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Sentenza — n. 27060/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unfitness due to missing notification report and late filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27060/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally unfit because the applicant failed to submit the official notification report with the authentic copy of the contested judgment. Although the applicant acknowledged the notification date, the court found no supporting documentation in the file, and the filing occurred after the 60-day deadline. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying property dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The cassation appeal is procedurally unfit if the applicant fails to deposit the notification report with the authentic copy of the judgment, as this defect is not curable by the opposing party's lack of contestation.

Parole chiave

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procedural unfitness notification report cassation appeal statutory deadline improcedible appeal fiduciario trasferimento di patrimonio trasferimento della custodia

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
A nulla rileva, d’altra parte, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
articolo 369 c.p
Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 10648/17
Cass. 3466/20
- anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20).
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1385/2018 proposto da FEDI FORTUNATA, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Mariarosaria Cicatiello -Ricorrente - contro DI NICOLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Danilo Pianese ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avvocato Pasquale Landolfi, Via dei Gracchi 187 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 4189/2017 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 17.10.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.06.2022 dal consigliere Dott.

Antonello Cosentino; Letta la requisitoria scritta del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe che chiede il rigetto del ricorso; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Fortunata Fedi ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda del signor Giovanni Di Nicola di trasferire da lei al medesimo Di Nicola una proprietà immobiliare in Napoli a lei intestata. La Corte partenopea ha ritenuto che l'intestazione degli immobili alla sig.ra Fedi fosse meramente fiduciaria e che, nella specie, ricorresse una ipotesi di interposizione reale di persona.

Giovanni Di Nicola ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 giugno 2022, “cameralizzata” ai sensi dell'articolo 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137/2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.. Nel ricorso, infatti, si dà espressamente atto (pag. 1, ultimo rigo) che l’impugnata sentenza è stata notificata in data 26 ottobre 2017. La copia autentica della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso, tuttavia, non contiene la relazione di notificazione (cfr. l’attestazione di Cancelleria redatta il 9 giugno 2022, a richiesta del Collegio riunito in camera di consiglio). Né alcuna copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione risulta comunque depositata nel fascicolo della ricorrente, né in quello del controricorrente (sulla rilevanza dell’eventuale deposito di copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione nel fascicolo del controricorrente, cfr.

Cass. Sez. U. 10648/17). A nulla rileva, d’altra parte, la mancata deduzione dell’improcedibilità da parte dei controricorrenti poiché «Il ricorso per cassazione […] è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente» (Cass. 3466/20). Da ultimo, va evidenziato chela sentenza è stata pubblicata il 17.10.17 (vedi pag. 1, penultimo rigo, del ricorso) ed il ricorso è stato notificato per posta elettronica il 27.12.17, dopo la scadenza del termine di giorni 60 da tale data.

Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 9 giugno 2022. IL CONSIGLIERE RELATORE