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Decreto — n. 26967/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26967/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26967/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO sul ricorso proposto da: PALAHNYUK MARIYA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO VOZZI; - ricorrente - contro LABRIOLA ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO STEFANO RICCI; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 2588/2017 pubblicata in data 5 dicembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PALAHNYUK MARIYA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 102/2022 RG 5653-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 202

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26967/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 2588/2017 pubblicata in data 5 dicembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PALAHNYUK MARIYA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 102/2022 RG 5653-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 202

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione desistenza dall'azione rinuncia al dibattimento orale sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: PALAHNYUK MARIYA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO VOZZI; - ricorrente - contro LABRIOLA ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO STEFANO RICCI; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 2588/2017 pubblicata in data 5 dicembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PALAHNYUK MARIYA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 102/2022 RG 5653-2018 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 202