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Ordinanza — n. 27025/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts were already decided in lower court judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27025/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vicari Donatella against the Rome Tribunal's decision regarding a real estate agency dispute. The lower courts had previously ruled that the tenant failed to prove the apartment lacked hygiene standards and upheld the agency's penalty clause. The Court found the appeal inadmissible because the factual findings were identical to those in the prior judgments, triggering the preclusion rule against re-litigating established facts.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, ult. co., cod. proc. civ.; Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: The principle of double conformity in fact precludes re-litigation of facts already decided in prior judgments, rendering appeals based solely on factual re-evaluation inadmissible.

Parole chiave

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double conformity in fact preclusion of re-litigation inadmissible appeal real estate agency contract penalty clause validity hygiene standards proof contributo unificato arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348-ter, ult. co., cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile ex art. 348 ter u.co.
Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza (art. 360 co.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02
4 cod.proc.civ.) per violazione dell'art. 132 co.
art. 360 cod.proc.civ
5 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ.
art. 13 D.P.R. 115/02
4 cod.proc.civ.) per violazione dell'art. 132 co.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33840-2018proposto da: VICARI DONATELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, via della Stazione di San Pietro 45, presso lo studio dell'avvocato Alberto Campegiani dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro TOSCANO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7695/2018 , pubblicata in data 16/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti;

Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. In data 6/10/2009 Vicari Donatella sottoscrisse presso l’agenzia immobiliare Toscano di Roma una proposta di locazione dell’appartamento in Roma, via degli Scipioni 181, scala B, piano rialzato, distinto con il numero interno 1 bis, con contestuale deposito cauzionale di Euro.1.080,00 pari al compenso provvigionale, con contestuale conferimento di mandato all’agente. Prima della scadenza del termine fissato per la sottoscrizione del contratto (20/10/09), la proponente Vicari recedette , sostenendo che l’immobile fosse privo dei requisiti igienico- sanitari per la destinazione ad uso abitativo e revocò il mandato all’agente per vessatorietà della clausola sub B del modulo di conferimento: secondo questa clausola, l’importo del deposito cauzionale, in caso di revoca della proposta, sarebbe stato trattenuto dall’agente a titolo di penale, oltre al compenso per l’attività di mediazione.

Quindi, dopo aver infruttuosamente tentato il recupero delle somme versate a titolo cauzionale in via stragiudiziale, Vicari convenne in giudizio dinnanzi al Giudice di pace di Roma l’agenzia immobiliare Toscano, chiedendo la declaratoria di legittimità del suo recesso e la condanna della convenuta alla restituzione della somma ricevuta a titolo di deposito, oltre interessi e spese. Costituitasi, l’agenzia Toscano chiese in riconvenzionale la condanna di Vicari al pagamento in suo favore di Euro810,00 a titolo di penale ex clausola B del modulo di conferimento dell’incarico ed E uro 750,00 a titolo di provvigione non conseguita per fatto della proponente, detratto quanto già ricevuto e trattenuto quale acconto.

Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 22018/2015 del 14/3/2015 rigettò la domandadi Vicari per difetto di prova della asserita carenza dei requisiti igienico sanitari e, ritenuta la legittimità della clausola sub B, in accoglimento della riconvenzionale, condannò Vicari al pagamen to di E uro 1.560,00, oltre spese. Decidendo sull’appello di Vicari, con sentenza n.7695/2018, pubblicata in data 16/4/2018, i l Tribunale di Roma, in accoglimento del solo primo motivo di impugnazione, confermata la mancanza di prova sull’inidoneità dell’immobile per mancanza di requisiti igienico-sanitari, ritenne tuttavia vessatoria la clausola della penale perché di ammontare pari all’importo delle provvigioni; quindi, rilevato che era «in atti l’accettazione della proposta di locazione della Vicari, da parte della proprietaria dell’immobile, […] il conferimento di incarico di mediazione da parte della proprietaria del bene in data 8/4/09 con cui la stessa si obbligava al pagamento di un compenso provvigionale pari ad una mensilità» e che il canone mensile ammontava ad Euro 750,00, condannò Toscano a restituire a Vicari l’importo del deposito di Euro 1.080,00, detratto tuttavia l’importo della provvigione non percepita, nella misura pattuita di una mensilità di canone, da trattenersi a titolo risarcitorio; compensò infinele spese per soccombenza reciproca.

Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione Vicari Donatella, affidato a quattromotivi; l’agenzia immobiliare TOSCANOs.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ.) per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cod.proc.civ. e degli art. 115 co. 1 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., con riferimento all'art. 111 co. 6 Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - Cost., per non essere stata motivata la ritenuta mancanza di prova dell'inidoneità dell'immobile all'uso abitativo.

Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art.1218, 1227 co. 2, 2697, 1453 co. 1, 1754, 1755 e 1756 cod.civ. per avere il Tribu nale ritenuto a lei imputabile l’inadempimento invece di considerare che l’agente non aveva a sua volta adempiuto con l’ordinaria diligenza agli obblighi assunti con il contratto di mediazione. Con il terzo motivo, ha lamentato la v iolazione e falsa applicazionedegli art. 1223, 1224 e 1346 cod.civ. , per avere il Tribunale pronunciato condanna in suo danno al pagamento di una mensilità in favore di Toscano in assenza di prova dell’effettiva pattuizione in tale misura della provvigione tra l’agente e l’altra contraente proprietaria, nonché della volontà della proprietaria di chiedere la conclusione coattiva del contratto, nonché del mancato pagamento della provvigione da parte della proprietaria all’agente; in ogni caso, per non aver considerato che la mancata conclusione del contratto era dipesa dalla inutilizzabilità dell’immobile.

Con il quarto motivo, infine, Vicari ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art . 92 cod.proc.civ. , per avere il Tribunale compensato le spese del secondo grado nonostante l’accoglimento dell’appello sulla vessatorietà e, in ogni caso, risultando viziato il rigetto degli altri motivi, come rappresentato in ricorso.

2. Il primo motivo è inammissibile ex art. 348 ter u.co. cod.proc.civ. (applicabile alla fattispecie in quanto l’appello è stato proposto nel 2015). Con il mezzo, invero, la ricorrente, pur lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cod.proc.civ. e pur riferendosi agli art. 115 co. 1cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. , Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - in realtà denuncia un’erronea valutazione da parte del Tribunale delle prove acquisite in primo grado. La nullità denunziabile ai sensi del n. 4 del comma 1dell’art. 360 cod.proc.civ., tuttavia, consegue soltanto alla mancanza o apparenza della motivazione in sé, ma non ricorre quando, come nella specie, si sostenga la mancata corrispondenza tra il contenuto della motivazione e le risultanze istruttorie o si pretenda la valutazione della sua sufficienza e correttezza rispetto ad una o più circostanze ritenute decisive ai fini della decisione.

La valutazione della correttezza della “motivazione in fatto” rientra, invece, nel motivo di ricorso previsto nel n. 5 del comma I dell’art. 360 cod.proc.civ. : questa norma, infatti, presuppone la sussistenza di una motivazione comprensibile seppure al ricorrente risulti incompleta, insufficiente o non condivisibile, come prospettato nel ricorso. Ciò puntualizzato, il Tribunale ha ritenuto l’inadempimento imputabile alla ricorrente Vicari esplicitamente richiamando la motivazione del primo giudice ed escludendoche nella pregressa fase di giudizio la pretesa mancanza dei requisiti igienico- sanitari dell’immobile fosse stata dimostrata, giudicando a tal fine insufficienti anche le dichiarazioni raccolte dai testimoni in primo grado, come già aveva ritenuto il primo giudice (la cui motivazione sul punto è esposta nella narrativa del ricorso).

Le due successive pronunce sono dunque fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa: deve perciò ritenersi operante nella fattispecie la preclusione della doppia conforme in fatto, di cui all'art. 348-ter, ult. co., cod.proc.civ.e il mezzo risulta inammissibile. Il secondo e il terzo motivo sono ugualmente inammissibil i perché, pur denunciando un vizio di violazione di legge, non Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 6 - spiegano se sia lamentata un’erronea interpretazione della norma applicata in sentenza o una inadeguata sussunzione dei fatti nella norma applicata e, in realtà , sono ancora una volta diretti ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie invece evidentemente preclusa (la ricorrente ha riproposto in questa sede l’assenza di prova della pattuizione della misura della provvigione tra l’agente e l’altra contraente proprietaria, nonché della volontà della proprietaria di chiedere la conclusione coattiva del contratto, nonché del mancato pagamento della provvigione da parte della proprietaria all’agente e la inutilizzabilità dell’immobile q uale causa della mancata conclusione del contratto).

Il quarto motivo è infondato , atteso che il giudizio di soccombenza reciproca è stato motivato dal Tribunale in riferimento all’esito della litee, pertanto, sull’accoglimento di un solo motivo d’appello e sulla conferma della fondatezza della domanda riconvenzionale, sia pure in misura ridotta.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione dell’intimata esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei suoi confronti. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2018n. 33840sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 7 - dovuto per l’impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, ne