Italian Court of Cassation quashes appeal order for lawyer fees due to procedural omissions and interest calculation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appeal court's order regarding lawyer fees because it failed to rule on the second lawyer's compensation and miscalculated interest rates. The lawyers argued that the lower court omitted their claims entirely and applied the wrong interest standard for commercial delays. The court found these errors fundamental, ordering a remand to the appellate court for a new decision on both the omitted fees and the correct interest calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a judgment that omits a party's claim for professional fees or fails to apply the correct commercial interest rate, requiring a remand for proper adjudication.
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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28746/2017 R.G. proposto da NOTARIANNI AURORA E BELFIORE MARIA GRAZIA, quest’ultima rappresentata e difesa dall’avv. Aurora Notarianni, la quale si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via Q. Maiorana n. 9, presso lo studio legale Fazzari. –RICORRENTI– contro LUCIANO NICOLA, rappresentat o e difeso dall’avv. Gaetano Sorbello, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Rimini n. 14, presso l’avv. Nicoletta Caruso. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Messina n. 4082/2017, pubblicata in data 4.10.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.7.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Gli avv.ti Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore hanno adito la Corte d’appello di Messina, esponendo che Luciano Nicola era stato difeso dall’avv. Notarianni, in primo grado, in un giudizio Oggetto: compensi professionali svoltosi dinanzi al tribunale di Messina per l’impugnativa di una clausola apposta ad un contratto di lavoro nautico ed aveva poi impugnato la sentenza, nominando per il giudizio di secondo grado anche l’avv.
Belfiore, come da contratto sottoscritto in data 14.1.2013; che, nonostante che il giudizio si fosse concluso con l’accoglimento della domanda, il Luciano non aveva corrisposto alcun compenso ai due difensori. Hanno chiesto di liquidare le spettanze professionali e di regolare le spese del procedimento. Nella resistenza del convenuto, la Corte di Messina ha liquidato in favore del solo avv. Notarianni l’importo di €. 4.757,50 per il patrocinio svolto in appello, in applicazione dei valori tabellari medi ridotti alla metà per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, ritenendo che sulle spettanze di primo gradosi dovesse pronunciare il tribunale.
Per la cassazione dell’ordinanza gli avv. ti Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore propongono ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria, cui Nicola Luciano resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di merito non abbia statuito sulle richieste di compenso dell’avv. Belfiore. Il motivo è fondato. L’esame del ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, cui può procedersi in questa sede essendo denunciato un error in procedendo , conferma che la domanda di pagamento dei compensi era stata proposta anche dall’avv. Belfiore per il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Messina. La pronuncia non contiene, tuttavia, alcuna statuizione volta a definire anche tale domanda di adempimento del contratto di incarico professionale ed anzi il nominativo dell’avv.
Belfiore non è neppure menzionato, apparendo del tutto omesse la valutazione dell’attività e la quantificazione del corrispettivo per l’opera svolta. Sussiste la violazione denunciata, stante l’impossibilità di riferire la decisione ad entrambi i difensori che avevano richiesto la liquidazione, non configurandosi un’omissione suscettibile di essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. (Cass. 16535/2012; Cass. 5660/2015; Cass.22275/2017; Cass. 19437/2019).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 112, 336, comma 1, c.p.c., 28 L. 794/1942, 14 D.lgs. 150/2011 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che sulla richiesta di liquidazione dei compensi di primo grado fosse competente il Tribunale, in contrasto con il principio secondo cui, ove la difesa sia stata svolta in più gradi, la domanda di pagamento del compenso professionale deve essere proposta al giudice che abbia esaminato per ultimo la controversia. Anche tale motivo è fondato.
Come recentemente stabilito dalle S.U., in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della L. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), D.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. s.u. 4247/2020).
La permanenza nell'ordinamento del procedimento speciale la cui originaria disciplina è antecedente alla Costituzione - e che " si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli onorari di avvocato" per le controversie di un tipo ben delimitato (civili) - si giustifica per la sua snellezza e la tendenziale celerità, le quali condizionano, pertanto, anche l'individuazione del giudice competente, giustificando la proponibilità di un giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, ove tale ufficio giudiziario sia il giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia.
Tale soluzione risponde a ragioni di economia processuale, in modo da evitare la proliferazione delle controversie in coerenza con i principi del giusto processo. Ne consegue che la possibilità, nell'anzidetta ipotesi, di rivolgersi con un'unica domanda cumulativa al giudice del merito che abbia conosciuto per ultimo della controversia - originariamente configurata come ampiamente facoltativa – deve attualmente reputarsi obbligatoria (cfr., Cass. s.u. 4247/2020).
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 D.M. 55/2014, 2233 e 2697 c.c., 36 e 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver erroneamente ritenuto che la causa in cui era stata svolta la difesa avesse carattere ripetitivo e seriale, pur in assenza di un provvedimento di riunione delle cause vertenti su questioni analoghe, e di non aver tenuto conto della condotta ostruzionistica ed inadempiente dell’assistito, della mancata contestazione della spettanza degli importi elencati nella parcella, oltre al fatto che parti avevano sottoscritto un contratto di incarico, stabilendo i criteri di quantificazione del compenso.
La trattazione di causa analoghe non giustificava alcuna riduzione, dovendosi valorizzare la particolarità e complessità della materia oltre che di ciascuna delle controversie separatamente proposte. Il motivo è fondato nei limiti che seguono. La Corte di merito, pur dando atto che le parti avevano sottoscritto un contratto di incarico per la difesa in appello (cfr. ordinanza, pag. 3), ha proceduto alla liquidazione del compenso in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, precisando, in particolare , che “la somma complessivamente determinata sulla base della sommatoria delle tre fasi liquidate come da tabelle doveva trovare una congrua riduzione - in misura del 50% - dato il carattere ripetitivo della causa”.
Posto tuttavia che il contratto conteneva i parametri di quantificazione del compenso, prevedendo un incremento dell’importo base di € 1.500,00, dovuto anche in caso di rigetto della domanda, con un ulteriore somma oscillante tra € 5.000,00 ed € 7.000,00 in caso di esito favorevole delle lite, occorreva procedere alla liquidazione in applicazione dei criteri concordati dalle parti, prescindendo dai parametri ex D.M. 55/2014, dato il carattere residuale del sistema tabellare ai sensi dell’art. 2233 c.c.. La norma prevede una gerarchia a caratterepreferenziale dei criteri di liquidazione e quindi il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specificoaccordo tra le parti, i cui patti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 14050/2021;
Cass. 2631/2021; Cass. 17726/2018; Cass. 29837/2011). Quanto ai compensi di primo grado, la valutazione della non particolare gravosità dell’impegno profuso dal difensore, in relazione alla semplicità e al dichiarato carattere ripetitivo della controversia, sostanzia un apprezzamento che attiene al giudizio di fatto, insindacabile in cassazione.
4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1224 e 1284 c.c., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciare sulla richiesta di attribuzione degli interessi al tasso applicabile, in caso di ritardo, nelle transazioni commerciali, oltre che della rivalutazione monetaria. Il motivo è fondato. I difensori avevano espressamente richiesto, tra l’altro, la condanna del convenuto al pagamento degli interessi al tasso applicabile alle transazioni commerciali, con decorrenza della domanda, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. (così in ricorso, pagg. 8 e 9).
La Corte di appello ha invece riconosciuto, genericamente, gli interessi legali dalla domanda, mostrando di non aver neppure delibato l’applicabilità del tasso applicabile previsto dal D.lgs. 231/2002, richiamato dal comma quarto dell’art. 1284 c.c., per l’ipotesi che le parti non abbiano concordato la mi sura degli interessi. Nessuna decisione risulta assunta –inoltre - riguardo alla spettanza della rivalutazione, richiesta ai sensi dell’art. 429 c.p.c., su cui competerà al giudice del rinvio provvedere nei limiti di quanto effettivamente oggetto di domanda, dovendosi considerare che, “poiché ilcredito dell'avvocato per onorari professionali ècredito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenutasvalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo unadomanda del creditore di riconoscimento delmaggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, c.c. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio, essendo applicabile l'art. 429 c.p.c., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica deicrediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di para-subordinazione" (Cass. 7055/2008;
Cass. 20269/2010; Cass. 4959/2012). 5 Il quinto ed ultimo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2, 702 ter c.p.c., 111 Cost., aisensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia illegittimamente compensato le spese processuali in totale assenza dei relativi presupposti giustificativi. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale della causa. Sono –in conclusione – accolti i primi quattro motivi di ricorso, con assorbimento del quinto.
L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbito il quinto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle