Cassation appeal dismissed for procedural default due to late filing of integration of parties act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required act of integrating the parties was filed months after the statutory deadline. Although the lower court had ordered the integration within sixty days, the new lawyer filed the document in May 2022, well past the twenty-day limit set by the Supreme Court. Consequently, the Court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the appellants to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 371-bis c.p.c.: The act of integrating the parties in inseparable cases must be deposited with the Court within twenty days of the deadline; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA Sulricorso 131/2017 proposto da: RAGO ANTONIO PAOLOe MELONI MIRIAM , rappresent ati e di- fesidall’avv. GIOVANNI FIGLIOMENI , in virtù di procura in cal- ce al ricorso e –relativamente al solo RAGO - dall’A vv. ARIAN- NA MARIA CORCELLI, in virtù di procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore; -ricorrenti - contro PINNA SILVIO, FERRARI LUCIANA, PINNA MAURO, CORDARA TIZIANA, rappresentati e difesi dall’Avv. SIMONE GARGANO, in virtù di procurain calce al controricorso; -controricorrenti - nonché DE ROSA GIUSEPPE,elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’Avv.
ROBERTO MARIA BAGNARDI, che lo rappresenta e difende unitamente RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – Caponi Rel. - 2 - all’Avv. MARCO FERRARO, in virtù di procura in calce al contro- ricorso; -controricorrente - nonché MASPERO SILVIO, rappresentato e difeso dall’avv. FRANCA CASORATI, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché VIGNALI TIZIANA, MASPERO BARBARA,MASPERO LAURA RAF- FAELLA SILVIA, MASPERO FRANCESCO, SPAGGIARI PAOLA, SPAGGIARI SILVIA, MASTROPASQUA ANNA MARIA DANIELA; nonché APPIANI CHIARA LAURA, DALUISO ANTONIO; -intimati - avversola sentenza n. 3119/2016 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO,depositata il 2 2 / 0 7 /20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022dal Cons. REMO CAPONI ;
RILEVATO IN FATTO Giunge in cassazione una controversia riguardante una parte comune di un sottotetto di un edificio, sito a Milano in via Legnone n. 39 . Nel 2008 i condo- mini Pinna/Ferrari convengono Antonio Paolo Rago e il Notaio De Rosa chie- dendo l’accertamento della nullità di unadelibera condominiale del 2003 e del- la vendita del 2006 di una porzion e della parte comune, con conse guente re- trocessione del bene o, alternativamente, il risarcimento del danno per la per- dita della proprietà della predetta porzione di solaio. In primo grado vi è dap- prima, nel 2010, una sentenza non definitiva che accerta la proprietà comune a tutti i condomini della porzione di solaio in contestazionee l’impossibilità della retrocessione.
La causa prosegue per quantificare l’indennità di sopraelevazio- ne (in favore dei condomini che avevano acconsentito alla cessione delle loro quote di sottotetto) e il risarcimento del danno consistente nell’appropriazione RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – Caponi Rel. - 3 - della porzione di sottotetto controversa (in favore dei condomini che non ave- vano acconsentito). La sentenza definitiva del 2011, oltre a dichiarare inammissibili le domande proposte con una comparsa di intervento dalla moglie di Rago, Miriam Meloni, condanna Rago al pagamento di Euro 10.67,28 a Pinna e Ferrari, 9.812,86 a Pinna e Cordara, 6.680,86 a Appiani/Daluiso; dichiara inammissibile la doman- daproposta dagli attori nei confronti del notaio; respinge le domande propost e da Rago nei confronti delgruppo di condomini cedenti le loro porzioni di sotto- tetto; condanna Rago alle spese di lite.
La sentenza di secondo grado conferma integralmente la pronuncia di secondo grado. Ricorrono in cassazione Antonio Rago e la moglie Miriam Meloni con quattro motivi. Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di via Legnone 39 in Milano e dei condomini cui il ricorso per cassazione non è stato notificato e assegna a tal fine un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In data 09/05/2022, nell’interesse del ricorrente Antonio Paolo Rago, si costituisce un nuovo difensore, l’Avv.
Anna Maria Corcelli , e conte- stualmente deposita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, unitamente a memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza interlocutoria 2772/2021 del 12/10/2021, il Collegio, reputato il carattere inscindibile delle cause che hanno originato il ricorso per cassazio- ne, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti del Condominio di via Legnone 39, Milano, nonché dei condomini cui il ricorso per cassazione non erastato notificato. A tal fine, aveva assegna- toun termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza . In data 09/05/2022, nell’interesse del ricorrente Antonio Paolo Rago, si co- stituisce il nuovo difensore, l’Avv.
Anna Maria Corcelli, e contestualmente de- posita l’atto di integrazione del contraddittorio del 29/11/2021, notificato ai destinatari in diverse date, tutte ricomprese entro la prima metà del mese di dicembre del 2021. RG 131/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – Caponi Rel. - 4 - L’art. 371-bis c.p.c. prevede che l’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ordinato dalla Corte ex art. 331 c.p.c. rispetto a un ricorso già pendente, debba essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazio- ne, a pena di improcedibilità, nel te rmine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Nel caso di specie, l’atto di integrazione del contraddittorio è stato deposita- to in Corte in data 9 maggio 2022, quindi mesi dopo la scadenza del termine di venti giorni di cuiall’art. 371-bis c.p.c. Pertanto, il ricorso incassazione è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Cortedichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i r icorrenti, in favo- re di ciascuno dei controricorrenti, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2100euro, oltre a 200 euro per esborsi, nonché spe- se generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulterio