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Sentenza — n. 25095/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 25095/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25095/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20599/2017proposto da: CRISTAUDO ORAZIO, PRIVITERA STELLA, elettivamente domiciliatiin Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidall’avv. ANTONINO BUTTÀ; -ricorrenti - contro PRIVITERA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 67, presso lo studio dell’avv. GIULIANO SINISCALCHI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 121/2017 depositata il 23/01/2017; Udita la relazione della causa svolta nella cam era di consiglio del 9/06/2022 dal Cons.REMO CAPONI;

Regesto Legislator

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art. 100 c.p, art. 1158 c.c, art. 1476 c.c; Sentenza — n. 25095/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ricorronoin cassazione i coniugi Cristaudo Privitera con tre mo- tivi, illustrati da memoria. Resiste Gianfranco Privitera con controri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di appello, da un lato, qualificato la domanda introduttiva come esercizio di un’azione di rivendicazionee, dall’ altro lato, esonerato l ’ attore dalla prova del suo diritto di proprietà.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili riserva della proprietà acquisto della proprietà restituzione di fondo garanzia della proprietà legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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art. 100 c.p
948 e 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 100 c.p.c.
art. 1158 c.c
Di esso, in particolare, sono accolte le cen- suredi violazione dell’art. 1158 c.c., che prevede l ’ acquisto della pro- prietà di immobili in virtù del possesso continuato per venti anni (usucapione), nonché – quindi – del già menzionato art.
art. 1476 c.c
5 (quella di consegnare la cosa al compratore: art. 1476 c.c.) per la quale non sono previste forme tipiche.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20599/2017proposto da: CRISTAUDO ORAZIO, PRIVITERA STELLA, elettivamente domiciliatiin Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesidall’avv. ANTONINO BUTTÀ; -ricorrenti - contro PRIVITERA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 67, presso lo studio dell’avv. GIULIANO SINISCALCHI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 121/2017 depositata il 23/01/2017; Udita la relazione della causa svolta nella cam era di consiglio del 9/06/2022 dal Cons.REMO CAPONI;

RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. - 2 - Lette le conclusioni de l P M, nella persona del S o stituto Procura tore Generale TOMMASO BASILE,che ha concluso per il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. – Con citazione del 2010, Gianfranco Privitera , odierno resisten- te in cassazione, conv enne in giudizio i coniugi Orazio Cristaudo e Stella Privitera, odierni ricorrenti in cassazione, per il rilascio di una villetta monofamiliare sita in Tremestieri Etneo(CT), sulla base di una compravendita del 1978, ove figuravano come venditori i coniugi convenuti e come acquirente il padre dell’attore, Carmelo Privitera. 2. - Gli antefatti risalgono , appunto , agli anni ‘ 70 del secolo scorso, quando i coniugi Cristaudo-Privitera intrapr esero la costruzione della villetta.Rendendosi conto di aver bisogno di ulteriori mezzi finanziari per condurre a termine l’impresa, narrano di aver chiesto un prestito al fratello di Stella Privitera , Carmelo Privitera , il quale acconsentì a patto di ottenere il trasferimento in proprietà della villetta in costru- zione.

In effetti, ciò avvenne con la compravendita del 1978 che è postaalla base dell’azione di rilascio proposta dal figlio. Infatti, d opo aver finito di costruire la villetta, i coniugi Cristaudo - Privitera ne ri- masero nella disponibilità, senza che Carmelo Privitera intraprendesse alcuna azione contro di essi. 3. - Negli anni ‘ 90 , Gianfranco Privitera, in qualità di procuratore del padre, intrapreseun primo processo di rilascio d ell ’ immobile ( sulla base del titolo del 1978), conven endo nel giudizio di cognizione Ora- zio Cristaudo.

Gianfranco si vide accogliere la domanda in primo e in secondo grado, rispettivamente nel 1997 e 1998. Avviato il processo esecutivo, Stella Priviterapropose opposizione di terzo all’esecuzione, chefu accolta nel 2004, in grado di appello. La Corte di appello di Ca- tania constatò, infatti, che Gianfranco Privitera non disponeva di vali- da procura ad agire per il padre. RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. 3 4. -Nel 2010 Gianfranco, divenuto avente causa del padre (in forza di donazione), instaurò, come ricordato all’inizio, l’odierno processo di rilascio.

I coniugi convenuti proposero due domande riconvenzionali: in via principale,di simulazione della compravendita del 1978; in su- bordine, di mero accertamento del loro diritto di proprietà sul bene, acquisito per usucapione in virtù di un possesso protrattosi ininterrot- tamente. Gianfranco Privitera è riuscito vittorioso in primo grado e in appello.

5. Ricorronoin cassazione i coniugi Cristaudo Privitera con tre mo- tivi, illustrati da memoria. Resiste Gianfranco Privitera con controri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di appello, da un lato, qualificato la domanda introduttiva come esercizio di un’azione di rivendicazionee, dall’ altro lato, esonerato l ’ attore dalla prova del suo diritto di proprietà.

Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1417, 2596, 2697 e 2729c.c., nonché violazione degli artt. 112, 113, 115 e 342 c.p.c., perché non avere la Corte di appello ritenuto che la com- pravendita del 1978 dissimulasse un illecito patto commissorio. Con il terzo mot ivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 922, 948, 1158 c.c., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pro- nunciarsi sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione.

RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. 4 2. – Per priorità logica, il Collegio reputa di doversi pronunciare dapprima sul terzo motivo di ricorso. Con esso i ricorrenti lamentano che il giudice di primo grado ab bia accolto la domanda di rivendicazionee che il giudice di appello abbia confermato la pronuncia senza prendere in considerazione l’applicabilità dell’art. 948, co. 3, c.c. , il quale, dinanzi ad un ’ azione di rivendicazione fa salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà per usu- capione. In particolare, i coniugi Cristaudo Privitera fanno valere un possesso ultratrentennalecon volontà di possedere uti domini, a fron- te del quale la Corte d’appello si è limitata ad osservare:

«nella fatti- specie in esame gli appellanti non dimostrano nulla in ordine all’elemento soggettivo in modo da dimostrare la situazione di pos- sesso, in quanto fanno riferimento solo alla disponibilità del bene da più di vent’anni, circostanza, questa […] inidonea nella specie per l’acquisto del diritto reale per usucapione, potendo essere espressione sia di una detenzione in nome altrui, sia di un vero e proprio posses- so». 3. -Il motivo è fondato . Di esso, in particolare, sono accolte le cen- suredi violazione dell’art. 1158 c.c., che prevede l ’ acquisto della pro- prietà di immobili in virtù del possesso continuato per venti anni (usucapione), nonché – quindi – del già menzionato art. 948, co. 3 , c.c. Invero, la Corte di appello , nel valutare l ’ impatto della compra- vendita del 1978 su lla lunga vicenda di cui è causa , muove dall’orientamento giurisprudenziale corretto, senza poi svilupparlo in modo coerente con riferimento al caso de quo.

Ci si riferisce all’indirizzo che non ravvede nel negozio traslativo del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) un costituto possessorio implicito. Infatti, il trasferimento del possesso della cosa all’acquirente è oggetto di una specifica obbligazione del venditore RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. 5 (quella di consegnare la cosa al compratore: art. 1476 c.c.) per la quale non sono previste forme tipiche. Ne segue che, nei casi (come quello de quo) in cui l’alienante trattenga la cosapresso di sé, occorre accertare caso per caso, «in base alcomportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell’alienante stesso, dell ’ esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall’animus rem sibi habendi ovvero configuri una detenzione nomine alieno » ( così, tra le meno remote, Cass . 22875/2018, cui si rinvia per l’indicazione diprecedenti).

A ben vedere, questo saldo indirizzo giurisprudenziale, ove lo si in- serisca nel contesto normativo della disciplina del possesso, quale es- so emerge dalle scelte che il legislatore ha compiuto negli artt. 1140 ss. del codice civile, non può essere interpretato come un mero rin- vio, privo di qualsiasi indicazione di orientamento, ad un’analisi casi- stica del comportamento delle parti e delle clausole contrattuali effet- tive. In realtà, tale soluzione giurisprudenziale non sarebbe del tutto scontata ove la si argomenti sulla sola base di una disposizione - qua- le l’art. 1476, n. 1 c.c. – che prevede, fra le obbligazioni del vendito- re, quella di consegnare la cosa al compratore.

Ben si potrebbe ar- gomentare che, nei casi in cui la consegna non è contestuale al tra- sferimento della proprietà, tale dispos izione disponga un trasferimen- to della detenzione, a fronte di un trasferimento del possesso che si è costituito già al tempo del trasferimento della proprietà. 4. - Se la giurisprudenza di ques ta Corte ha optato per la soluzione che, nel trasferimento della proprietà sganciato da un contestuale passaggio della disponibilità materiale della cosa, nega un costituto possessorio implicito non lo ha fatto solo in forza dell’ art. 1476, n. 1 c.c., bensì per il peso sis tematico che esercita l ’ art. 1141, co. 1 c.c. («Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quan- RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. 6 do non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione»).A sua volta la presunzione di possesso in chi esercita il potere di fatto non è certo neutrale rispetto alla classica diatriba sul peso da riconoscere all’animus(l’intenzionalità della coscienza) rispet- to al corpus(la disponibilità materiale).

Se è vero infatti che , secondo l’opinione maggioritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, nel no- stro codice è stata accolta la teoria soggettiva (imperniata sull’animus), è altrettanto vero che tale teoria è stata fin dall ’ inizio chiamata a fronteggiare notevoli contrasti, a fronte di soluzioni esem- plari di altri ordinamenti che svalutano l’elemento soggettivo, ed ha subito nell’arco del tempo anche nell’ordinamento italiano significative erosioni, proprio sotto gli auspici dell’art. 1141, co. 1,c.p.c. Ad esempio, si è osservato anche recentemente che, per escludere il possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento del possessore circa l’altrui proprietà del bene, ma occorre invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà inequivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Infatti,l’ animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass. 13153/2021). 5. - Alla luce delle predette considerazioni, risalta l ’ errore dei giudi- ci di merito che,nel valutare se l ’ accoglimento di un ’ azione qualificata come di rivendica potesse essere efficacemente contrastata dal matu- rare dellausucapione, hanno seccamente invertito il riparto degli one- ri probatoririspetto alla regola discendente dall’ art. 1141, co. 1 , c.c. chiedendo ai coniugi convenuti (costruttori ed unici utilizzatori della villetta monofamiliare) di dimostrare l’animus e non già all ’ attore di dimostrare il difetto di codesto elemento soggettivo.

RG 20599/2017 -S2 –PU 09/06/2022 – Caponi Est. 7 6. - In questi sensi , il terzo motivo è da accogliere, c on rinvio al giudice del merito.Ne segue l’ assorbimento del primo motivo. 7. – Da rigettare è invece il secondo motivo, poiché l ’ accertamento circa il difetto di prova del contratto di mutuo elimina radicalmente la possibilità di qualificare giudizialmente il contratto di compravendita del 1978 come stipulato in disprezzo del divieto di patto commissorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, ri- getta il secondo motivo, dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì di liquidare le spese d