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Ordinanza — n. 27026/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses insurance broker's claim for commission due to invalidity of the specific contractual clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27026/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision awarding insurance broker commissions to Urania Insurance Brokers. The lower court erroneously recognized the broker's rights based on a clause that the parties had explicitly excluded in a subsequent agreement. The court ruled that the commission claim was invalid because the specific contractual provision was no longer in force at the time of the new policy conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1755 c.c.; d.lgs. 209/2005: The court must verify the validity and current applicability of a brokerage clause before awarding commissions, and a subsequent agreement explicitly excluding such clauses renders the original provision inapplicable.

Parole chiave

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insurance brokerage commission validity contractual clause exclusion subsequent agreement appellate error Cassation quashing insurance policy renewal prestazione complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 1755 c.c.
In particolare, la Corte territoriale ha innanzitutto riduttivamente ricostruito l’attività di broker posta da Urania a fondamento della sua pretesa quale semplice attività di mediazione, motivando l’accoglimento della pretesa, in riforma della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 1755 cod.civ.
d.lgs. 209/2005
art. 1911 cod.civ
Con il secondo motivo, il ricorrente Iannò ha lamentato la «violazione e/o falsa applicazione» dell’art. 1911 cod.civ.
art. 1755 cod.civ
In particolare, la Corte territoriale ha innanzitutto riduttivamente ricostruito l’attività di broker posta da Urania a fondamento della sua pretesa quale semplice attività di mediazione, motivando l’accoglimento della pretesa, in riforma della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 1755 cod.civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28978-2017 proposto da: LENTINI TOMMASO, in proprio e quale agente SAI in LOCRI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Monte delle Gioie 13, presso lo studio dell’avv. Carolina Valensise dal la quale è rappresentatoe difeso con l’avv. Giulio Caracciolo giusta procura in calce al ricorsocon indicazione delle pec ; -ricorrente – contro URANIA INSURANCE BROKERS s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. Carmelo Miceli dal quale è rappresentat o e difes o giusta procura in calce al controricorsocon indicazione delle pec; -controricorrente – e contro IANNO’ GIUSEPPE MARIA, in proprio e quale agente dell’ITALIANA ASS.NI s.p.a. in Locri -intimato – nonché proposto da:

Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - IANNO’ GIUSEPPE MARIA, in proprio e quale agente dell’ITALIANA ASS.NI s.p.a. in Locri, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell’Università 27, presso lo studio dell’avv. Barbara Novelli dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso con indicazione delle pec; -ricorrente – contro URANIA INSURANCE BROKERS s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. Carmelo Miceli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso con indicazione delle pec; -controricorrente – e contro LENTINI TOMMASO, in proprio e quale agente SAI in LOCRI, -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n.603/2017, pubblicata in data 5/10/2017 e notificata in data 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA 1.In data 1/6/97, l'ASL numero 9 di Locri aveva stipulato con Lentini Tommaso, agente SAI di Locri, una polizza di responsabilità civile presso terzi,n.704056904/05 con scadenza primo giugno 98, main data 28/8/97, con delibera n.1167/97, la stessa ASL aveva affidato a Urania Insurance Brokers s.a.s. (di seguito Urania) incarico di consulenza e di assistenza delle sue polizze di assicurazione e, pertanto, la gestione e Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - l'esecuzione anche dellapolizza SAI. Con l’intervento del broker, questa polizza era stata pertanto modificata nel senso che era stata inserita la partecipazione, in qualità di coassicuratore, della Italiana Assicurazioni di Reggio Calabria, con l’agente Iannò Giuseppe,erano stati aumentati i massimali previsti e la durata della polizza era stata prolungata da annuale aquinquennale.

I n forza di questo nuovo accord o assicurativo e per esplicita previsione dell’appendice n. 2 della polizza , contenente una clausola di brokeraggio, Urania aveva assunto il compito di procedere alla gestione complessiva del contratto, con una provvigione pari al 16% costante sui premi imponibili di pertinenza dell'agenzia SAI, nonché una provvigione pari al 14,50% costante sui premi imponibili della coassicuratrice Italiana Assicurazioni; i pagamenti in favore del broker erano stati sempre regolarmente effettuati, a mezzo di trattenuta della percentuale di provvigione dai premi dientrambe le assicuratrici.

Nelsemestre anteriore alla scadenza, in data 1 marzo 2001, la SAIaveva inoltrato alla ASL 9 disdetta della stessa polizza e, in conseguenza, Urania aveva avviato una attività di rinegoziazione, finché con missiva del 31 luglio 2001 aveva espresso definitivamente all'ASL giudizio positivo in merito alle modifiche da apportare alla polizza, ribadendo alla SAI l'invito a riportare la clausola broker già contenuta nell'appendice n. 2.In data 10/8/2001, tuttavia, l’ASL 9 , con delibera 851 , per l’urgenza di riattivare la garanzia assicurativa con la SAI, aveva sottoscritto l'appendice n. 8 in prosecuzione della polizza e mandatoal servizio finanziario di corrispondere direttamente a SAIi premi pattuiti alle scadenze semestrali: la polizza era stata perciò riattivata per un altro anno con questa appendice 8 che formalmente annullava e sosti tui va l'appendice 1 , senza nulla disporre in merito all’appendice 2 che conteneva la clausola di Ric. 2017n. 28978sez.

S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - brokeraggio. L ’agente L entini, d opo aver ricevuto dalla ASL 9, alle scadenze pattuite, il pagamento dell'intero premio assicurativo frazionato in due rate semestrali, non aveva trasmesso le provvigioni spettanti a Urania pari al 16% del premio imponibile SAIdi E.585.402,94 (pari ad E.93. 664,53 ) ed aveva altresì trattenuto pure le provvigioni concordate con l'agenzia Italiana Assicurazioni di Reggio Calabria, nella misura del 14,50 % del premio (pari ad E. 36.378,67). Risultati vani i tentativi di recupero in via bonaria degli oneri di brokeraggio, con atto di citazione notificato rispettivamente in data 17 e 23 ottobre 2003, Uraniaconvenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria Lentini Tommaso, in proprio e quale agente SAI in Locrie Ianno’ Giuseppe Maria , in proprio e quale agente dell’Italiana Ass.ni s.p.a. in Locri, chiedendo fosse dichiarata la validità ed efficacia dell'appendice 2, cioè della clausola di brokeraggio, della polizza rinnovata anche per il periodo compreso tra il 1/6/2001 e la nuova scadenza del 1/6/2002 e, in conseguenza, che fossero condannati i convenuti al pagamento delle provvigioni nella misura rispettivamente pattuita con la suddetta clausola.

Resistettero Lentini e Iannò; quest’ultimo eccep ì il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che Lentini gli aveva rimesso il premio di sua spettanza già decurtato della quota del 14.50% prima spettante al broker. Con sentenza n. 548/06, il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda, ritenendo non provata da parte attrice l’efficienza causale della sua attività di mediazione alla sottoscriz ione dell'appendice 8. Urania propose appello, chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle domande come formulate in Ric. 2017n. 28978sez.

S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - primo grado; Iannò propose appello incidentale chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello di Reggio Calabria rigettò l’ appello incidentale, confermando che Iannò era titolare passivo del rapporto in giudizio, perchécon il contratto di coassicurazione si erano generati due distinti rapporti assicurativie la clausola di delega non escludeva l’obbligazione pro quota alla propria prestazione di ciascuna compagnia; Lentini, inoltre, non era stato convenuto anche in qualità di delegato e non risultava prova che avesse trattenuto la somma pari alle provvigioni dovute da Italiana Assicurazioni.

La Corte territoriale accolse invece l’appello principale , dichiarando il diritto di Urania alle pretese provvigioni nella misura in precedenza pattuita e condannando entrambi i convenuti al relativo pagamento nella misura quantificata in citazione: sostenne la Corte che la polizza era stata soltanto “rinnovata” senza soluzione di continuità e che la pattuizione dell’appendice 8 comunque non consentiva di configurare novazione del rapporto; ritenne in conseguenza che permanesse la rilevanza causale dell’attività di Urania in relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza.

Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione Lentini Tommaso, in proprio e quale agente SAI in Locri,per due motivi, depositando successiva memoria illustrativa. Con successivo ricorso affidato a tre motivi ha spiegato impugnazione Ianno’ Giuseppe Maria, in proprio e quale agente dell’Italiana ass.ni s.p.a. in L ocri , depositando successiva memoria. Urania Insurance Brokers s.a.s. ha resistito con separato controricorsoa ciascuna impugnazione e deposita to successiv e memorie difensive. Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 6 - RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve puntualizzarsi che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, il ricors o di Iannò, successiv o al primo , proposto da Lentini, si è convertito, indipendentemente dalla forma assunta e anche se propost o con atto autonomo, in ricorso incidentale, ammissibile per avvenuto rispetto del termine di quaranta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.. 1.1Con il primo motivo, il ricorrente Lentini ha lamentato la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 cod.proc.civ.comma I n. 4 perché la Corte d’appello invece di accertare, come chiesto da Urania in primo e in secondo grado, la validità dell’appendice 2 e della clausola di brokeraggio anche per il periodo successivo al rinnovo della polizza quale titolo del diritto alla provvigione, ha direttamente applicato gli artt. 1754 e ss cod.civ. e riconosci uto il diritto alle chieste provvigioni perché ha ritenuto che permanesse la rilevanza causale dell’attività di Uraniain relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza,senza stabilire previamente se la clausola invocata dalla società fosse ancora valida dopo la conclusione di questo accordo in sua assenza.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, Lentini ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. e dell’art. 1 e ss. della l. 28/11/1984 n.7 92 , ora art. 109 d.lgs 07/09/2005 n. 209, per avere la Corte riconosciuto il diritto alle provvigioni nonostante la Urania non avesse partecipato alla conclusione dell’accordo di rinnovodella polizza e, in conseguenza, non avesse fatto inserire la clausola broker nel nuovo accordo. Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 7 - 1.2. Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla effettiva titolarità del diritto sostanziale», il ricorrente successivo Iannòha lamentato che la Corte territoriale abbia ritenutola sua legittimazione passiva nonostante la stessa attrice Urania avesse affermato che unico responsabile era Lentini che aveva trattenuto anche le provvigioni della Italiana assicurazioni.

Con il secondo motivo, il ricorrente Iannò ha lamentato la «violazione e/o falsa applicazione» dell’art. 1911 cod.civ. e dell’art.2 l. 11 novembre 1986, n. 772 per avere la Corte applicato non correttamente le norme in materia di coassicurazione con particolare riguardo alla clausola di delega, nel senso che da questa clausola risulterebbe evidente che Italiana assicurazioni non fosse parte contraente, mentre SAI fosse unica coassicuratrice delegataria. Con il terzo motivo, il ricorrente Iannò ha lamentato, ex art. 360 comma I n. 5cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo riconosciuto dalle parti e, in conseguenza, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il versamento effettuato da Lentini ad Italiana in data 5/2/02 riporta chiaramente l’ammontare delle provvigioni trattenute alla fonte, così come dal giugno 1988 al luglio 2001 le rimesse premi alla Italiana eranostate effettuate da Urania al netto delle provvigioni di brokeraggio.

2. I due motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. Nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, la Corte d’appello ha riportato che l’appellante Urania aveva chiesto, in primo grado e poi con la sua impugnazione, che «venisse dichiarata la validità e l’efficacia dell’appendice 2 (clausola di Ric. 2017n. 28978sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 8 - brokeraggio) di cui alla polizza n.704056904/05 per tutto il periododi vigenza della stessa, compreso quello dal 1/6/2001 al 1/6/2002», con conseguente condanna dei due agenti convenuti al pagamento degli oneri di brokeraggio nella misura stabilita in clausola.

Accogliendo l’appello e la domanda proposta da Urania, la Corte ha tuttavia fondato e misuratoil diritto agli oneri di brokeraggio in riferimento alla clausola contenuta nell’appendice n.2 senza previamente stabilire se questa appendice ancora fosse valida e vincolante per le assicurazioni convenute appellate. In particolare, la Corte territoriale ha innanzitutto riduttivamente ricostruito l’attività di broker posta da Urania a fondamento della sua pretesa quale semplice attività di mediazione, motivando l’accoglimento della pretesa, in riforma della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 1755 cod.civ. e alla rilevanza causale dell’attività di Urania in relazione alla conclusione dell’accordo di rinnovo della polizza n.704056904/05, senza confrontarsi con la nozione di broker come delineata dalla normativa speciale del d.lgs. 209/2005 e, soprattutto, senza determinare se la clausola di brokeraggio azionata da Urania ancora fosse in vigore e potesse regolare i rapporti con le società di assicurazione convenute.

Contraddittoriamente, invero, in sentenza da un canto è affermata la rilevanza causale dell’attività di Urania alla conclusione dell’accordo di rinnovoed è riconosciuto il diritto ai compensi di brokeraggio secondo la clausola contrattuale invocata; d’altro canto, tuttavia, esplicitamente èriscontrato che la ASL 9 e la SAI , quali assicurato e assicuratore, hanno «direttamente» sottoscritto questo accordo – e, in particolare, le nuove condizioni di polizza di cui all’appendice n. 08 -«senza intermediazione alcuna», «nulla prevedendo riguardo ai Ric. 2017n. 28978sez.

S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 9 - compensi del broker»e con la «differenza di rilievo del mancato inserimento della “clausola broker”». 3.In accoglimento del ricorso, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere cassataperché il riconoscimento del diritto di Urania a percepire da SAI e da Italiana ass.ni gli oneri di brokeraggio nelle rispettive percentuali sui premi imponibili di pertinenza come già stabiliti nellaclausola relativa contenuta nell’appendice n.2 della polizzan.704056904/05 presuppone necessariamente la ricostruzione dei rapporti tra tutte le parti e lo scrutinio sulla vigenza della clausola invocata dopo la sottoscrizione dell’appendice n.08 contenente le nuove condizioni di polizza.

L’accoglimento per i motivi suesposti del ricorso principale implica l’assorbimento del ricorso incidentale di Ianno’ Giuseppe Maria. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale di Lentini Tommaso e, assorbito il ricorso incidentale di Iannò Giuseppe Maria, cassa la sentenza impugnata con