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Ordinanza — n. 26979/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows counterclaim despite initial non-contestation due to procedural timing and opportunity to defend.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the lower court's decision to rule on a counterclaim, despite the appellant's argument that they failed to contest it in their initial filing. The appellant had actually learned of the counterclaim during the first hearing and subsequently requested time to respond, which they did by submitting an integrative memorandum. Consequently, the court held that the lower court was obligated to examine the counterclaim on the merits rather than dismiss it for lack of contestation.

Regesto Legislator

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Art. 115, 167, 702 bis c.p.c.; Where a party learns of a cross-claim during the first hearing and requests time to respond, the lower court must examine the claim on the merits rather than dismissing it for lack of prior contestation.

Parole chiave

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procedural timing cross-claim admissibility opportunity to defend integrative memorandum merits examination subappaltatore violazione della licenza edilizia violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
in atti del giudizio di merito; il tutto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Art. 115, 116, 702 ter c.p.c.
Trattandosi, perltro, di mera difesa, la contestazione era più che sufficiente, onde il giudice di merito non poteva applicare l’art. 115 c.p.c., ma aveva l’obbligo di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, al fine di verificare se essa, alla luce delle prove che era onere di Officine Prisco S.r.l.
Art. 167, 702 bis c.p.c.
Art. 24 Cost.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato a seguito di precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, Valturis S.r.l.
art. 115 c.p
Trattandosi, perltro, di mera difesa, la contestazione era più che sufficiente, onde il giudice di merito non poteva applicare l’art. 115 c.p.c., ma aveva l’obbligo di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, al fine di verificare se essa, alla luce delle prove che era onere di Officine Prisco S.r.l.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24060-2017 proposto da: ARMAFER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 482, presso lo studio dell'avv. EMANUELA VERGINE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPA BASCIA' -ricorrente - contro OFFICINE PRISCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI n. 114, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA RENNA e SAMUELE LEO -controricorrente - nonchè contro VALTURIS S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 107/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato a seguito di precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, Valturis S.r.l. evocava in giudizio Armafer S.r.l. ed Officine Prisco S.r.l. innanzi il Tribunale di Campobasso, per sentirle condannare al risarcimento del danno derivante dai difetti riscontrati in alcune scale di sicurezza esterne, che l’attrice aveva commissionato ad Armafer S.r.l. e quest’ultima aveva subappaltato ad Officine Prisco S.r.l. Ad avviso della società attrice, detti manufatti avevano presentato, dopo soli sei mesi dalla posa in opera, punti di ruggine ed avevano subito distacchi parziali, con caduta di alcune parti e pericolo per persone e cose.

Si costituiva la società Officine Prisco S.r.l., subappaltante, contestando la domanda e la legittimazione dell’attrice all’esercizio dell’azione diretta; spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento di alcune prestazioni extracontratto ordinate dall’appaltatrice Armafer S.r.l. Si costituiva anche quest’ultima, a sua volta resistendo alla domanda principale ed invocando, in relazione alla stessa, l’esclusiva responsabilità della ditta subappaltatrice. Solo dopo la prima udienza Armafer S.r.l. prendeva posizione anche sulla domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti da Officine Prisco S.r.l., contestandola ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 4.9.2014 il Tribunale accoglieva tanto la domanda principale che quella proposta in via riconvenzionale da Officine Prisco S.r.l. Il primo giudice riteneva, in particolare, non contestata quest’ultima domanda, poiché Armafer S.r.l. non aveva preso posizione sulla stessa nel suo primo scritto difensivo. Interponeva appello avverso detta decisione Armafer S.r.l., contestando l’accoglimento tanto della domanda principale che di quella riconvenzionale. Si costituiva in seconde cure Officine Prisco S.r.l., spiegando appello incidentale in relazione all’accoglimento della domanda principale anche nei suoi confronti.

Si costituiva infine Valturis S.r.l., insistendo per il rigetto di ambedue i gravami. Con la sentenza impugnata, n. 107/2017, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale proposto da Officine Prisco S.r.l., limitando la condanna in favore di Valturis S.r.l. a carico della sola Armafer S.r.l., e dichiarava inammissibile la domanda di manleva spiegata da Armafer S.r.l. nei confronti di Officine Prisco S.r.l. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Armafer S.r.l., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Officine Prisco S.r.l. Valturis S.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta l’erronea applicazione del combinato – disposto degli artt. 167 e 702 bis cp.c., nonché degli artt. 115, 116, 702 ter c.p.c. e 24 Cost. e l’omessa valutazione della documentazione prodotta da Armafer S.r.l. in atti del giudizio di merito; il tutto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

Ad avviso della società ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale proposta da Officine Prisco S.r.l. non era stata contestata in prime cure da Armafer S.r.l., senza considerare che la stessa era stata proposta con memoria di costituzione, del cui contenuto la società odierna ricorrente aveva preso contezza soltanto in sede di prima udienza, chiedendo un rinvio per poter controdedurre in merito. Il Tribunale aveva peraltro concesso alle parti termine per note, fissando altra udienza, ed Armafer S.r.l. aveva utilizzato detto termine per contestare, nel merito, la riconvenzionale di cui si discute.

La censura è fondata. La Corte di Appello evidenzia che Armafer S.r.l., nella propria comparsa di costituzione, successiva a quella depositata da Officine Prisco S.r.l. –che conteneva la riconvenzionale di cui al motivo in esame– non aveva preso posizione su tale doman da trasversale; dimentica però di considerare, il giudice di merito, la decisiva circostanza che mentre il ricorso ex art. 702 bis è notificato alle parti resistenti, le memorie di costituzione di queste ultime non lo sono, onde Armafer S.r.l. ha potuto prendere contezza della domanda riconvenzionale trasversale proposta nei suoi confronti dall’altra convenuta Officine Prisco S.r.l. soltanto in occasione della prima udienza.

In quella sede Armafer S.r.l. aveva chiesto termine per note, che le era stato concesso, ed aveva poi depositato in data 8.2.2012 una memoria integrativa (il cui contenuto viene riprodotto a pag. 22 del ricorso) con la quale aveva preso posizione in merito alla domanda riconvenzionale di cui si discute, eccependone l’infondatezza. Trattandosi, perltro, di mera difesa, la contestazione era più che sufficiente, onde il giudice di merito non poteva applicare l’art. 115 c.p.c., ma aveva l’obbligo di esaminare nel merito la domanda riconvenzionale, al fine di verificare se essa, alla luce delle prove che era onere di Officine Prisco S.r.l. (attrice in riconvenzionale) produrre, fosse o meno fondata.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Campobasso, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di App