Cassation appeal dismissed for inadmissibility pending Supreme Court ruling on lack of special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case pending a ruling from the Supreme Court. The appellants challenged a partition judgment regarding family property, while the respondents raised a preliminary objection citing a lack of special power of attorney. The Court deferred the decision on admissibility to the Supreme Court, which had already issued a ruling on this specific legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The Court of Cassation must suspend proceedings and remit the case to the lower court when a preliminary objection regarding the lack of special power of attorney is raised, awaiting the definitive ruling of the Supreme Court on the same issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1137/2017 proposto da: CALANDRA AVV. GIUSEPPE (CF. CLNGPP25D16G2730) re- sidente in Palermo Via Terrasanta n.58 90141 rappresenta- to e difeso da sé stesso, giusta art. 86 c.p.c; CALANDRA PIA (CF. CLNPIA51L58G273H) residente in Palermo, Via Terrasanta n.24; CALANDRA IVANA (CF. CLNVNI54T43G273W) residente in Palermo, Via G.L. Bernini 59 rappresentati e difesi: giusto mandato in calce al ricorso, come allegato, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pier- luigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Rosama- ria Mariano che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Calandra; - ricorrente - contro CALANDRA GABRIELLA (CF. CLNGRL56M63G273G) residen- te in Palermo, Vicolo Chianche n.19; CALANDRA PATRIZIA (CF. CLNPRZ61R51G273I) residente in Palermo via San Lo- renzo n. 74; CALANDRA GIANCARLO (CF. CLNGRC66A10G2733) residente in Palermo Via Francesco Laurana n.11 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Biagio Bruno e Basili Perugini sono elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, Viale Angelico n.301, giusta procura spe- ciale in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza non definitiva n.751/2016 del 27/04/2016; avverso la sentenza definitiva n. 2309/2016 della CORTE D'APPELLO di Palermo, depositata il 19/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ri- corso; letta la memoria depositate dall'Avv.
Giuseppe Calandra RAGIONI DI FATTO N. 1137/2017 R.G. Con sentenza non definitiva n. 751 depositata il 27 aprile 2016, seguita dalla sentenza definitiva n. 4179 del 16 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale della stessa città, dispo- neva lo scioglimento della comunione sui beni relitti da Giu- seppe Calandra, Elena Calandra e Claudio Calandra, me- diante estrazione a sorte dei lotti indicati, compensando al- tresì le spese processuali dei due gradi. Con atto notificato il 2 gennaio 2017, l'avv.
Giuseppe Calandra, in proprio e quale procuratore di Pia ed Ivana Ca- landra proponeva ricorso per cassazione avverso le predette sentenze, nonché avverso "l'ordinanza-sentenza cron. N. 25800". Si costituivano ritualmente le controparti Gabriella Calandra, Patrizia Calandra e Giancarlo Calandra, ecc:epen- do preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avversario e spiegando altresì ricorso incidentale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, alle quali hanno replicato, con rituale memoria, i ricorrenti. RAGIONI DI DIR:ETTO La Corte rileva che i controricorrenti, costituendosi, in via preliminare e pregiudiziale, hanno eccepito "l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso per cassazione per mancanza di procura speciale".
Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte per l'accoglimento della predetta eccezione. La questione è stata portata all'attenzione delle Se- zioni Unite con ordinanza interlocutoria della 3 Sezione, n. 6947 depositata il 2 marzo 2022. Occorre pertanto attende- re la relativa decisione. p Q. M Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronun- zia delle Sezioni Unite (S 228/22) IL PRESIDENTE urstionarip R-Et