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Decreto — n. 26972/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26972/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26972/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O sul ricorso proposto da: BENA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PERRON CABUS; - ricorrente - contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DELLI NOCI; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2893/2019 pubblicata in data 28 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BENA COSTRUZIONI SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26972/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2893/2019 pubblicata in data 28 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BENA COSTRUZIONI SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa desistenza dall'azione anticipi delle spese revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

O sul ricorso proposto da: BENA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PERRON CABUS; - ricorrente - contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DELLI NOCI; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2893/2019 pubblicata in data 28 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BENA COSTRUZIONI SRL, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 107/2022 RG 5709-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2