Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24911/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against second instance judgment for improper application of non-objection principle to document interpretations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the appeal against the Court of Appeal of Turin's judgment regarding a service contract dispute. The lower court had accepted the contractor's claim based on a spreadsheet that listed disputed hours, arguing the client failed to prove the exact amount due. The Court of Cassation found this reasoning flawed because it improperly applied the principle of non-objection to a document merely summarizing discrepancies rather than explicitly denying the claim. Consequently, the second instance judgment was quashed in part, and the case was remanded for a new examination of the facts under the correct legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 c.p.c.; Art. 1662 c.c.: The principle of non-objection under Article 115 of the Code of Civil Procedure applies only to historical facts underlying claims and defenses, not to conclusions reconstructed from the evaluation of documents.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of non-objection burden of proof contract resolution service contract dispute remand for retrial documentary evidence civil procedure code cooperazione all'adempimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Non risulta rispettato, pertanto, dalla Corte di merito, il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Art. 1454 c.c.
Art. 1458 c.c.
Trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., la risoluzione non incideva sulle prestazioni già eseguite, per le quali quindi Argonauti aveva diritto al corrispettivo.
Art. 1662 c.c.
Art. 1671 c.c.
di proprietà di quest’ultima, nonché dell’indennizzo conseguente al recesso unilaterale della committente dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. La Trinitè, in via riconvenzionale, invocava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice.
Art. 702 c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., la Cooperativa sociale onlus Gli Argonauti a r.l.
art. 702 c.p
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., la Cooperativa sociale onlus Gli Argonauti a r.l.
art. 1671 c.c
di proprietà di quest’ultima, nonché dell’indennizzo conseguente al recesso unilaterale della committente dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
art. 1454 c.c
art. 1662 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 6172/2020
ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (.)” (Cass., n. 6172/2020; conforme Cass., n.
Cass., n. 35037/2021
6172/2020; conforme Cass., n. 35037/2021).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21231/2017 R.G. proposto da: LA TRINITE' SRL, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Croce Rossa n. 2/B, presso lo studio dell’avvocato TROIANO RICCARDO (TRNRCR61S08F230V), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRINCHERA ANDREA MARIA (TRNNRM61L31L219P) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro GLI ARGONAUTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO (RMNGDU35C22H501N), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MITTONE LUCIANO (MTTLCN51P06L219U) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 311/2017, depositata il 13/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 c.p.c., la Cooperativa sociale onlus Gli Argonauti a r.l. domandava la condanna de La Trinitè s.r.l. al pagamento del corrispettivo per i servizi prestati nella gestione di una R.S.A. di proprietà di quest’ultima, nonché dell’indennizzo conseguente al recesso unilaterale della committente dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. La Trinitè, in via riconvenzionale, invocava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice.

Dopo aver disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, il Tribunale di Torino rigettava la domanda di Argonauti, ritenendo non provata la relativa pretesa e accertando che il contratto si era risolto di diritto ex art. 1454 c.c., per essersi l’appaltatrice rifiutata di consegnare alla committente i badge dei soci, dalla cui timbratura sarebbe stato possibile ricavare le ore di lavoro dagli stessi effettivamente prestate presso la struttura di proprietà di La Trinitè. A seguito di impugnazione dell’appaltatrice Argonauti, la Corte d’Appello di Torino accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che una parte del credito allegato fosse stato riconosciuto dalla committente, la quale aveva prodotto un prospetto dal quale si evinceva la discrepanza tra il numero di ore di lavoro riportate nelle fatture presentate da Argonauti alla committente e quelle evincibili dalle buste paga dei lavoratori.

In particolare, la Corte d’Appello inquadrava la fattispecie di risoluzione nello schema dell’art. 1662 c.c., osservando come l’appaltatrice non avesse consegnato alla committente, nel termine da quest’ultima fissato, i badge dei lavoratori, al fine di verificare il numero di ore di lavoro effettivamente espletate (alle quali era parametrato il corrispettivo contrattuale). Trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, ai sensi dell’art. 1458, comma 1, c.c., la risoluzione non incideva sulle prestazioni già eseguite, per le quali quindi Argonauti aveva diritto al corrispettivo.

Affermava la Corte d’Appello che sull’appaltatrice gravava “l’onere di provare l’esattezza della propria pretesa creditoria” (pag. 7 della sentenza impugnata) ma che, sul punto, poteva valorizzarsi la non contestazione, da parte della committente, di una parte dell’opera svolta da Argonauti. In sostanza, contenendo il prospetto prodotto dalla committente la contestazione di 2.198,5 ore lavorative, il credito non contestato poteva calcolarsi sottraendo il controvalore delle dette ore (secondo i criteri contrattuali di commisurazione del corrispettivo) dal credito complessivo azionato in giudizio dalla cooperativa.

Conseguentemente, i giudici di secondo grado, in accoglimento parziale dell’appello, condannavano la committente a corrispondere all’appaltatrice la somma di € 185.038,70. La Trinitè s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Ha depositato controricorso Argonauti. Entrambe le parti hanno depositato memorieex art. 380-bis.1 c.p.c.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunci a la violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto che il prospetto prodotto dalla committente fosse idoneo a integrare la (parziale) non contestazione del titolo del credito azionato in giudizio dall’appaltatrice. A fronte della contestazione di tutti i documenti prodotti dall’appaltatrice (che era gravata dall’onere della prova della sua prestazione), il doc. 3 (ovvero il citato prospetto) valeva solo come esemplificazione dell’inattendibilità degli stessi (per la discrepanza tra le ore poste a fondamento delle fatture e quelle risultanti dalle buste-paga o dai prospetti dei turni), ma non implicava alcun riconoscimento dell’esattezza delle risultanze di tali documenti.

3. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 2697 c.c. e la falsa applicazione degli artt. 2733, 2735, 2709 e 2710 c.c., per avere la Corte d’Appello di Torino ritenuto provate le ore-lavoro non menzionate nel prospetto sub doc. 3 (così invertendo l’onere probatorio gravante sull’appaltatrice) e attribuito al menzionato prospetto valore di confessione in relazione alle ore non menzionate, nonché per avere tratto elementi di prova da un documento non costituente un libro o una scrittura contabile ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. 4.Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., sotto il profilo della motivazione carente e contraddittoria (artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.), per avere i giudici di secondo grado, da un lato, affermato che l’appaltatrice non avesse provato i presupposti del credito dedotto in giudizio, e dall’altro che la mancata allegazione, da parte della committente, della circostanza che la struttura fosse “abbandonata” implicasse la deduzione della mancata giustificazione di un certo numero di ore di lavoro (sicché, a contrario, le altre ore allegate dalla appaltatrice dovevano ritenersi non contestate).

5. Il quarto motivo lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., della circostanza dell’inesatta esecuzione della prestazione (sotto il profilo della sua scarsa qualità); circostanza, quest’ultima, allegata tempestivamente dalla committente nella comparsa di risposta in primo grado e dichiarata assorbita dal primo giudice, la quale invece, ove esaminata, avrebbe indotto il giudice d’appello a ritenere sussistente un’eccezione di inadempimento, suscettibile di giustificare il mancato pagamento del corrispettivo in favore di Argonauti.

6. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente deduce la vi olazione degli artt. 1460, 1665 e 1667 c.c., per non aver ritenuto rilevante l’eccezione della committente “sulla qualità del servizio erogato dall’appaltatrice”, suscettibile di paralizzare la pretesa creditoria di Argonauti.

7. I primi tre motivi di rico rso (che, per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati e meritano accoglimento. Secondo la sentenza impugnata, dal prospetto redatto dalla committente (prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) si evincerebbe che questa “ha rilevato la sussistenza di un certo numero di ore non giustificate e, pertanto, non fatturabili”, ricavando a contrario che le restanti ore indicate non sarebbero contestate, di modo che, per queste ultime, l’appaltatrice avrebbe diritto al compenso.

Afferma, in particolare, la sentenza impugnata che “la società appellata non ha contestato integralmente l’opera svolta dall’appaltatrice (..) ma ha rilevato la sussistenza di un certo numero di ore non giustificate e, pertanto, non fatturabili; in carenza (..) di una compiuta prova sul punto da parte de Gli Argonauti S.Coop. Sociale – Onlus (..) può senz’altro essere utilizzato il prospetto riassuntivo allegato dall’appellata sub doc. n. 3, che, nell’estrema colonna di destra, riporta, per ciascuna tipologia di mansione dei dipendenti della cooperativa e per tutto il periodo anteriore alla risoluzione contrattuale, un totale di 2.198,50 ore contestate (..)” (pagg. 7 e s.).

I giudici di secondo grado, dunque, hanno tratto la prova del credito unicamente dal suddetto prospetto, dopo aver dato atto del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attrice (si vedano, in particolare, le lettere a), b), c) ed e) del punto 3 della motivazionea pagg. 7 e 8). Ebbene, t ale conclusione, non solo è gravemente contradditoria (stante il preliminare rilievo di mancato assolvimento dell’onere della prova), ma è giuridicamente errata sotto il profilo del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il quale non è stato applicato con diretto riferimento a circostanze, ma è stato, piuttosto, arbitrariamente desunto dalla interpretazione e interpolazione di un documento prodotto dalla convenuta committente (il già richiamato prospetto di cui al doc. 3); documento che si limitava a riepilogare le incongruenze della documentazione suddetta, non già in funzione di non contestazione bensì, al contrario, per avallare la tesi della mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio da Argonauti.

Non risulta rispettato, pertanto, dalla Corte di merito, il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (.)” (Cass., n. 6172/2020; conforme Cass., n. 35037/2021).

8. Dalle considerazioni che precedono discende l’ac coglimento dei primi tre motivi di ricorso (con conseguente logico assorbimento dei restanti). Il giudice di rinvio ( Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione) procederà ad un riesame della fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enucleatoe regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi tremotivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C