Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24791/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remitted to lower court pending Supreme Court of Justice ruling on precedent.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Alberto Palmucci's appeal against a Rome traffic court ruling regarding ZTL access violations. Palmucci argued that a prior administrative court decision had restored his revoked access authorization, but the lower court found this argument inadmissible due to late submission and partial annulment of the administrative acts. Consequently, the Court remitted the case to the lower court for a new hearing pending a ruling by the Supreme Court of Justice on related legal questions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 bis l. 21/1992; Art. 1 comma 1136 lett. b l. 205/2017: When legal issues raised in a cassation appeal have already been referred to the Supreme Court of Justice, the appeal is dismissed and the case is remitted for a new hearing pending the Supreme Court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal dismissal remittal to lower court Supreme Court of Justice ZTL access authorization retroactive suspension of law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 bis l. 21/1992
2.2.Il giudice del gravame, inoltre, ha ritenuto che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l.
Art. 1 comma 1136 lett. b l. 205/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 6781 del 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28825/2018 R.G. proposto da: PALMUCCI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO RUGGIERO, e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 2. –ricorrente – contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’AVVOCATURA ROMA CAPITALE in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PASQUALI. –controricorrente – avverso la sentenza n. 10381/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 21/05/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor CORRADO MISTRI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso; Udito l’avvocato Ruggiero Stefano, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Alberto Palmucci, titolare dell’autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Campli e relativa all’autoveicolo ER727XT, ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 10381/18 del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha rigettato l’opposizione da questi proposta avverso dieci verbali di accertamento coi quali gli erano state contestate diverse violazioni del codice della strada, tutte rilevate nel mese di luglio 2015, concernenti la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e l’accesso nella zona a traffico limitato senza la comunicazione preventiva di cui all’art. 5 bis l. 21/1992. 2.Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il Tribunale ha rigettato l’appello con cui il sig.

Palmucci aveva sostenuto che la sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015 – annullando le delibere di Roma Capitale n. 379/2014 e 79/2015 –avrebbe, da un lato, fatto riacquisire efficacia all’autorizzazione all’accesso revocata il 2 marzo 2015 e, d’ altro lato, fatto venir meno l’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso delle vetture all’interno del territorio comunale. 2.1. Il Tribunale ha preliminarmente osservato come il ricorrente avesse tardivamente prodotto nel giudizio d’appello l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 11636/2015 del TAR, sicché nel giudizio d’appello non poteva esser fatta valere l’autorità di giudicato della stessa (pag. 6 righi 3-4 della sentenza).

Nel merito, il Tribunale ha interpretato la sentenza del TAR nel senso che essa avesse annullato solo parzialmente le citate delibere di Roma Capitale, non avendo quindi fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso. 2.2.Il giudice del gravame, inoltre, ha ritenuto che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l. 21/1992, dovendosi escludere che la sospensione dell’efficacia di tale disposizione recata dall’articolo 1, comma 1136, lettera b, l. 205/2017 avesse efficacia retroattiva. 2.3.

Di nessun rilievo è stata poi ritenuta la tesi difensiva inerente alla riviviscenza dell’efficacia dell’autorizzazione all’accesso che l’appellante aveva fatto discendere dalla sentenza n. 11636/2016 del TAR, poiché l’assenza di autorizzazione non era stata posta a fondamento dei verbali di contestazione (pag. 12 della sentenza gravata). 3.Roma Capitale resiste con controricorso.

4. La causa - inizialmente fissata per l’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria scritta - è stata chiamata alla pubblica udienza del 1° marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una seconda memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe.

5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo nell'attesa che le Sezioni Unite si pronuncin