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Sentenza — n. 25933/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for alleged procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25933/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing parties' costs. The appellant argued that a claim regarding a power of attorney was improperly rejected in the first instance without specific grounds. The court found the appellant failed to provide specific references to the alleged procedural defect, violating the principle of self-sufficiency required for direct review of case files.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal must contain specific grounds and references to the contested decision; generic allegations or contradictions within the lower judgment that imply a rejection of the claim render the appeal inadmissible for lack of specific grounds.

Parole chiave

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procedural inadmissibility specific grounds requirement principle of self-sufficiency alleged procedural error lack of specific references appellate review limits implied rejection of claim liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 1448 c.c
e MARCO PEDERIVA, chiedendo che fosse dichiarata la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.
art. 2744 c.c
di un preliminare di vendita immobiliare concluso in data 27 luglio 2016 e del successivo contratto definitivo concluso in data 29 settembre 2016.Ulteriormente, l'attore chiese la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c.
art. 112 c.p
4 , c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata con cui il R.G.
art. 348-ter c.p
Al di là della già richiamata preclusione ex art. 348-ter c.p.c., infatti, si deve rilevare, in relazione al dedotto vizio di violazione dell’art.
art. 366 c.p
Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dal richiamo meramente generico ai contenuti della consulenza di parte, la quale non è riprodotta nei suoi passaggi essenziali, violando l’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015 -Rv.
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019
660437 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 - Rv.
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 - Rv.
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017
Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18261/2021R.G. proposto da: GIORGIO DALLAGIACOMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO N 16, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MASSELLA –ricorrente – contro CHATEAU ET NOBLESSE SOCIETA' AGRICOLA A RL , elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato SARA PICCOLI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO GIAMMARCO -controricorrente – Oggetto: Vendita R.G.N. 18261/2021 Ud. 05/07/2022PU R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 2 di 16 nonché contro MARCO PEDERIVA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO CONTALDI LA GROTTERIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO DE NARDIS –controricorrente – nonché contro CASAMAX IMMOBILIARE DI BRANCALEONI MASSIMO –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRENTO n. 101/2021 depositata il 21/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l’inammissibilità delricorso. FATTI DI CAUSA 1. GIORGIO DALLAGIACOMA convenne innanzi il Tribunale di Trento la società CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. e MARCO PEDERIVA, chiedendo che fosse dichiarata la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare concluso in data 27 luglio 2016 e del successivo contratto definitivo concluso in data 29 settembre 2016.Ulteriormente, l'attore chiese la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 2744 c.c. della procura da lui rilasciata in data 21 luglio 2009 in favore di MARCO PEDERIVA , nonché del già citato contratto definitivo di compravendita sottoscritto da quest'ultimo -quale rappresentante dell’attore- in data 29 settembre R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 3 di 16 2016, deducendo che laprocura aveva la sola finalità di costituire una garanzia a favore dello stesso MARCO PEDERIVA in relazione alla restituzione del prestito che quest'ultimo aveva fatto all'attore.

Chiese, infine di condannare MARCO PEDERIVA e CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. i n solido al risarcimento del danno, quantificato in €2.515.000,00. Costituitisi entrambi i convenuti, ed intervenuta volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni di questi ultimi la CASAMAX IMMOBILIARE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO, il Tribunale di Trento, dopo aver svolto attività istruttoria, con sentenza in data 2 dicembre 2019 respinse integralmente le domande dell'attore.

2. Proposto appello da GIORGIO DALLAGIACOMA , l a Corte d'appello di Trento - nella contumacia della sola CASAMAX IMMOBILIARE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO- respinse il gravame osservando, in relazione ai singoli motivi di impugnazione , che: − i nfondate erano le lagnanze dell'appellante in ordine alla erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella perizia resa nel corso del giudizio di primo grado, in quanto talivalutazioni erano state espresse sulla base di ampi approfondimenti in contraddittorio, procedendo ad una completa comparazione delle caratteristiche dell'immobile in questione con immobili similari situati nella stessazona;

− d oveva escludersi la nullità ex art. 2744 c.c. della procura rilasciata in favore dell'appellato MARCO PEDERIVA in quanto-alla luce dei criteri interpretativi dettati da questa Corte in relazione alla riconducibilità della procura a vendere ad un meccanismo di elusione del divieto di patto R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 4 di 16 commissorio- le specifiche caratteristiche della procura medesima inducevano ad escludere una violazione dell'art. 2744 c.c., considerato che:

a) già al m omento del rilascio della procura era evidente l'incapacità per GIORGIO DALLAGIACOMA di adempiere le proprie obbligazioni e quindi di restituire la somma mutuata;

b) sul compendio immobiliare grava va a favore di soggetti terzi un'ipoteca precedente per un ammontare - per la sola sorte capitale - quasi corrispondente al prezzo di vendita, con la conseguenza che la vendita dell'immobile non era comunque in grado di garantire a MARCO PEDERIVA la restituzione della somma mutuata;

c) le stesse modalità di esercizio da parte di MARCO PEDERIVA de i poteri conferiti con la procura evidenziavano che quest'ultimo non aveva inteso avvalersi dei poteri medesimi per ottenere la restituzione del mutuo, bensì per porre in essere un'operazione volta a tacitare i terzi creditori dell'appellante;

d) il cont r atto preliminare era stato sottoscritto direttamente da GIORGIO DALLAGIACOMA, il quale aveva dichiarato che l'atto era finalizzato al perfezionamento di una trattativa con gli istituti bancari titolari di crediti per mutuo garantiti da ipoteca; R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 5 di 16 e) l 'intera operazione si era tradotta in concreto in un vantaggio per l'appellante, dal momento che il creditore ipotecario aveva rinunciato ad una cospicua parte del proprio credito, risultando quindi infondata anche la domanda di risarcimento danni.

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora GIORGIO DALLAGIACOMA. Resistono con separati controricorsi MARCO PEDERIVA e la CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. CASAMAX IMMOBILIARE DI BRANCALEONI GEOM. MASSIMO è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

5. Sono state depositate memorie da parte di GIORGIO DALLAGIACOMA e della CHATEAU ET NOBLESSE SOC. AGR. A R.L. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità dei primi cinque motivi del ricorsoe per il rigetto del sesto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si articola in seimotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art.1448 c.c.; R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 6 di 16 − in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la sussistenza di una lesione rilevante ai sensi dell'art. 1448 c.c. sulla scorta delle sole considerazioni s volte da l C.T.U. nella perizia elaborata in primo grado, omettendo invece di prendere in considerazione il contenuto di una perizia tecnica di parte prodotta dallo stesso odierno ricorrente, dalla quale emergeva un valore del compendio immobiliare più che doppio rispetto alla stima stabilita dal C.T.U. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. e la “errata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma”. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Illustrando congiuntamente i due motivi di ricorso, il ricorrente lamenta un’inadeguata valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale, la quale sarebbe in tal modo giunta erroneamente ad escludere che la procura rilasciata a MARCO PEDERIVA avesse la finalità di costituire a favore di quest’ultimo una garanzia per la restituzione del mutuo erogato dal medesimo MARCO PEDERIVA (e dalla di lui madre). 1.4.Con il quarto motivo si deduce :

− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2744 c.c. R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 7 di 16 − in relazione all’art. 360, n . 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso critica la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto decisivo il fatto che era stato lo stesso GIORGIO DALLAGIACOMA a sottoscrivere il contratto preliminare, dichiarando nel medesimo che l’atto era finalizzato a perfezionare una trattativa con i creditori.

Argomenta sul punto che lo stesso ricorrente si era in realtàdichiarato contrario alla vendita del fondo, essendo egli rimasto estraneo alla trattativa ed al contenuto del preliminare, che gli sarebbe stato impostoda MARCO PEDERIVA. 1.5.Con il quinto motivo si deduce : − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2744 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso deduce un’inadeguata, anzi erronea, valutazione da parte della Corte territoriale del contenuto di una deposizione testimoniale resa nel giudizio di primo grado, dalla quale emergerebbe che la sottoscrizione del preliminare da parte di GIORGIO DALLAGIACOMA sarebbe avvenuta sotto la “pressione psicologica” della presenza dei creditori - compreso MARCO PEDERIVA- e che la successiva conclusione del definitivo (ad opera dal procuratore MARCO PEDERIVA) sarebbe avvenuta senza informare l’odierno ricorrente. 1.6.

Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata con cui il R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 8 di 16 ricorrente aveva chiesto la condanna della CHATEAU ET NOBLESSE SOCIETA' AGRICOLA ARL alla corresponsione dell’importo di € 2.100.000,00 “poiché nessuna somma è stata versata al sig. Dallagiacomaper l’acquisto dell’immobile da Chateau et Noblesse. Gli assegni circolari erano intestati a terza persona”.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione del controricorrente MARCO PEDERIVA, con cui quest’ultimo deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 3-bis, comma 5, L. 53/1994, per avere il ricorrente notificato via PEC il ricorso in formato nativo analogico senza inserire nella relata di notifica la dichiarazione di conformità prevista dalla norma testé citata. L’eccezione deve essere disattesa, operando la medesima ratio del principio -enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte- per cui i l deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1 - ter, L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente ometta di disconoscere la conformità della copia informale all'originale notificatogli (Cass.

Sez. U - Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 -Rv. 650462 - 01) . Anche nel caso in esame , infatti, il controricorrente MARCO PEDERIVA ha, sì, sollevato l’eccezione di assenza di dichiarazione di conformità della copia notificata rispetto all’originale, ma ha omesso di procedere formalmente al disconoscimento della conformità di detta copia.

3. Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre preliminarmente osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2020, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter R.G. 18261/2021 - Pagina nr. 9 di 16 c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 – 03;Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 - Rv. 664432 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01; Cass. Sez. U -Sentenza n. 22430 del 21/09/2018 - Rv. 650458 - 01). Da ciò deriva che -come rilevato anche dal Pubblico Ministero - tutte le lagnanze veicolate dal ricorrente alla luce del disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. debbono ritenersi nel loro complesso inammissibili, residuando spazio solo per il vaglio dei motivi di ricorso ancorati alle altre ipotesi contemplate dall’art. 360c.p.c. 4.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Al di là della già richiamata preclusione ex art. 348-ter c.p.c., infatti, si deve rilevare, in relazione al dedotto vizio di violazione dell’art. 1448 c.c., che il motivo di ricorso non prospetta in concreto alcuna diretta violazione di legge. Premesso che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente R.G. 18261/2021- Pagina nr. 10 di 16 impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02), e che, pertanto il ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 - Rv. 659448 - 01), si deve osservare che nel caso in esame il motivo di ricorso non deduce concretamente una violazione di legge , ma prospetta unicamente doglianze di merito in ordine alla ricostruzione fattuale ed alla valutazione delle prove operate nella sentenza impugnata, trasmodando, pertanto, nella inammissibile sollecitazione ad un sindacato di merito sulle valutazioni compiute dalla Corte territoriale (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01).

Gli stessi limiti affliggono le deduzioni concernenti il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ferma restando l’inammissibilità di fondo ex art. 348-ter c.p.c. L 'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, infatti, è da intendersi riferito a un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono R.G. 18261/2021- Pagina nr. 11 di 16 inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n . 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01). In particolare , non si possono inquadrare nell’ambito della nozione di omesso esame di un fatto decisivo le critiche che sono rivolte alla C.T.U., le quali si traducono nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 - Rv. 664367 – 01) . Il tutto fermo restando - si osserva per completezza- che non corrisponde al vero qu anto affermato dal ricorso (l’aver la Corte territoriale recepito acriticamente le conclusioni del C.T.U.: pag. 11 segg.), in quanto la decisione impugnata dedica ben due pagine della propria motivazione proprio ad una specifica analisi delle critiche rivolte dall’odierno ricorrente alla consulenza.

Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dal richiamo meramente generico ai contenuti della consulenza di parte, la quale non è riprodotta nei suoi passaggi essenziali, violando l’art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - Rv. 645178 – 02; Cass Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 - Rv. 632050 - 01). Premesso, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021, non dev’essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d’integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U - R.G. 18261/2021- Pagina nr. 12 di 16 Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 - Rv. 664409 - 01), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorsoomette di riportare i passaggi essenziali della perizia di parte, precludendo in tal modo la verifica della rilevanza e puntualità dei contenutidella perizia medesima. 5.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente - essendo unitariamente argomentati - e sono inammissibili.

Richiamata, ancora una volta, in relazione al motivo ancorato all’art. 360, n. 5, c.p.c., la preclusione ex art. 348-ter c.p.c., si deve condividere quanto argomentato anche dal Pubblico Ministero, e cioè che il motivo di ricorso non prospetta concretamente -ancora una volta- una violazione di legge , ma ripropone una valutazione alternativa dei fatti e delle prove, del tutto estranea al perimetro applicativo dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dovendosi rammentare sia che è estranea all'ambito della previsione l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -in quanto tale ipotesi è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità- (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 - Rv. 652398 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 - Rv. 652549 - 02) sia che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017 - Rv. 643690 -01). Quanto alla prospettazione di una “errata motivazione” (pag. 19 del ricorso, sintesi secondo motivo), si rammenta che, in seguito alla R.G. 18261/2021- Pagina nr. 13 di 16 riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01) , ipotesi, queste, nella specie neppure in concreto prospettate.

6. Il quarto e quinto motivo di ricorso possono essere esaminati anch’essi congiuntamente, e sono inammissibili. I limiti dei due motiv i di ricorso sono gli stessi già ravvisati in relazione ai motivi precedentemente esaminati, e che qui possono meramente sintetizzarsi. Al di là della preclusione ex art. 348-ter c.p.c., i motiv i occulta no un ulteriore sindacato sul merito della valutazione delle prove - sia documentali sia testimoniali - operata dalla Corte territoriale. Il quarto motivo, poi, viene a basarsi su un documento oggetto di un mero richiamo generico e - in netta violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c.- in alcun modo rip rodotto in quelli che potrebbero essere i passaggi essenziali.

R.G. 18261/2021- Pagina nr. 14 di 16 7. Il sesto motivo di ricorso è da ritenersi anch’esso inammissibile. L’esame della sentenza d’appello, infatti, evidenzia l’assenza della formulazione di uno specifico motivo di gravame ex art . 342 c.p.c. , tale non potendosi qualificare, in sede di precisazione delle conclusioni, il mero generico richiamo integrale a tutte le domande già formulate nel giudizio di primo grado, a maggior ragione ove si tenga conto dell’assenza di repliche a quant o dedotto dalla controricorrente CHATEAU ET NOBLESSE SOCIETA' AGRICOLA A RL nel proprio controricorso (pag. 13), e cioè che la domanda in questione nel giudizio di primo grado era stata espressamente dichiarata inammissibile perché tardivamente formulata c on statuizione che avrebbe, quindi, necessitato di specifica impugnazione.

Il ricorrente -cui incombeva il relativo onere- non ha del resto offerto elementi di riscontro che permettessero di verificare la formulazione del suddetto motivo, risultando, quindi, assenti i presupposti –indicazione nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, degli elementi e d e i riferimenti che consent a no di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto- necessari p erché questa Corte possa procedere all’esame diretto degli atti ( Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019 - Rv. 655419 – 01 ;

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015 -Rv. 636606 – 01 ) . Va, del resto osservato che, stante l’assoluta inconciliabilità delle affermazioni contenute nella decisione impugnata con il riconoscimento della fondatezza della domanda che si assume negletta, vengono in ogni caso a sussistere tutti gli elementi per affermare -come dedotto dal Pubblico Ministero- la suss istenza di un rigetto implicito (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021 - R.G. 18261/2021- Pagina nr. 15 di 16 Rv. 660437 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 - Rv. 654304 – 01 ;

Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 - Rv. 645538 – 01 ; Cass. Sez. 5 - Ord inanza n. 29191 del 06/12/2017 - Rv. 646290 – 01 ) , avendo la decisione impugnata espressamente affermato (pag.

20) che gran parte del corrispettivo venne impiegato per tacitare - in modo, peraltro, estremamente vantaggioso- il creditore ipotecario, affermando, quindi, implicitamente il pagamento del corrispettivo stesso.

8. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent e alla rifusione in favore dei controricorr enti delle spese del grado di legittimità , liquidate come in dispositivo tenendo conto della diversa attività difensiva da essi svolta.

9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) .

P. Q. M. La Cortedichiara il ricorso inammissibile; c ondanna il ricorrent e a rifondere ai contro ricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida, quanto a MARCO PEDERIVA, in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, e quanto a CHATEAU ET NOBLESSE SOCIETA' AGRICOLA A RL , in € 11.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15%, ed accessori di legge. R.G. 18261/2021- Pagina nr. 16 di 16 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2