Sentenza — n. 25649/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso 33477-2018 proposto da: TORTORA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - contro PUNTO IMMOBILIARE CORTINA D'AMPEZZO S.A.S.,, elettiva- mente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 132, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO RIGGIO, che la rappre- senta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2255/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili il terzo ed il quar- to motivo e di rigettare i primi due motivi, ovvero in subordine di rigettare integralmente il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1755 c.c, art. 1453 c.c, art. 366 c.p, art. 331 c.p; Sentenza — n. 25649/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sono generiche e comunque non fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente in rela- zione ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- 2.1. Il controricorrente, quanto in particolare al primo motivo di ricorso, nega che Antonio Silvestro fosse un litisconsorte ne- cessario, e ciò avuto riguardo alla domanda di pagamento della provvigione, essendo lo stesso stato chiamato in questo giudi- zio "ai soli fini di una manleva".
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso 33477-2018 proposto da: TORTORA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS; - ricorrente - contro PUNTO IMMOBILIARE CORTINA D'AMPEZZO S.A.S.,, elettiva- mente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 132, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO RIGGIO, che la rappre- senta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2255/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili il terzo ed il quar- to motivo e di rigettare i primi due motivi, ovvero in subordine di rigettare integralmente il ricorso.
FATTI DI CAUSA Giuseppe Tortora ha proposto ricorso articolato in quattro mo- tivi avverso la sentenza n. 2255/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 9 aprile 2018. La Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. resiste con con- troricorso. La Corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale di Giuseppe Tortora, ha accolto l'appello principale della Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. ed ha perciò riformato la sentenza re- sa dal Tribunale di Roma il 10 maggio 2012, così pervenendo alla condanna di Giuseppe Tortora al pagamento della somma di C 10.000,00, oltre interessi, in favore della Punto Immobilia- re Cortina d'Ampezzo s.a.s. La sentenza d'appello ha dunque accolto la domanda formulata dalla Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. con citazione del 20 ottobre 2008, volta ad ottenere il pagamento della provvigione per l'attività di inter- mediazione svolta con riguardo alla compravendita di un ap- partamento in via Molveno 34, di cui si era reso acquirente il Tortora.
Lo stesso Giuseppe Tortora chiamò in causa il vendito- re Antonio Silvestri per essere da questo manlevato in caso di condanna ed il terzo chiamato rimase contumace in primo gra- do. La sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda, fu appellata dalla Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. nei soli confronti di Giuseppe Tortora. La Cor- Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- te d'appello ha ritenuto che sussistessero gli elementi costituti- vi del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. in favore della Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo, avendo Giuseppe Torto- ra concluso l'acquisto immobiliare il 12 novembre 2.007 dopo che nel dicembre 2006 era stato messo in contatto dalla me- diatrice con il venditore.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo del ricorso di Giuseppe Tortora denuncia la nullità della sentenza della Corte d'appello di Roma per manca- ta integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. :331 c.p.c. nei confronti di Antonio Silvestro, terzo chiamato in garanzia anche per fare valere l'accordo sul pagamento della provvigio- ne intercorso tra questo e l'agenzia immobiliare. Il ricorrente precisa di aver eccepito già nella comparsa di riposta del giudi- zio di appello la non integrità del contraddittorio. Il secondo motivo del ricorso di Giuseppe Tortora denuncia la violazione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2010, nonché degli artt. 2909 e 1755 c.c. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e l'omesso esame circa fatti decisivi. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 1755, comma 1, e dell'art. 1453 c.c., "eccezione di inadempimento - difetto funzionale della causa".
2. Sono generiche e comunque non fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente in rela- zione ai requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -3- 2.1. Il controricorrente, quanto in particolare al primo motivo di ricorso, nega che Antonio Silvestro fosse un litisconsorte ne- cessario, e ciò avuto riguardo alla domanda di pagamento della provvigione, essendo lo stesso stato chiamato in questo giudi- zio "ai soli fini di una manleva".
3. Il primo motivo del ricorso di Giuseppe Tortora è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi, i quali attengono al merito della causa e dovranno essere esa- minati in sede di rinvio dopo aver integrato il contraddittorio. 3.1. La Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. convenne Giuseppe Tortora per ottenere il pagamento della provvigione per l'attività di mediazione svolta con riguardo alla compraven- dita di un appartamento in via Molveno 34, di cui si era reso acquirente il Tortora. Giuseppe Tortora chiamò però in causa il venditore Antonio Silvestri per essere da questo manlevato in caso di condanna.
Ora, la domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'af- fare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipo- tesi di litisconsorzio facoltativo per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause in sede di impugnazione (Cass. Sez. 6 - 2, 04/03/2020, n. 5989, in motivazione; Cass. Sez. 6 - 2, 27/11/2018, n. 30730; Cass. Sez. 3, 27/01/2005, n. 1668; Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1152). Tuttavia, in forza della chiamata in garanzia di Antonio Silvestri (per quanto impropria), in sede di impugnazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve comunque ravvisarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale fra il garante e il garantito, sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfa- vorevole è tenuto ad evocare entrambi nel giudizio di appello (Cass.
Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707). Essendo stato Ric. 2018 n. 33477 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- l'appello proposto dalla Punto Immobiliare Cortina d'Ampezzo s.a.s. nei soli confronti di Giuseppe Tortora, doveva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine per la no- tificazione dell'impugnazione ad Antonio Silvestri.
4. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, mentre i restanti motivi rimangono assorbiti. La sentenza impugnata deve esse- re cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale esaminerà nuovamente la causa dopo aver ripristinato l'integrità del contradditorio e provvederà an- che sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, al- la Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigli