Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25889/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on contract rescission, upholding that payment source determines restitution rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25889/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling regarding a failed preliminary sales contract. The appellant argued that payments made by third parties should invalidate the rescission, but the court held that the source of funds, not the physical delivery, determines the right to restitution. Consequently, the decision was upheld because the promisor's funds were used, confirming the rescission was valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1456 c.c.; Art. 1382 c.c.: The right to restitution of funds following contract rescission depends on the source of the payments rather than the physical delivery of the money.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract rescission preliminary agreement restitution of funds payment source third party payments caparra confirmatoria Italian Civil Code ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1456 c.c.
Art. 1382 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
e all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 702 bis cod. proc. civ
art. 1385 cod. civ
art. 116 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26774/2016
Cass. 20994/2019
Sez. Un. n.20867/2020
Sez. Un. n.20867/2020); -il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia ed errata valutazione delle risultanze istruttorie con violazione dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18508-2017 proposto da: GRAZIELLA BUCCIOLI, in proprio e in qualità di amministratrice unica di Dancing Ristorante La Trottola Cestari Luciano Di Buccioli Graziella E Co. Snc, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 22, presso lo studio dell'avvocato Federico Pernazza, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Proietti; -ricorrente - contro FORTUNA FILIPPO, titolare dell’impresa Make Merry di Fortuna Filippo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Della Piramide Cestia, n. 1/B, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Maria Giovanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Minci; -controricorrente - avverso la sentenza n. 210/2017 della corte d'appello di Perugia, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che -Graziella Buccioli - in proprio e in qualità di amministratrice unica di Dancing Ristorante La Trottola Cestari Luciano Di Buccioli Graziella E Co.

Snc. - chiede con ricorso notificato a Filippo Fortuna il 20/7/2017 la cassazione della sentenza della corte d’appello di Perugia pubblicata il 29/3/2017; -Filippo Fortuna aveva stipulato in data 15 maggio 2008 con Graziella Buccioli ed Elena Cestari (rispettivamente amministratrice unica e unica socia di Dancing Ristorante La Trottola Cestari LucianoDi Buccioli Graziella E Co. Snc) un contratto preliminare di vendita avente per oggetto le quote di proprietà di alcuni beni immobili e mobili spettanti ad esse persone fisiche - la restante parte spettando a Luigi Fogliani - per un prezzo complessivo di Euro 320.000; - all’atto della firma del preliminare il Fortuna aveva versato alle promittenti venditrici l’importo di euro 25.000,00 in conto prezzo e quale caparra confirmatoria mentre il successivo 24 settembre 2008 aveva versato l’ulteriore importo di euro 15.000,00 quale ulteriore acconto sul prezzo; - con successivo ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., egli aveva convenuto in giudizio le medesime Buccioli e Cestari per sentir accertare la legittimità del recesso dal preliminare da lui esercitato con lettera raccomandata del 11 maggio 2009, dopo che nonostante la confermata volontà di procedere alla stipula del definitivo e la fissazione della data avanti al notaio Marco Ciotola per il 22 gennaio 2009, le promittenti venditrici aveva manifestato la volontà di non procedere alla stipula del definitivo; -il Fortuna chiedeva la condanna delle convenute al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata nonché alla restituzione della somma di euro 15.000,00 a suo tempo versata a titolo di ulteriore acconto versato sul prezzo; -le convenute si erano costituite in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, allegando che la mancata stipula del definitivo era imputabile unicamente a colpa del Fortuna, il quale, ricevuta da esse in data 14/11/2008 la notizia che Luigi Fogliani – comproprietario delle restanti quote degli immobili oggetto del preliminare – aveva radicato nei loro confronti una causa di divisione giudiziale della proprietà, aveva manifestato perplessità in ordine alla conclusione dell’affare; -con sentenza n. 322/2014, il tribunale di Spoleto ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato dal Fortuna e per l’effetto condannato le convenute al pagamento della somma di euro 50.000, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, nonché alla restituzione dell’ulteriore acconto versato di euro 15.000; -per il tribunale, era stata fornita prova testimoniale della sussistenza della volontà del Fortuna di addivenire alla stipula del definitivo nonostante l’instaurazione del giudizio di divisione, mentre l’accertato rifiuto delle convenute di dare corso al preliminare era ingiustificato, stante l’infondatezza del loro timore di una responsabilità in ragione della pendenza del suddetto giudizio; -avverso detta sentenza ha spiegato appello Graziella Buccioli, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante di Dancing Ristorante La Trottola Cestari Luciano di Buccioli Graziella e Co.

Snc, cui ha resistito Fortuna, costituitosi in giudizio; -con la sentenza qui impugnata la corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame e confermato integralmente la sentenza di primo grado; -per la corte territoriale, infatti, non era stata fornita alcuna prova del fatto che la mancata stipula del definitivo fosse imputabile esclusivamente alle irrisolte perplessità del promissario acquirente Fortuna sull’affare, mentre sia le prove testimoniali (il notaio avanti al quale le parti si erano presentate nel gennaio 2009, nonché il legale che aveva seguito il Fortuna ed il geometra Bellini) che le prove documentali fornite in primo grado non permettevano di dubitare del fatto che la mancata conclusione del contratto definitivo fosse dipesa dal rifiuto delle appellanti; -inoltre, il rifiuto alla stipula del definitivo non poteva considerarsi giustificato dalla mancata adesione al preliminare del terzo comproprietario di alcuni beni immobili oggetto dell’accordo, in quanto le appellanti avevano promesso l’alienazione solo delle loro quote e non dell’intero immobile oggetto di comproprietà; -infine, era da escludersi che il Fortuna fos se privo della legittimazione a chiedere la restituzione dell’importo di euro 15.000, versato a titolo di ulteriore acconto sul prezzo, nonostante la somma fosse stata materialmente corrisposta ai promessi venditori dai genitori dell’appellato, dato che vi era comunque prova della effettiva provenienza della stessa da parte del promissario acquirente; - la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Graziella Buccioli, in proprio e quale amministratrice unica e legale rappresentante di Dancing Ristorante La Trottola Cestari Luciano di Buccioli Graziella e Co.

Snc., con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste Filippo Fortuna con controricorso illustrato da memoria; considerato che -osserva preliminarmente il collegio che non può essere accolta l’istanza di rinvio dell’adunanza proposta dalla Buccioli Graziella, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e motivata dalla dismissione del mandato da parte del difensore, asseritamente rilevante per la produzione di” documenti nuovi “ di cui la ricorrente sarebbe in possesso; -infatti, occorre rilevare in proposito che la rinuncia al mandato da parte della legale Maria Donatella Aiello risale al febbraio 2021 ( ed è stata tramessa a questa Corte l’11/2/2021 ) sicchè non costituendo un fatto improvviso verificatosi in prossimità dell’adunanza, non ne giustifica il rinvio; -passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1385 cod. civ., in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. e all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -la ricorrente assume l’erroneità della sentenza d’appello per non aver considerato sussistente la volontà delle promesse venditrici di stipulare il definitivo, nonostante la sussistenza di materiale probatorio a sostegno di detta tesi; -la censura è inammissibile; -infatti, ancorché il motivo denunci formalmente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1385 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., la censur a propone una ricostruzione alternativa delle risultanze probatorie sulla scorta di una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede, ai di fuori dei limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. Sez. Un. n.20867/2020); -il secondo motivo lamenta l’omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia ed errata valutazione delle risultanze istruttorie con violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; -la ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che, nel caso di esito negativo del giudizio di divisione, il sig. Fortunato avrebbe ben potuto intraprendere azioni risarcitorie nei confronti delle danti causa, nonostante la giurisprudenza non sia conforme sul punto; -la censura è inammissibile ex art. 348 ter , comma 5, cod. proc. civ. per essere la sentenza impugnata emessa in un giudizio d’appello introdotto dopo l’entrata in vigore dell’art. 54, comma 1, lett.

a) d.l. n.83/2012 conv. con mod. in l. n.134/2012 (che ha introdotto la modifica normativa in oggetto) ed avere la sentenza confermato quella di primo grado sulla base delle medesime rationes decidendi (giudizio d’appello instaurato il 24/11/2014) (cfr. Cass. 26774/2016; id. 20994/2019); -il terzo motivo è rubricato “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’illegittimità dei pagamenti provenienti da soggetti diversi dalle parti contraenti e quindi in violazione delle norme valutarie vigenti; -il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto i versamenti delle somme dovute a titolo di acconto per il prezzo della vendita riferibili a Fortuna, nonostante materialmente effettuati da Carlo Fortuna e da Antonella Caraffa; -la censura è infondata; - la corte di merito ha posto a fondamento della statuizione la considerazione che “ciò che rileva non è tanto l’effettiva consegna materiale degli assegni, quanto la provenienza degli stessi da parte del promissario acquirente.

Ed invero, tale circostanza risulta provata sia dalla ricevuta apposta in calce al contratto preliminare e firmata dalle promittenti venditrici recante l’inciso “riceviamo l’ulteriore acconto sul prezzo pattuito di euro 15.000”, sia comunque dall’estratto del conto corrente bancario della Make Merry di Fortuna Filippo, dal quale risulta che in data 24/9/2009, ovvero alla data della consegna della suddetta somma, venivano prelevati da quel conto 15.000 euro, con la causale “emissione assegni circolari”” (cfr. ultima pagina sentenza impugnata); - la corte ha argomentato a sostegno del terzo motivo di gravame valorizzando, ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, la provenienza del danaro piuttosto che la consegna materiale e tale ratio decidendi non è errata atteso che la legittimazione alla restituzione delle somme versate spetta alla parte del contratto che ha fondatamente esercitato il diritto di recesso dal preliminare; -atteso l’esito sfavorevole del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo e comprensiva di quelle relative al procedimento promosso con l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata per cassazione ex art.373 cod. proc. civ. ; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente, liquidate in euro 3700,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo