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Sentenza — n. 25094/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on standing and future damage fear under Civil Code Art. 1172.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25094/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a lower court ruling that confirmed liability for falling rocks. The appellants argued they lacked standing after transferring the property and that the feared damage had already occurred. The court held that legal transfer did not negate factual control and that the action for feared damage remains valid if a new danger persists.

Regesto Legislator

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Art. 1172 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The action for feared damage is admissible when a reasonable danger of new or continuing harm exists, even if a prior transfer of title occurred, provided factual control remains with the defendant.

Parole chiave

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action for feared damage standing in litigation transfer of property factual control Civil Code Article 1172 donazione a causa di morte donatario donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1172 c.c.
- Il 2/3/2001 Luigia Rosa, Rosa, Francesca e Giuseppe Di Cre- scenzo convennero in giudizio Gaetano Pappalardo, proponendo nei suoi confronti denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. Allegarono che da un costone roccioso di proprietà del Pappalardo cadevano massi sul fondo di loro proprietà.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
- Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002
– Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r.
art. 1172 c.c
- Il 2/3/2001 Luigia Rosa, Rosa, Francesca e Giuseppe Di Cre- scenzo convennero in giudizio Gaetano Pappalardo, proponendo nei suoi confronti denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c.
art. 115 c.p
1172 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., sotto due profili.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10282/2004
Il ricorrente reputa che la giurisprudenza di questa Corte, in parti- colare in base a Cass. 10282/2004, possa interpretarsi nel senso che, ove «l’evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l’azione risarcitoria».
Cass. 4531/1992
10282/2004 afferma testualmente: «la condizionedell’azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi», richiamandosi a Cass. 4531/1992.
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1133/2018proposto da: BASILE PIETRO, BASILE VINCENT, BASILE ANNA, BASILE RAPHAELE, PAPPALARDO CARMELA, PAPPALARDO ANTONIETTA, PAPPALARDO MADDALENA, nella loro qualità di eredi di Pappalardo Gaetano, eletti- vamente domiciliatiin Roma, Via Alessandro Volta 45 , presso lo stu- dio dell’avv. RAFFAELE BENEVENTO, rappresentati e difesi dall ’ avv. GAETANO BRUNO; -ricorrenti - contro DI CRESCENZO LUIGIA ROSA, DI CRESCENZO ROSA, DI CRESCENZO FRANCESCA, DI CRESCENZO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avv.tiMARIA AVALLONE e COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO; -controricorrenti - nonché CIOFFI PASQUALE, CIOFFI LUIGI -intimati - RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – Caponi Rel. - - 2 - avverso la sentenza n. 1014/2017 del la CORTE DI APPELLO DI SA- LERNO, pubblicatail 20/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/06/2022 dal Cons.REMO CAPONI; lette le conclusioni del PM, nella persona del S o stituto Procura tore Generale TOMMASO BASILE,che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. - Il 2/3/2001 Luigia Rosa, Rosa, Francesca e Giuseppe Di Cre- scenzo convennero in giudizio Gaetano Pappalardo, proponendo nei suoi confronti denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. Allegarono che da un costone roccioso di proprietà del Pappalardo cadevano massi sul fondo di loro proprietà. Chiesero all ’ A utorità giudiziaria di ordinare al Pappalardo di ovviare al pericolo di ulteriori cadute e di condannarlo al risarcimento dei danni e alle spese. Pappalardo si dife- seallegando la tardività dell’azione e le cause naturali del fenomeno.

Espletata una c.t.u., la fase cautelaresi concluse il 10/4/2002 con un provvedimento che impartìa l Pappalardo una serie di ordini intesi ad ovviare al pericolo. Iniziata il 10/6/2002 la causa di merito, il Tribu- nale di Salerno condannò il Pappalardo alla esecuzione di lavori in coerenza con il contenuto del provvedimento cautelare e rigettò la domanda di risarcimento. 2. - Sul gravame proposto da gli eredi Pappalardo, col quale costoro eccepirono– tra l ’ altro – il difetto di legittimazione passiva, allegando e documentando che il Pappalardo aveva trasferito a figli e nipoti la proprietà del fondo fonte di pericolo con atto di donazione del 13/6/2001 (anteriore, quindi, all’inizio della causa di merito), la Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, confermò l a pro- nunciadi primo grado.

RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – Caponi Rel. - 3 3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha nno proposto ri- corso gli eredi Pappalardo sulla base di tre motivi. I Di Crescenzo hanno res istito con controricorso, illustrato da me- moria. Pasquale e Luigi Cioffi, eredi di Rosa Carmen Pappalardo, premorta, e quindi anch’essi eredi di Gaetano Pappalardo, contumaci nei prece- denti gradi di merito, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360 , n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 345 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che il difetto di legittima- zione passiva di Gaetano Pappalardo rispetto all’azione di danno te- muto non poteva essere eccepito per la prima volta in appello.

Il motivo è inammissibile poiché non censura la ratio decidendi del- la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della legit- timazione passiva del convenuto . I ricorrenti hanno fonda t o l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sul fatto che il Pappa- lardo non era più proprietario del fondo al momento dell’instaurazione del giudizio di merito, ma la Corte di appello ha fondato la ritenuta sussistenza della legittimazione passiva del Pappalardo sul fatto che «risulta provato e verificato, all’esito dell’instaurazione del contraddit- torio processuale e dell’istruttoria sia testimoniale– (che ha visto co- me testi anche due dei generi di Pappalardo Gaetano) - che peritale , che quest’ultimo, anche dopo la donazione alle figlie ed ai nipoti, ha conservato la reale e piena disponibilità del fondo de quo, causa del pericolo»(così, sentenza di appello, p. 12) .

Tale decisione è in linea con l’interpretazione dell’art. 1172 c.c. accolta da questa Corte: cfr. Cass. 5336/2016, secondo la quale, n ell ’ azione di danno temuto , è legittimato passivo non solo il titolare del diritto reale, ma anche ilpossessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo didanno grave, in RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – Caponi Rel. - 4 quanto l’obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa. 2. - Con il secondo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1172 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., sotto due profili.

Il primo predi- ca come erroneo che nel caso de quo la non contestazione esoneri l’attore dal dimostrare «la titolarità dal lato passivo». Il secondo profi- lo predica la falsa applicazione dell’art. 1172 c.c., nel suo aspetto di esperibilità nei confronti del convenuto possessore, giacché risulta dall’atto di donazione depositato in appello che, anteriormente all’instaurazione della causa di merito, i donatari erano stati immessi «nel possesso legale e nel materiale godimento di quanto a ciascuno donato». Il motivo è infondato. In particolare, il primo profilo di censura è inammissibile per le stesse ragioni che sorreggono l ’ inammissibilità del p rimo motivo.

C iò che la Corte di appello afferma, nei primi due capoversi d i pagina 11 della sentenza impugnata in cassazione , sulla mancata contestazione da parte di Pappalardo della propria titolarità passiva del rapporto è un obiter dictum rispetto alla ratio decidendi della r itenuta legittima- zione passiva all ’ azione di danno temuto , che si fonda non già sulla predetta mancata contestazione, bensì – come si è già osservato nel rigettare il primo motivo – su lla raggiunta prova che il Pappalardo aveva la disponibilità materiale d el fondo in cui si assume situarsi la fontedi pericolo.

Il secondo profilo è infondato. Il fatto che il Pappa- lardo, prima dell’inizio della causa di merito, abbia trasferito a figli e nipoti la proprietà del fondo c on un atto di donazione da cui risulta che i donatari sono stati immessi «nel possesso legale e nel materiale godimento di quanto a ciascuno donato» già sul piano logico non escludecerto che egli sia rimasto investito del potere di fatto sul fon- do. In effetti- come si è già osservato nell ’ esame del primo motivo – RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – Caponi Rel. - 5 la permanenza di tale investitura risulta provata in base ai risultati dell’istruttoria testimoniale e peritale effettuata in primo grado. 3. - Con il terzo motivo (proposto ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 c.p.c.) si deduce violazione o falsa applicazione dell ’ art. 1172 c.c. poiché l’azione di danno temuto è stata ammessa quando il danno si era già verificato.

Anche talemotivo è infondato. Il ricorrente reputa che la giurisprudenza di questa Corte, in parti- colare in base a Cass. 10282/2004, possa interpretarsi nel senso che, ove «l’evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l’azione risarcitoria». Tale interpretazione è errata. Cass. 10282/2004 afferma testualmente: «la condizionedell’azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi», richiamandosi a Cass. 4531/1992. L’impiego dell’avverbio «anche» con riferimento al pericolo che il danno si verifichi per la prima volta presuppone che l’azione possa esperirsi purequando un danno si sia già verificato, ma permanga il pericolo esso si verifichi di nuovo .

Del resto, ciò è con- forme alla lettera e alla logica dell’art. 1172 c.c., poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude certo il pericolo che pos- sa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragio- nevole timore checontinui a «sovrast[are] pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del […] diritto o del […] pos- sesso». 4. – In definitiva, i l ricorso risulta infondato e va rigettato , con conseguente condanna dei ricorrenti , risultati soccombenti , al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5.

– Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115 /2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a ti- tolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. RG 1133/2018 S2 –PU 09-06-2022 – Caponi Rel. - 6

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3500,00 Euro, oltre a 200,00Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d