Cassation court dismisses appeal where appellate court correctly rejected evidence of debt due to lack of performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Bassilichi SpA against the Milan Court of Appeal's decision. The appellate court held that Metropolis Srl failed to prove the debt claimed via invoices because no corresponding services were actually rendered. The court affirmed that mere accounting registration of invoices does not constitute a confession of debt, and the burden of proof remained on the party claiming the credit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2722 c.c.: The mere registration of invoices in the debtor's accounting books does not constitute a confession of debt; the creditor must prove the actual performance of services or delivery of goods to establish the credit.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22036/2017 R.G. proposto da: BASSILICHI SPA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 112, presso lo studio dell’avvocato CALLARI CLAUDIA (CLLCLD67M65H501E); rappresentata e difesa dall'avvocato CALOSI ANDREA (CLSNDR61R08D612C) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro METROPOLIS SRL, elettivamente domiciliata in Roma, via Malcesine n. 30, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI GIOVANNI (PRCGNN73P14H224Q), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGIOTTA GERMANO (MRGGMN71R25F205V) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 691/2017, depositata il 20/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione notificato il 13.10.2008, Metropolis s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Bassilichi s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 22.561,20 (oltre interessi), a titolo di adempimento di un contratto di transazione stipulato tra le parti il 26.5.2003. La società convenuta oppose in compensazione un controcredito di maggiore importo, portato da due fatture (la n. 2349 del 20.11.2003 e la n. 2641 del 23.12.2003) inviate a Metropolis ma da questa non onorate (relative al corrispettivo dell’attività di consulenza svolta da Bassilichi in favore dell’attrice), e domandò, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della maggior somma di € 251.542,80.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda principale, rigettando la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Milano, investita dell’impugnazione da parte di Bassilichi, confermò la sentenza di primo grado, ritenendo non provato il credito opposto in compensazione dalla società appellante, sul presupposto che la registrazione contabile delle fatture da parte di Metropolis non comportasse riconoscimento del debito, tanto più in presenza di successive contestazioni delle fatture medesime da parte della (presunta) debitrice. L’emissione delle suddette fatture venne spiegata dai giudici di secondo grado con la circostanza che, “secondo quanto pattuito con l’accordo transattivo del 26.5.2003 le parti avrebbero dovuto riprendere i rapporti commerciali interrotti prospettando future forniture a fronte delle quali Bassilichi emetteva le fatture nn. 2349 - 2641 del 2003 per il rilevante importo di 274.104,00 come anticipazione delle scontistiche ivi pattuite” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Essendo mancate tali successive forniture, Metropolis aveva invitato Bassilichi a procedere allo storno delle fatture de quibus. D’altro canto, sempre secondo la Corte d’Appello milanese, Bassilichi non aveva dimostrato i fatti costitutivi del credito allegato (vale a dire l’effettivo espletamento di servizi di consulenza in favore di Metropolis), tenuto conto che nessuna delle attività descritte nelle fatture era stata menzionata nella transazione intervenuta tra le parti; era stata prodotta una lettera del legale di Bassilichi, secondo cui la somma portata dalle fatture del 2003 era dovuta a titolo di risarcimento del danno da questa subito per il malfunzionamento di macchinari a suo tempo forniti da Metropolis;
Bassilichi aveva sollecitato il pagamento della somma portata dalle fatture, estragiudizialmente solo tre anni dopo la relativa emissione, e giudizialmente solo in via riconvenzionale rispetto alla domanda proposta da Metropolis. Ha proposto ricorso per cassazione Bassilichi s.p.a., affidato a due motivi. Si è costituita mediante controricorso Metropolis s.r.l. Ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. Nexi Payments s.p.a., quale società incorporante Bassilichi s.p.a. 2.1 Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria per mancanza di regolare procura alle liti, essendo stata quest’ultima rilasciata in calce alla memoria medesima: orbene, trattandosi di giudizio iniziato nel 2008(ne dà atto lo stesso ricorso a pag. 2), occorreva necessariamente la procura notarile (cfr. art.83 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica di cui all’art. 45, comma 9, lett. A, della l. n. 69/2009, applicabile ratione temporis).
Venendo all’esame dei motivi, con il primo di essi, Bassilichi lamenta la violazione degli artt. 1988, 2709, 2710, 2697 e 2732 c.c., per avere il giudice di secondo grado escluso che l’accettazione delle fatture (e la successiva registrazione nella propria documentazione contabile) implicasse riconoscimento del credito nelle stesse indicato da parte di Metropolis, facendo scattare, dunque, la presunzione ex art. 1988 c.c., con conseguente non necessità per la ricorrente di fornire prova del rapporto fondamentale. Peraltro, la registrazione delle fatture e l’apposizione a bilancio integrerebbero, nei rapporti tra creditori, elemento di prova ex artt. 2709 e 2710 c.c.; né la tardiva contestazione poteva ritenersi idonea a neutralizzare l’effetto confessorio, in applicazione dell’art. 2732 c.c. Il motivo è infondato.
La Corte d’Appello ha escluso che il contegno dedotto dalla ricorrente (accettazione e successiva registrazione nella contabilità delle fatture da parte di Metropolis) integrasse una ricognizione di debito, in ragione della successiva contestazione del credito contenuta nella raccomandata del 26.9.2005. L’assunto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass., n. 299/2016; conforme, Cass., n. 15383/2010).
Sull’efficacia probatoria della fattura, si veda anche Cass., n. 23414/2019, alla cui stregua “la mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni in essa riportate”. La tesi della ricorrente (secondo cui, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra il “comportamento concludente” - rappresentato dalla registrazione delle fatture - e la contestazione, quest’ultima sarebbe irrilevante rispetto a un effetto confessorio già prodottosi) non ha pregio, essendo imperniata sull’erroneo presupposto che il contegno sopra descritto (accettazione e registrazione delle fatture) integrasse una vera e propria confessione da parte di Metropolis.
Tuttavia, in tale contegno non è dato riscontrare alcuna dichiarazione, idonea ad “impegnare” Metropolis, relativa alla sussistenza e/o esecuzione dei contratti di prestazione di servizi allegati da Bassilichi a fondamento del credito opposto in compensazione. Inoltre, la Corte d’Appello, sula scorta di un apprezzamento delle circostanze di fatto non sindacabile in questa sede, ha inteso fornire anche una giustificazione dell’avvenuta registrazione delle fatture, tale da escludere in radice qualsivoglia efficacia ricognitiva del credito (si veda il passo di cui a pag. 4 della motivazione, citato supra al punto 1).
In definitiva, esercitando le sue prerogative afferenti alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, il giudice di merito, una volta esclusa la configurabilità di qualsivoglia prova legale, ha ritenuto, con motivazione adeguata e conforme ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, che il titolo del credito vantato da Bassilichi non fosse stato adeguatamente dimostrato, non rilevando, a tal fine (per le ragioni già richiamate), l’iniziale registrazione nella propria contabilità delle relative fatture da parte di Metropolis, e non essendovi traccia dell’esecuzione delle prestazioni nelle stesse indicate da parte dell’odierna ricorrente. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2722 e 2697 c.c., per non avere il giudice di merito tratto le dovute conclusioni dalla mancanza di prova (della quale era onerata Metropolis) del diverso titolo del credito rappresentato nelle fatture (sconti su future forniture) rispetto a quello risultante dal contratto nelle stesse indicato come causale (fornitura di servizi di consulenza), ovvero della simulazione del rapporto.
Anche questo motivo dev’essere rigettato, per ragioni analoghe a quelle esplicitate con riferimento al primo. E invero, la Corte d’Appello, una volta esclusa la ricorrenza di una ricognizione di debito, ha coerentemente argomentato circa il mancato assolvimento dell’onere della prova gravante su Bassilichi, relativamente al titolo sotteso al credito azionato con la domanda riconvenzionale. È evidente, infatti, che, se il complessivo contegno di Metropolis, consistente nella apposizione a bilancio delle fatture, non può dirsi integrare una confessione o una ricognizione di debito, viene meno lo stesso presupposto per ritenere che l’onere della prova gravasse su Metropolis.
La prova testimoniale esperita non è valsa, dunque, inammissibilmente, a infirmare il contenuto di un documento, ma è stata valutata dal giudice, nel coacervo delle risultanze istruttorie, per ritenere non provata la pretesa azionata da Bassilichi ai fini della compensazione. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità (che si liquidano in dispositivo). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte