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Ordinanza — n. 24903/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late appeal filing under transitional rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24903/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Villa Gianluigi against a lower court's rejection of his appeal regarding a quarry violation fine. The appellant argued that the appeal was timely filed despite being submitted via a notice rather than a citation, claiming the lower court erred in deeming it late. The court rejected this, ruling that the appeal was inadmissible because it was not filed within the statutory deadline, and that the appellant could not demand the court expedite the correction of procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 22 l. 689/1981: An appeal filed via notice instead of citation is admissible only if notified within the statutory period, and the party cannot claim remission of time or excuse for delay if the filing occurred after the deadline expired.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory time limits appeal by notice transitional provisions remission of time cassation appeal quarry violation violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
La Corte di appello di Venezia ha giudicato l’appello inammissibile perché tardivo, essendo stato introdotto con ricorso notificato dopo lo spirare del termine di cui all’art. 327 c.p.c. Al riguardo - premesso che il giudizio era stato instaurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs.
Art. 22 l. 689/1981
Art. 36 d.lgs. n. 150/2011
art. 36 d.lgs. n. 150/2011:
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
art. 327 c.p
La Corte di appello di Venezia ha giudicato l’appello inammissibile perché tardivo, essendo stato introdotto con ricorso notificato dopo lo spirare del termine di cui all’art. 327 c.p.c.
articolo 327 c.p
La Corte di appello di Venezia ha giudicato l’appello inammissibile perché tardivo, essendo stato introdotto con ricorso notificato dopo lo spirare del termine di cui all’art. 327 c.p.c.
articoli 111 Cost
Con il primo motivo di ricorso - rubricato «Violazione o falsa applicazione degli articoli 111 Cost.
art. 36 d.lgs. n. 150/2011
art. 36 d.lgs. n. 150/2011:

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 12413/2017
Sentenza delle Sezioni Unite n. 758/2022
SSUU 2907/2014
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30815/2018 R.G. proposto da: VILLA GIANLUIGI, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della MA.R.V. Srl, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Cremona (CRMNDR67A31G535I) e con domicilio eletto in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso lo studio della dott.ssa Anna Bei (studio commercialista Rosati). –ricorrente – Contro PROVINCIA DI VERONA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Leardini (LRDFLV64E14L781C) e Simone Cadeddu (CDDSMN70T01H501L), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA,VIA FLAMINIA 133.

–controricorrente – avverso la sentenza n. 779/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 29/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. Gianluigi Villa, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società MA.R.V. S.R.L., ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Provincia di Verona per la violazione dell’art. 33, co.2, della Legge della Regione Veneto n.44/1982 Il Villa era stato sanzionato per aver asportato circa 2.300 metri cubi di materiale roccioso dalla Cava denominata Boscon di Caprino Veronese, in difformità da quanto autorizzato.

La Corte di appello di Venezia ha giudicato l’appello inammissibile perché tardivo, essendo stato introdotto con ricorso notificato dopo lo spirare del termine di cui all’art. 327 c.p.c. Al riguardo - premesso che il giudizio era stato instaurato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 e, pertanto, soggiaceva alla disciplina dell’articolo 22 l. 689/1981 - l’impugnata sentenza argomenta che l’appello andava introdotto con citazione, cosicché la forma del ricorso, adottata dall’ appellante, in tanto avrebbe potuto veicolare ritualmente il gravame in quanto la notifica del ricorso, non già il solo deposito del medesimo, fosse intervenuta nel rispetto del termine di cui all’articolo 327 c.p.c..

Entrambe le parti hannodepositato controricorso. La causa è stata discussa nell'adunanza della camera di consiglio del 3 febbraio 2022, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso - rubricato «Violazione o falsa applicazione degli articoli 111 Cost. 153, 156 e 453 c.p.c. e dell’art. 6 CEDU, in relazione all’articolo 360, n.3, c.p.c.» - i ricorrenti si dolgono della pronuncia di inammissibilità dell’appello, deducendo di essere incorsi in errore scusabile sul rito che governava il procedimento e sostenendo che la tardività della notificazione dell’impugnazione sarebbe stata imputabile alla stessa Corte di appello, essendo il ricorso stato depositato prima dello spirare del termine ex art. 327 c.p.c..

Il superamento di tale termine, si argomenta nel motivo in esame, è ascrivibile al tempo di giacenza del ricorso in cancelleria per la fissazione dell’udienza; donde la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. Con il secondo motivo di ricorso - rubricato «nullità per ultra petizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 132, co.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n.3 e 4, c.p.c.» -i ricorrenti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente accertato d’ufficio la sussistenza di un danno ambientale mai contestato.

Con il terzo motivo di ricorso - rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Legge Regionale Veneto n.44/82 e dell’art. 1 della L.n.689/1981, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.» -i ricorrenti sostengono che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare l’illecito sanzionato come permanente, sottolineando come dalla violazione dell’art. 33 della Legge Regionale non deriverebbe ex se l’insorgenza di alcun dovere di eseguire ripristini ambientali. Con il quarto motivo di ricorso - rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art. 13 della L.n.689/1981, dell’art. 7 CEDU e dell’art.33 della Legge Regionale del Veneto n.44/1982, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.» - i ricorrenti sostengono che Giudice di prime cure avrebbe errato nell’ affidare al c.t.u. attività di ricerca della prova.

Con il quinto motivo di ricorso - rubricato «violazione o falsa applicazione dell’art.14 e dell’art.28 della L.n.689/1981, in relazione all’art.360, n.3, c.p.c. - i ricorr enti sostengono che Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dalla potestà sanzionatoria per la tardività della contestazione dell’illecito rispetto al termine di cui all’articolo 14 l. 689/1981. Il primo motivo di ricorso va disatteso, essendosi la Corte di appello adeguato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento (SSUU 2907/2014).

Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la loro rimessione in termini (che, peraltro, né dall’impugnata sentenza né dalla narrativa del processo svolta nel ricorso per cassazione risulta essere mai stata richiesta); questa Corte infatti, con la sentenza n. 12413/2017 - dopo avere ribadito che l’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione - ha altresì sottolineato come non rilevi, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, «la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile».

La tesi dei ricorrenti, infine, non risulta supportata nemmeno dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 758/2022, dai medesimi impropriamente richiamata nella memoria depositata il 21 gennaio 2022. Detta sentenza, infatti, riguarda i procedimenti semplificati disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011 e la sua ratio decidendisi fonda sul disposto dell’articolo 4 di tale legge. La presente controversia, per contro, non soggiace alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 150/2011, perché era già pendente alla data di entrata in vigore di quest’ultimo (cfr. art. 36 d.lgs. n. 150/2011:

«1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso»). Donde la non pertinenza dell’invocato precedente nella fattispecie in esame. Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato. Gli altri motivi sono tutti inammissibili, perché riguardano questioni trattata nella sentenza di primo grado, estranee alla ratio decidendi, esclusivamente processuale, della sentenza qui gravata. Il ricorso vaquindi, conclusivamente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.700, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa