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Sentenza — n. 24906/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24906/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24906/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2017 R.G. proposto da: GROSSI COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MESSORI RONCAGLIAe PAOLO CICINI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA GAETANO CASATI, 38. –ricorrente – contro FEDERICA VALERIA DALLARI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO BERTAGLIA, e domiciliata presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA in ROMA, VIALE ANGELICO, 36. –controricorrente – Nonché contro IMMOBILIARE FEDERICA s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LENTINI, e domiciliata presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA in ROMA, VIALE ANGELICO, 36.

Regesto Legislator

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art. 331 c.p, articolo 371 bis c.p, art. 378 c.p, art. 371-bis c.p, articolo 96 c.p; Sentenza — n. 24906/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'intimata Federica Valeria Dallari ha depositato controricorso, mentre Serafino Dallari e la società Immobiliare Federica s.a.s. non spiegavano attività difensiva. La causa è stata chiamata una prima volta nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s., alla quale il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato. Il successivo 13 febbraio 2019 la società Immobiliare Federica s.a.s. notificava a mezzo PEC controricorso ai procuratori della ricorrente.

Parole chiave

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onorario dell'architetto difetti di costruzione correzione di errore materiale spese di ristrutturazione contravvenzione per violazione edilizia diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 331 c.p
La causa è stata chiamata una prima volta nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
articolo 371 bis c.p
depositavano memoria illustrative, in cui preliminarmente eccepivano la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine di cui all’articolo 371 bis c.p.c..
art. 378 c.p
La causa veniva rinviata alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all’udienza del 1° marzo 2022, per la quale le contro ricorrenti hanno depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 371-bis c.p
articolo 96 c.p
Non ricorrono i presupposti di applicazione dell’articolo 96 c.p.c., evocato nelle memorie depositate dalla contro ricorrenti in prossimità della pubblica udienza.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2017 R.G. proposto da: GROSSI COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MESSORI RONCAGLIAe PAOLO CICINI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA GAETANO CASATI, 38. –ricorrente – contro FEDERICA VALERIA DALLARI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO BERTAGLIA, e domiciliata presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA in ROMA, VIALE ANGELICO, 36. –controricorrente – Nonché contro IMMOBILIARE FEDERICA s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LENTINI, e domiciliata presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA in ROMA, VIALE ANGELICO, 36.

–controricorrente – Nonché contro DALLARI SERAFINO –intimato – avverso la sentenza n. 2080/2016 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositato il 15/11/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso; FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Grossi Costruzioni s.r.l. ricorre, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2080/2016 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile il gravame da lei proposto avverso la sentenza del tribunale di Modena che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s., nonché della socia accomandataria Federica Valeria Dallari e dell’asserito socio occulto Serafino Dallari, per l'importo di € 333.365,60, quale corrispettivo del contratto di appalto stipulato inter partes ed eseguito dalla Grossi Costruzioni s.r.l.

In particolare, la corte distrettuale ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello alla Immobiliare Federica s.a.s. poiché eseguita nei confronti di soggetto diverso dal procuratore costituito per la stessa nel giudizio di primo grado (avv. Lentini), vale a dire presso l’avv. Bertaglia, procuratore costituito per Federica Dallari. Sotto altro aspetto la corte distrettuale ha altresì rilevato che anche la rinnovazione della notifica eseguita presso l'avv. Lentini (disposta alla prima udienza, impregiudicata ogni decisione) era irrituale, sia perché doveva essere indirizzata alla parte personalmente, ai sensi degli articoli 325 e 327 cod. proc. civ., in quanto eseguita oltre il termine lungo (nessun rilievo potendosi al riguardo attribuire, secondo la corte d'appello, alla intervenuta assegnazione di un termine giudiziale per il rinnovo); sia perché risultava effettuata dopo l'esaurimento del termine breve decorrente dalla prima notifica.

L'intimata Federica Valeria Dallari ha depositato controricorso, mentre Serafino Dallari e la società Immobiliare Federica s.a.s. non spiegavano attività difensiva. La causa è stata chiamata una prima volta nell’ adunanza di camera di consiglio del 24.5.18, al cui esito il Collegio, con ordinanza depositata il 9 ottobre 2018, ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s., alla quale il ricorso per cassazione non era stato validamente notificato. Il successivo 13 febbraio 2019 la società Immobiliare Federica s.a.s. notificava a mezzo PEC controricorso ai procuratori della ricorrente.

La causa veniva quindi nuovamente chiamata all’adunanza dell’11 luglio 2019, in prossimità della quale tanto la contro ricorrente Federica Valeria Dallari quanto la contro ricorrente Immobiliare Federica s.a.s. depositavano memoria illustrative, in cui preliminarmente eccepivano la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine di cui all’articolo 371 bis c.p.c.. La causa veniva rinviata alla pubblica udienza e, quindi, chiamata all’udienza del 1° marzo 2022, per la quale le contro ricorrenti hanno depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che -con l’ordinanza int erlocutoria n. 24878/18, depositata il 9.10.2018 - questa Corte ha ordinato alla ricorrente Grossi Costruzioni di integrare il contraddittorio nei confronti della società Immobiliare Federica s.a.s.; quest’ultima ha depositato controricorso datato 12.2.2019, in cui dava atto di aver ricevuto la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio in data 7.1.2019. Dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria di questa Corte in data 25.6.2019 risulta che a tale ultima data l’atto di integrazione del contraddittorio non era stato depositato, in violazione del disposto dell’articolo 371 bis c.p.c.; ricorre quindi l’ipotesi di improcedibilità prevista da tale articolo, in base al principio - costante nella giurisprudenza di legittimità e ribadito, dopo la rimessione della presente causa in pubblica udienza, in Cass. 15308/20, in Cass. n. 6386/21 e in Cass. 34916/21 - che, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell'atto integrativo.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, dichiarato improcedibile. Non ricorrono i presupposti di applicazione dell’articolo 96 c.p.c., evocato nelle memorie depositate dalla contro ricorrenti in prossimità della pubblica udienza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alle contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna, in € 5.200, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma