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Ordinanza Interlocutoria — n. 24792/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remitted to lower court pending ruling by Supreme Court on related legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24792/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Capital Tribunal's rejection of the cooperative's opposition to traffic violation fines. The lower court upheld the application of the 1992 law regarding limited traffic zones, rejecting arguments that prior administrative decisions had suspended this obligation. Consequently, the case was remitted to the lower court for a new hearing while awaiting a ruling from the Supreme Court's Plenary Section on the same legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 5 bis l. 21/1992; Art. 1, comma 1136, lett. b, l. 205/2017: The Court remits the case to the lower court to await the Plenary Section's ruling on the same legal issues previously referred to it.

Parole chiave

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Cassation appeal Traffic violations Limited traffic zones Supreme Court remittal Administrative law infrazioni alle norme della circolazione guida senza autorizzazione sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 bis l. 21/1992
Il Tribunale capitolino ha ritenuto che nessuna delle invocate pronunce del TAR avesse fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso e che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l.
Art. 1, comma 1136, lett. b, l. 205/2017

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 6781 del 2022
Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36726/2018 R.G. proposto da: NOVARTIS LIMOUSINE SERVICE COOP, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO RUGGIERO, e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 2. –ricorrente – contro ROMA CAPITALE –intimata – avverso la sentenza n. 19545/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 11/10/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso;

Udito l’avvocato Ruggiero Stefano, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società Movartis Limousine Service Coop, titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente relativa all’autoveicolo DY516FV, ha proposto ricorso, sulla scorta di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 19545/18 del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso otto verbali di accertamento con cui le erano state contestate diverse violazioni del codice della strada, tutte rilevate nell’anno 2015, concernenti la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e l’accesso nella zona a traffico limitato senza la comunicazione preventiva di cui all’art. 5 bis l. 21/1992. 2.Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il Tribunale ha rigettato l’appello con cui la società aveva sostenuto che le ordinanze cautelari del TAR Lazio del 5 marzo e del 7 maggio 2015, prima, e la sentenza n. 11636/2015 del medesimo TAR, poi, avrebbero rispettivamente sospeso e annullato l’efficacia delle delibere della Giunta di Roma Capitale n. 379/2014 e 79/2015, col conseguente venir meno, in capo alla cooperativa, dell’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso delle vetture all’interno del territorio comunale.

Il Tribunale capitolino ha ritenuto che nessuna delle invocate pronunce del TAR avesse fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso e che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l. 21/1992, dovendosi escludere che la sospensione dell’efficacia di tale disposizione recata dall’articolo 1, comma 1136, lettera b, l. 205/2017 avesse efficacia retroattiva. 3.Roma Capitale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La causa - inizialmente fissata per l’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria scritta - è stata chiamata alla pubblica udienza del 1° marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una seconda memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe.

5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo nell'attesa che le Sezioni Unite si pronuncino. PQM La C