Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25899/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25899/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25899/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23243/2017 R.G. proposto da: SANTA MARIA ROSANNA, VALENTINI AMBRA, VALENTINI ERICA (quali eredi di VALENTINI EUGENIO), elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO NICOLETTA (RSANLT54R44H501R), che le rappresenta e difende per procura rilasciata dal notaio Cammarano il 10.5.2022 (per le prime due) e dal notaio Musitelli il 10.5.2022 (per la terza); -ricorrenti- contro PAOLUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini n. 12, presso lo studio dell’avvocato COLTRIOLI ADRIANA (CLTDRN68A64H501J), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro SCIANDIVASCI ANDREINA e SCIANDIVASCI VINCENZA -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4733/2017, depositata il 14/07/2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25899/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ha depositato controricorso Stefano Paolucci, mentre Andreina e Vincenza Sciandivasci sono rimaste intimate. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis.1 c.p.c. Con atto depositato il 12.5.2022 (sottoscritto dalle ricorrenti nonché dal loro difensore, munito di procura speciale), le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione anche dal controricorrente Stefano Paolucci, nonché dal suo difensore avv. Coltrioli.

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione della proprietà azione di rivendicazione contratto successorio di rinuncia ipoteca legale del venditore petizione d'eredità valore di riscatto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23243/2017 R.G. proposto da: SANTA MARIA ROSANNA, VALENTINI AMBRA, VALENTINI ERICA (quali eredi di VALENTINI EUGENIO), elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO NICOLETTA (RSANLT54R44H501R), che le rappresenta e difende per procura rilasciata dal notaio Cammarano il 10.5.2022 (per le prime due) e dal notaio Musitelli il 10.5.2022 (per la terza); -ricorrenti- contro PAOLUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere dei Mellini n. 12, presso lo studio dell’avvocato COLTRIOLI ADRIANA (CLTDRN68A64H501J), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro SCIANDIVASCI ANDREINA e SCIANDIVASCI VINCENZA -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4733/2017, depositata il 14/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Eugenio Valentini (erede di Gino Valentini e Alessandrina Sciandivasci) ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, aveva accolto la domanda di Stefano Paolucci, volta alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e alla restituzione della somma versata dal promissario acquirente Paolucci a titolo di caparra.

Ha depositato controricorso Stefano Paolucci, mentre Andreina e Vincenza Sciandivasci sono rimaste intimate. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis.1 c.p.c. Con atto depositato il 12.5.2022 (sottoscritto dalle ricorrenti nonché dal loro difensore, munito di procura speciale), le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto per adesione anche dal controricorrente Stefano Paolucci, nonché dal suo difensore avv. Coltrioli.

In presenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dunque dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione, senza alcuna statuizione sulle spese (attesa l’adesione del controricorrente).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazi