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Sentenza — n. 27063/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 27063/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27063/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4080/2017 R.G. proposto da : Magit s.a.s. di Margiotta Ing. Giuseppe C., in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Margiotta , rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Diddi e Amanda De Cosmo, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in via della Scrofa n. 14; –ricorrente – contro Terme di Saturnia s.p.a., in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Daniele Morgante, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. Roberta Dall’Argine e Corrado Branchetti nonché dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 331 c.p, art. 336 c.p, art. 378 c.p, art. 305 c.p; Sentenza — n. 27063/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con la seconda doglianza si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 304, 305, 307 c.p.c. nonché dell’ art. 24 Cost. per aver la Corte d’appello individuato presuntivamente la data di decorrenza dell’interruzione e il dies a quodella prosecuzione.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento restituzione del termine inattività successiva alla sospensione stralcio del procedimento sanatoria del vizio procedurale osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
nonché dell’ art. 24 Cost.
art. 331 c.p
Con il quarto motivo si censura, altresì, la sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione agli artt.
art. 336 c.p
anche in relazione all’art. 336 c.p.c.
art. 378 c.p
Al riguardo viene richiamata, a sostegno e fondamento della doglianza, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la recente S.U.
art. 305 c.p
fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c.
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4080/2017 R.G. proposto da : Magit s.a.s. di Margiotta Ing. Giuseppe C., in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Margiotta , rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Diddi e Amanda De Cosmo, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del primo in via della Scrofa n. 14; –ricorrente – contro Terme di Saturnia s.p.a., in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Daniele Morgante, rappresentata in giudizio e difesa dagli avv. Roberta Dall’Argine e Corrado Branchetti nonché dall’avv.

Claudio Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma in viale Buozzi n. 53; –controricorrente – Rizzani de Eccher s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Piero Rossini, difesa dall’avv. Andrea Cabrini e dall’avv. Ulisse Corea, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in via di villa Sacchetti n.9; –controricorrente – avversola sentenza n. 2007/2016 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 2.12.2016; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra; viste le conclusioni del PM Fulvio Troncone;

FATTI DI CAUSA 1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza di secondo grado (che richiama quella del Tribunale di Grosseto n. 1293/2012) emerge quanto segue. La Magit s.a.s. di Margiotta Ing. Giuseppe C. (d’ora in poi Magit s.a.s.) ottenne l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Terme di Saturnia s.p.a. per il pagamento di euro 636.591,57 quale corrispettivo per lavori meccanici, elettrici e di assistenza muraria eseguiti nella struttura termale. L’ingiunta si oppose (mentre non si costituì Rizzani) e dedusse di aver appaltato, con contratto del 23.6.2000, alla Rizzani De Eccher s.p.a. (d’ora in poi Rizzani s.p.a.) la ristrutturazione del complesso termale per un corrispettivo di 21 miliardi di lire circa e che, con il consenso del committente, l’appaltatore subappaltò l’esecuzione di alcune opere a ditte terze (per quel che rileva in questa sede, alla ricorrente vennero appaltate le opere di cui al decreto ingiuntivo).

La Terme di Saturnia s.p.a. evidenziò che per le controversie relative all’appalto era stato promosso un giudizio arbitrale e che per le controversie relative al contratto di subappalto nulla potesse esserle richiesto. Il fulcro della tesi di Magit s.a.s. era che le opere realizzate non rientrassero, in realtà, nel contratto di subappalto ma che fossero opere ulteriori, direttamente richieste da Terme di Saturnia, delle quali quindi chiedeva il pagamento. A tal fine Magit s.a.s. chiese, altresì, che venisse disposta un’ulteriore CTU. Il giudizio di prime cure, all’esito dell’attività istruttoria espletata, si concluse con la revoca del decreto ingiuntivo, alla luce dell’esito della ctu disposta nel giudizio arbitrale, atteso che “le opere elencate nelle riserve apposte da Rizzani sul conto finale coincidono con le prestazioni rese da Magit e poste a fondamento del decreto ingiuntivo sia per tipologia che per dislocazione temporale”.

La sentenza venne impugnata dalla Magit s.a.s. e l’appello dichiarato inammissibile, essendosi il giudizio estinto per tardiva riassunzione. Nel corso del giudizio (il 9.12.2014), invero, il processo venne dichiarato interrotto per il fallimento di Magit s.a.s. (in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 24.7.2014) ed il successivo 4.12.2015 la ricorrente , premesso che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 29 luglio 2015 aveva revocato il fallimento della società e del socio accomandatario, chiese la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio (fissata il 28 giugno 2016).

Il ricorso venne notificato a Rizzani s.p.a. ed a Terme di Saturnia s.p.a. La prima chiese dichiararsi, per quel che rileva in questa sede, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione ed in comparsa conclusionale la Terme di Saturnia s.p.a. si associò all’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione. La Corte d’appello affermò, quindi, che il giudizio si era estinto a far tempo dal 10.6.2015, dovendosi riassumere la causa nel termine di 6 mesi, (quale applicabile ratione temporis essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 2015) decorrenti dal 9.12.2014 ossia dalla dichiarata interruzione del processo.

L’avvenuta successiva revoca del fallimento non venne considerata rilevante; nel dettaglio, al riguardo, il giudice di seconde cure affermò che “la revoca del fallimento non ha certo determinato l’illegittimità della dichiarazione di interruzione del processo e quindi non ha certo vanificato la necessità di una prosecuzione (da parte della curatela o, eventualmente, del soggetto medio tempore tornato in bonis) entro 6 mesi”. Sicché, richiamando ed applicando Cass. n. 5650 del 2013, la Corte d’appello ritenne che la dichiarazione resa dal difensore all’udienza fosse idonea a determinare la legale conoscenza per la curatela fallimentare dell’evento interruttivo, stante l’obbligo gravante sul procuratore (della parte poi dichiarata fallita), quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato, ed in particolare dal combinato disposto di cui agli artt. 1728 e 1710 c.c. In relazione, poi, alla domanda spiegata dalla Magit s.a.s., il giudice di merito, alla luce delle conclusioni della odierna ricorrente, ritenne che si fosse in presenza di cause inscindibili e che la domanda dovesse interpretarsi quale richiesta di condanna alternativa della Terme di Saturnia s.p.a. o della Rizzani s.p.a., in accordo con la CTU.

In forza del prefato ragionamento la Corte concluse, quindi, che l’eccezione svolta dalla Rizzani s.p.a. dovesse spiegare necessariamente effetto nei confronti della Terme diSaturnia s.p.a. Ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2007/2016 Magit S.a.s.; si sono costituiti con controricorso sia la Rizzani che la Terme di Saturnia. In prossimità dell’udienza Magit S.a.s. e Terme di Sa turnia s.p.a. hannodepositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione artt. 346 e 347 c.p.c. per non aver la Corte territoriale rilevato la decadenza della parte appellata, Rizzani, costituitasi in udienza, dal diritto di proporre l’eccezione di estinzione.

2. Con la seconda doglianza si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 304, 305, 307 c.p.c. nonché dell’ art. 24 Cost. per aver la Corte d’appello individuato presuntivamente la data di decorrenza dell’interruzione e il dies a quodella prosecuzione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., violazione del principio di disponibilità della prova e dell’onere della prova.

4. Con il quarto motivo si censura, altresì, la sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione agli artt. 102 e 106 c.p.c., per aver erroneamente affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario ed erronea estensione dell’eccezione alla posizione della Termedi Saturnia.

5. Con la quinta, ed ultima, doglianza la Magit s.a.s. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 18, penultimo comma, l.fall. anche in relazione all’art. 336 c.p.c.

6. Deve trattarsi preliminarmente il secondo motivo di ricorso, per ragioni di priorità logica. In buona sostanza, con l’indicata censura il ricorrente si duole del valore attribuito dalla Corte alla dichiarazione resa dal difensore all’udienza del 9.12.2014 in quanto essa non sarebbe idonea a determinare la legale conoscenza dell’interruzione da parte del curatore fallimentare. La Magit s.a.s. contesta l’orientamento di questa Corte espresso da Cass. 8640 del 2018 perché finisce per “attribuire fede privilegiata a un atto che una tale valenza non ha, essendo rimesso alla diligenza del legale del fallito, creando una sorta di presunzione iuris e de iure di conoscenza dell’evento, che non sembra in alcun modo giustificata dalla normativa vigente.

Vieppiù in una fattispecie particolare come quella che ci occupa, caratterizzata dall’intervenuta revoca del fallimento”. Al riguardo viene richiamata, a sostegno e fondamento della doglianza, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la recente S.U. n. 12154 del 2021. 6.1. Il motivo è fondato. Nella specie trova, invero, applicazione il principio affermato da S.U. n. 12154 del 2021 secondo il quale “in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.

Con la citata decisione sono stati definiti i termini “del rapporto tra l’effetto interruttivo (determinatosi automaticamente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ex artt. 16 u.co. l.f., 133 co. 1 c.p.c.) e la ripresa del processo, assoggettata dall’art. 305 c.p.c. ad un onere di iniziativa temporalmente delimitato e condizionante, ove non assolto, il prodursi di una causa di estinzione” chiarendosi, in assenza di una specificazione da parte dell’art. 43, co. 3 l.f., nel testo ratione temporis vigente, quale sia l’evento da cui decorre il termine per la riassunzione.

Si è così affermato come, ai fini della decorrenza del termine, sia necessario che il curatore fallimentare abbia una formale conoscenza dei processi pendenti, al fine di assicurarne un ingresso consapevole negli stessi, “perché resa in un’udienza cui egli abbia presenziato ovvero gli sia stata comunicata o notificata come atto autonomo, così combinandosi, per mera tecnica aggregativa, l’osservanza dei principi di necessaria conoscenza, descritti nel lungo percorso di costituzionalizzazione dell’art. 305 c.p.c. e in più completo coordinamento con la novella”.

Alla luce di quanto innanzi, emerge come la Corte d’appello non abbia fatto buon governo del principio innanzi enunciato attribuendo alla mera dichiarazione resa dal difensore in udienza valore di conoscenza legale da parte del curatore del fallimento della Magit s.a.s., in assenza di una notificazione, ovvero comunicazione da parte dell’ufficio giudiziario, della dichiarazione giudiziale di interruzione del procedimento. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento dei restanti, e cassata la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in d