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Ordinanza — n. 24904/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming provincial environmental fines lack authority after 2006 code changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24904/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a company and its administrator against a provincial fine for environmental violations. The appellants argued that the Province of Spezia lacked sanctioning power after the 2006 environmental code abrogated the previous delegation framework. The court held that the 2006 code did not implicitly repeal prior regional laws delegating this power and confirmed the validity of a 2014 regional law explicitly validating such delegations.

Regesto Legislator

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Art. 135 D.Lgs. 152/2006; Art. 42, comma 2, lett. b) L.R. Liguria 43/1995: The legislative framework of the 2006 Environmental Code does not imply the tacit abrogation of prior regional laws delegating sanctioning powers to provinces, and subsequent regional laws can confirm the validity of such delegations.

Parole chiave

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environmental sanctions provincial authority tacit abrogation regional delegation D.Lgs 152/2006 administrative fines legal interpretation autorizzazione alla discarica

Disposizioni normative citate

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Art. 135 D.Lgs. 152/2006
152/1999, non risulterebbe più possibile dopo l’abrogazione di tale disposizione; l'art. 135 del d.lgs.
Art. 42, comma 2, lett. b) L.R. Liguria 43/1995
art. 42, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
152/1999, non risulterebbe più possibile dopo l’abrogazione di tale disposizione; l'art. 135 del d.lgs.
art. 124 D.Lgs. n.152/2006
Bandelloni - ed alla società Idrolevante quale coobbligata in solido - il pagamento di € 6.015 per la violazione dell’art. 124 D.Lgs.
art. 56 d.lgs. 152/1999
Ad avviso dei ricorrenti, la Provincia non avrebbe potere sanzionatorio in materia ambientale; la delega di tale potere dalle Regioni alla Province, consentita dall'art. 56 d.lgs. 152/1999, non risulterebbe più possibile dopo l’abrogazione di tale disposizione; l'art.
articolo 56 d.lgs. 152/1999
codice dell'ambiente), si argomenta nel mezzo di impugnazione, attribuisce alle Regioni la potestà sanzionatoria, al pari dell’articolo 56 d.lgs. 152/1999, ma, a differenza da quest’ultima disposizione, non contempla la possibilità di alcuna «diversa disposizione delle regioni».

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 11865/2020
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32224/2018 R.G. proposto da: ALESSIO BANDELLONI, nella qualità di amministratore unico di Idrolevante Sc.a.r.l. e IDROLEVANTE SC.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Morini (MRNLSN63D30Z602J) e Alessandra Micali (MCLLSN71C62H501K), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in ROMA, VIA UGO BALZANI 6. –ricorrenti – Contro LA PROVINCIA DELLA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Veronica Allegri (LLGVNC68D46E463S) e Giovanni Corbyons (CRBGNN67C01H501E), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA CICERONE 44.

–controricorrente – avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 05.04.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. Alessio Bandelloni, nonché la società Idrolevante Sc.a.r.l., dal medesimo rappresentata, hanno proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha respinto la loro opposizione all’ordinanza di ingiunzione con cui la Provincia della Spezia aveva ingiunto al sig.

Bandelloni - ed alla società Idrolevante quale coobbligata in solido - il pagamento di € 6.015 per la violazione dell’art. 124 D.Lgs. n.152/2006, sanzionata dall’art.133, co.2, del medesimo decreto, avendo accertato che l’impianto di depurazione dei reflui urbani di Deiva Marina, gestito da Idrolevante Sc.a.r.l., era privo di autorizzazione. La Provincia della Spezia ha depositato controricorso La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell’art.135 del D.Lgs 152/2006, così come abrogativo della precedente formulazione dell’art. 56 del D.Lgs. 152/199», i ricorrenti ripropongono la tesi –accolta dal Tribunale della Spezia e rigettata dalla Corte di appello di Genova -della carenza del potere sanzionatorio della Provincia della Spezia in materia ambientale.

Ad avviso dei ricorrenti, la Provincia non avrebbe potere sanzionatorio in materia ambientale; la delega di tale potere dalle Regioni alla Province, consentita dall'art. 56 d.lgs. 152/1999, non risulterebbe più possibile dopo l’abrogazione di tale disposizione; l'art. 135 del d.lgs. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), si argomenta nel mezzo di impugnazione, attribuisce alle Regioni la potestà sanzionatoria, al pari dell’articolo 56 d.lgs. 152/1999, ma, a differenza da quest’ultima disposizione, non contempla la possibilità di alcuna «diversa disposizione delle regioni».

Donde il difetto di base legale del potere sanzionatorio provinciale. La questione posta dai ricorrenti è già stata definita da questa Sezione con l’ordinanza n. 11865/20, da cui non vi è ragione di discostarsi; in tale ordinanza si è chiarito quanto segue. In primo luogo, non c'è violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e neppure dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost. allorquando la Regione delega alle Province il proprio potere sanzionatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto che ciascuna Regione è abilitata a determinare, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali (cfr. la sentenza n. 380 del 2007 della Corte Costituzionale).

In secondo luogo, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore normativo dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 rispetto a quanto invece dettato dall'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'omessa riproduzione in quest'ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. Proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali depongono, al contrario, per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di Genova. Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell'art. 135 comma 1 («In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità ») nella parte in cui, pur non ripetendo l'inciso del previgente art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, contiene la clausola di salvezza «fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità».

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale nell'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico. Ancora,va considerata la disciplina transitoria dettata dall'art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale «fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175».

Il riferimento specifico e congiunto ad «atti e provvedimenti» induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare "salvi" sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del d.lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione dell'art. art. 42, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 43 del 1995, dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex sele disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse.

Inoltre, la tesi secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle Regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamentoprevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l'intero impianto sistematico del d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle Regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (cfr. gli artt. 101, 124, commi 3 e 7).

In terzo luogo, una volta esclusa, alla luce dell'impianto normativo previsto dal citato d.lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con la legge regionale n. 41 del 2014, che, con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, ha confermato l'operatività della previsione di cui all'art. 42, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 43 del 1995 e successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Correttamente il giudice d'appello ha attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la rimessione al vaglio della Corte costituzionale. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 2.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo