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Ordinanza Interlocutoria — n. 27035/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands election spending limit case to public hearing due to complex legal reconstruction needs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27035/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering the case to be heard in public session. Lamioni challenged a reduced election spending sanction, arguing violations of national and regional election laws regarding expenditure limits. The court declined to rule on the merits, citing the complexity of reconstructing the electoral spending system and the lack of specific precedents.

Regesto Legislator

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Art. 14 legge 515/1993; Art. 380-bis, c.p.c.: When a cassation appeal requires the reconstruction of a complex legal system regarding electoral spending limits and lacks specific precedents, the case must be remitted to public hearing.

Parole chiave

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election spending limits Cassation remand public hearing requirement electoral sanctions legal reconstruction spese elettorali tasse amministrative contenzioso elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 della legge 515/1993
Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg.
Art. 14 della legge regionale Toscana 74/2004
Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg.
Art. 14 della legge regionale Toscana 51/2014
Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
74/2004 e, pertanto, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della particolare complessità e rilevanza della questione, è opportuno sia rimessa alla pubblica udienza; applicato l’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ.; p.q.m.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 518/2017 del Tribunale di Firenze
Sentenza n. 2925/2018 della Corte d'Appello di Firenze
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17521-2019 proposto da: LAMIONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'avv. Umberto Richiello che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Bastianini come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2925/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/6/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con sente nza n.518/17 pubblicata in data 16/2/2017, il Tribunale di Firenze respinse l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente Lamioni Giovanni, candidato alla Presidenza della Giunta regionale per le elezioni del 31 maggio 2015 per la lista “Passione per la Toscana”, avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze per la somma di Euro 64.475,42 a titolo di sanzione exart. 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 14 co mma 6 legge reg.

Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg. n.74/2004; - accogliendo parzialmente l’impugnazione di Lamioni, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2925/2018, pubblicata in data 11/12/2018, rideterminò la sanzione nella minor somma di Euro 60.627,52, confermando la statuizione sulle spese di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado; - Lamioni ha chiesto la Cassazione della sentenza per un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 7 legge num. 515/1993 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale della Toscana), nonché degli artt. 14 della legge reg.

Toscana num. 74/2004 e in riferimento all’art.14 della Legge regionale della Toscana 26/09/2014 n. 51; ritenuto che la decisione della controversia implica la ricostruzione del sistema dei limiti delle spese di propaganda elettorale come previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 14 della legge reg. Toscana num. 74/2004 e, pertanto, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della particolare complessità e rilevanza della questione, è opportuno sia rimessa alla pubblica udienza; applicato l’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ.; p.q.m. dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ