la decisione risulta del tutto sfornita di motivazione.
In tal modo, infatti, non risultano percepibili quali siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso,tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
In conclusione,deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, meramente apparente, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice, in particolare sulla base di quale elemento è stata ritenuta provata la proprietà dei beni rivendicati dai Barbieri ed è stato ritenuto provato il contratto di mezzadria, la cui esistenza è stata negata dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di La Spezia in altro giudizio azionato dai Barbieri sempre per il rilascio del medesimo fondo.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, impregiudicato il merito, dovrà fornire adeguata motivazione circail titolo di proprietà degli originari attori e circa la qualificazione a titol o di detenzione o di possesso della relazione di fatto che la ricorrente Diana Andreani ha con i beni immobili oggetto della sua domanda riconvenzionale di usucapione. 5.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. 2018n.2675sez. S2 - ud. 06/07/2022 La Corte accoglieil ricorso nei sens