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Ordinanza — n. 25101/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares proceedings extinct due to respondent's acceptance of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25101/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by New File S.R.L. extinct because the respondent, Flover S.R.L., accepted the withdrawal of the appeal. Although the appellant had initially lodged two grounds for cassation against a lower court judgment, the withdrawal was formally notified and subsequently accepted by the opposing party's counsel. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without any determination regarding litigation costs, as the acceptance of the withdrawal precluded a cost award against the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3 c.p.c.; Art. 391, comma 2 e 4 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal, once notified and accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without any ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of withdrawal litigation costs cassation appeal rinuncia al diritto conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3 c.p.c.
ha depositato controricorso; la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in data 7 giugno 2022, con visto per avvenuta comunicazione ai sensi dell’art. 390, comma terzo, c.p.c., da parte del difensore della parte controricorrente;
Art. 391, comma 2 c.p.c.
2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
Ritenuto che: la rinuncia notificata alla parte intimata, così come la rinuncia vistata dalla controparte regolarmente costituitasi in giudizio, determina l’estinzione del procedimento; la rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere recettizio, in quanto l’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876
richiede che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto come nel caso di specie (Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass.
Cass. n. 2259/2013
3876; Cass. n. 2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
Cass. n. 3971/2015
che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, la cui regolazione è rimessa dalla medesima norma alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. n. 3971/2015;
Cass n. 10140/2020
Cass n. 10140/2020); ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12012-2017 proposto da: NEW FILE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Roberto Crestani (C.F. e P.IVA 03146920230), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Zumerle e Simone Cadeddu, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 133, presso lo studio dell’Avv. Simone Cadeddu in forza di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro FLOVER S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Girelli Silvano (C.F. e P.IVA 02109450235), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Andrea Leoni e Stefano Conti, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 21, presso lo studio dell’Avv.

Francesco Malatesta; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2572/2016, depositata il 14 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Rossana Giannaccari. rilevato che: con sentenza del 24 ottobre 2016 e pubblicata in data 14 novembre 2016, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello proposto da New File S.r.l., con integrale conferma della decisione assunta dal Tribunale di Verona con sentenza n. 3003/2013 del 10 ottobre 2013, condannando l’appellante alle spese di lite; per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la New File S.r.l. affidato a due motivi di impugnazione; la Flover S.r.l. ha depositato controricorso; la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in data 7 giugno 2022, con visto per avvenuta comunicazione ai sensi dell’art. 390, comma terzo, c.p.c., da parte del difensore della parte controricorrente;

Ritenuto che: la rinuncia notificata alla parte intimata, così come la rinuncia vistata dalla controparte regolarmente costituitasi in giudizio, determina l’estinzione del procedimento; la rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere recettizio, in quanto l’art. 390 c.p.c. richiede che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto come nel caso di specie (Cass., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. n. 2259/2013); l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, la cui regolazione è rimessa dalla medesima norma alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. n. 3971/2015;

Cass n. 10140/2020); ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nel caso di specie, la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente; il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile d