Court dismisses parking ticket for disabled driver where local ordinance requires plate registration not in national law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a Milan appellate court ruling that upheld parking tickets issued to a disabled driver who failed to register her vehicle plate. While the lower courts argued that local ordinances required plate registration for disabled access, the Supreme Court held that national law permits circulation solely by displaying the disability badge without further administrative hurdles. Consequently, the court ruled that imposing plate registration obligations violated the principle of free movement for disabled persons and ordered the case remanded to a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 14 c.d.s.; Art. 381 comma 2 reg. c.d.s.: National law authorizes disabled persons to circulate by displaying the disability badge without requiring local ordinances to impose additional obligations such as vehicle plate registration, which would impede their freedom of movement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
MR 79E70 Z1291), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carla Maria Provenzani e Giammarco Sordi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. Monzambano, n. 5; -ricorrente - contro COMUNE DI MILANO (C.F.: 01199250158), in persona del Sindaco -legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Antonella Fraschini, Paola Maria Ceccoli e Giuseppe Lepore, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, v. Polibio, n. 15; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1322/2019 (pubblicata l’8 febbraio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
1. Rotaru Delia Mirela, quale titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili, rilasciato dal Comune di Samarate per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 1° febbraio 2021, con due separati ricorsi al Giudice di pace di Milano, impugnava 104 verbali di contestazione relativi alla violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s. 1992, elevati dalla Polizia locale di Milano nel periodo 5 febbraio 2016 -11 marzo 2016, notificati tra l’8 marzo 2016 e il 20 aprile 2016. SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 11826/19 C.C. 7/7/2022 Con sentenza n. 11656/2017, il Giudice di pace di Milano –previa riunione dei ricorsi – li accoglieva, ritenendo che, a prescindere dalla comunicazione della targa del veicolo utilizzato, la ricorrente, in quanto titolare del suddetto contrassegno, era legittimata al transito nelle corsie riservate.
2. Decidendo sull’appello proposto dal Comune di Milano e nella costituzione dell’appellata, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1322/2019 (pubblicata l’8 febbraio 2019), accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le originarie opposizioni, confermando la legittimità e l’efficacia dei verbali di contestazione elevati dalla Polizia Locale del Comune di Milano. A fondamento dell’adottata pronuncia, il citato giudice di appello affermava che quello di primo grado aveva erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse legittimata a percorrere nel territorio di Milano le corsie riservate ai mezzi pubblici in forza dell’art. 381, comma 2, reg. c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) e degli art. 11 e 12 d.P.R. 503/96, non considerando il potere del Sindaco, conferitogli dall’art. 7 c.d.s., ed il disposto dell’ordinanza sindacale num. 441/2015, oltre che della determinazione dirigenziale n. 1 del 2016, che, invece, richiedevano la preventiva registrazione della targa nel portale del Comune.
Riteneva, quindi, non conforme a diritto la sentenza di primo grado laddove il Giudice di pace aveva annullato tutti i verbali pur in mancanza della prova – cui era onerata la Rotaru - di essere a bordo del veicolo durante i vari accessi, ravvisando l’erroneità della sentenza dello stesso giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto annullabili d’ufficio tutti i verbali che, invece, erano stati emessi e notificati in data successiva alla registrazione della targa nel portale del Comune di Milano (avvenuta il 21 marzo 2016), ma che si riferivano ad infrazioni commesse antecedentemente.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la soccombente appellata, resistito con controricorso da parte del Comune di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 381, comma 2, reg. c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, anche in relazione al principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, avendo il giudice di appello erroneamente statuito che il tenore letterale del citato art. 381, secondo comma, reg. c.d.s. subordina la validità del contrassegno invalidi alla disciplina degli enti territoriali che possono avvalersi, al riguardo, del potere di adottare ordinanze sindacali di regolamentazione.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 689/1981, avendo il Tribunale di Milano illegittimamente ritenuto che, nel caso in questione, non era applicabile la disciplina della continuazione di cui alla censurata norma, siccome estranea alle violazioni in tema di circolazione stradale.
3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, per aver il giudice di secondo grado escluso l’esimente dell’ignoranza incolpevole con riferimento alle ordinanze sindacali del Comune di Milano, la cui inosservanza non può considerarsiprevista e sanzionata dall’art. 7, comma 14, c.d.s., potendo, in generale, l’utente essere assoggettato a sanzioni amministrative solo in forza di legge (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689/1981).
4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Va osservato che, nel caso di specie, l’impugnata sentenza è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 381, comma 2, reg. esec. c.d.s., nonché degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, dal momento che dette norme conferiscono all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione).
Invero, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Milano, il richiamo all’art. 7, comma 1, lett. b), del c.d.s. attiene all’esercizio di un potere regolamentare del Comune di ordine generale che permette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nel comma 2 dell’art. 381 reg. es. c.d.s., ragion per cui l’affermato principio - consistente nel subordinare la legittimità della circolazione del disabile avente a tal proposito diritto ai sensi della norma citata all’aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano - è errato dal punto di vista giuridico.
Come già posto in risalto da questa Corte (cfr. Cass. n. 719/2008), deve, infatti, considerarsi che, in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle menzionate disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503 del 1996 e nell'art. 381, comma 2, reg. es. c.d.s., il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.
Pertanto, l’esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 7 c.d.s., con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertare e motivate esigenze. Tale disposizione –che si riferisce all’esercizio di un potere regolamentare generale dell’autorità sindacale – non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge prescritte dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle contemplate da queste norme.
Né dal complesso normativo racchiuso nel menzionato art. 381 del reg. c.d.s. si evince una disposizione che legittimi la deroga alle stesse disposizioni normative in senso maggiormente oneroso per le persone invalide. Anzi, dopo aver sancito -al suo primo comma - l’obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti invalidi,nei commi successivi risultano disciplinate le modalità di rilascio del passinvalidi, avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione – nella parte anteriore del veicolo – del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s. .
A questo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Come è stato evidenziato nella recente ordinanza di questa Corte n. 8226/2022, non può, infatti, frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi.
Si è, in proposito, chiarito che l’autorizzazione in questione è diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori e non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest’ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di Milano, in persona di altro magistrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformerà anche al principio di diritto come precedentemente enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 luglio 2022. Il Presidente Felice