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Ordinanza Interlocutoria — n. 24529/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court suspends proceedings regarding adverse possession after voluntary transfer due to pending Supreme Court precedent on expropriation effects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the proceedings regarding adverse possession claims against the Abruzzo Region following a voluntary transfer of property. The appellant argued that the lack of public works realization allowed for adverse possession, while the Court noted conflicting precedents on whether expropriation notifications alter possession intent. Consequently, the case was remitted to a new hearing pending the resolution of a related question referred to the First President.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.c.; The Court of Cassation may suspend proceedings when the outcome depends on a pending question of law referred to the First President regarding the legal effects of expropriation on adverse possession claims.

Parole chiave

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adverse possession expropriation effects voluntary transfer suspension of proceedings animus possidendi public administration remission to new hearing immobile occupato

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13558/1999
Cass. n. 5293/2000
Il primo, che è quello invocato dal ricorrente a fondamento del primo motivo di ricorso- riconducibile , oltre che alla pronuncia dallo stesso menzionata (Cass. n. 5293/2000), anche a Cass.
Cass. n. 25594/2013
5293/2000), anche a Cass. n. 25594/2013 e n.
Cass. n. 5996/2014
Cass. n. 6742/2014
Cass. n. 12230/2016
Cass. n. 23850/2018
Cass. n. 11407/2012
ad esempio Cass. n. 11407/2012; 27197/2019), che, come tale, diviene elemento di una fattispecie complessa che conduce all’acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione.
Cass. n. 27197/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.r.g. 24022-2017 proposto da: DI BELLO PAOLINO, in proprio e nella qualità di coniuge erede di Delia De Angelis, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO, 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SABATELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO FELICE DE LUCA; -ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, rappresentata e difes a dagli avvocati ALESSIA FRATTALE e STEFANIA VALERI; -controricorrente – Ric. 2017 n. 24022 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -2- CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO FORO, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/03/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 13/07/2005, i sigg.ri Paolino Di Bello e Delia De Angelis convenivano dinanzi al Tribunale di Atri la Regione Abruzzo , per sentir e dichiarare l’intervenuto acquisto atitolo originario per usucapione di alcuni fabbricati siti in Bisenti che gli attori, in qualità di proprietari, avevano ceduto volontariamente alla Regione Abruzzo nell'ambito della procedura di esproprio che li aveva riguardati (il contesto più generaledegli espropri regionali veniva avviato con delibera n. 299 /1979 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a seguito dell’approvazione da parte de l Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiornodi un progetto di opera pubblica finalizzato alla realizzazione dei lavori di costruzione della diga sul fiume Finoin Bisenti).

Deducevano in particolare gli attori che ilavori programmati non erano mai stati realizzati, né era intervenuta alcuna occupazione totale o parziale dei terreni dei quali gli esponenti avevano mantenuto il possesso (per non essere intervenuta la consegna Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- all’espropriante), con la conseguente possibilità di riacquistarne pertanto la proprietà per usucapione. Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Abruzzo, che instava per la chiamata in garanzia del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento Foro, il quale a sua volta chiamava in causa il M inistero delle I nfrastrutture e dei Trasporti.

2. Il Tribunale di Atri, spogliandosi della sua competenza, rimetteva la causa al Tribunale di L'Aquila davanti al quale la causa veniva riassunta.

3. Con sentenza n. 531/2015, il Tribunale di L’Aquila rigettava la domandadei sigg.ri Di Bello e De Angelis e , in accogli mento della domandariconvenzionale proposta dalla Regione Abruzzo , dichiarava abusiva l'occupazione degli immobili in questione, condannando gli attori al rilascio degli stessi . R igettava l a domandadi condanna al risar cimento del danno della Regione Abruzzo a carico del Consorzio di Bonifica Centro e la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Contro questa sentenza proponeva appello il sig. Paolino Di Bello, in proprio e quale erede di Delia De Angelis, reiterando la domanda proposta in primo grado.

5. Costituitosi regolarmente il contradditorio con la Regione Abruzzo e i chiamati in causa, la Corte d'appello diL'Aquila, con sentenza n. 439/2019 , condivide va le conclusioni del primo giudice e rigettava integralmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

6. Avverso quest’ultima sentenza Di Bello Paolino ha propo sto ricorso per Cassazionearticolato in due motivi.

7. La Regione Abruzzo ha presentato controricorso. Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- 8. Sono rimasti intimati il Consorzio di Bonifica Centro Saline Pescara Alento Foro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

9. La causa è stata avviata alla trattazione con il rito camerale exart. 360 bis .1 c.p.c RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1941 e 1376 c.c., nonché del DPR 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni in modo non conforme alla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale , considerando il contratto di cessione alla stregua “di qualsiasi negozio di compravendita”atto a trasferire anche il possesso dei beni, non abbia tenuto in considerazione il consolidato principio affermato da questo giudice di legittimità,espresso inizialmente dalla sentenza n. 5 29 3/2000 , secondo cui “ … la vendita (cessione volontaria al luogo di esproprio) con effetti reali non si realizza automaticamente, occorrendo il trasferimento anche del possesso”.

Posto che la cessione volontaria in luogo di esproprio produce, ai sensi dell'art. 45 , comma 3, del DPR 321 /2001 , gli effetti del decreto di esproprio, nel caso in cui il soggetto espropriato venga lasciato nel possesso dell'immobile per il termine previsto dall'art.1158 c.c. - come nel caso d e quo - va considerata la possibilità di usucapire l'immobile, posto che , sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella specie il c.d.costituto possessorio. 2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , avendo il provvedimento Ric. 2017 n. 24022 sez.

S2 -ud. 06-07-2022 -5- impugnato disatteso la configurazione contrattuale del diritto di superficie. Più in dettaglio, il ricorrente sostiene che con l'atto di cessione di immobili in funzione dell'esproprio,gli ex proprietari avrebbero ceduti i fabbricati con annessi e pertinenze, ma non le aree sulle quali gli immobili insistono, giusta il contenuto dell'art. 9 dell'atto pubblico in questione , che riferisce i prezzi come stabiliti tra le parti esclusivamente ai fabbricati e alle costruzioni annesse ma non anche alle superfici. 3. -Il Collegio osserva preliminarmente quanto segue .

Il ricorrente ha invocato la sussistenza di un orientamento unanime della giurisprudenza di questa Corte sul profilo degli effetti conseguenti all’intervento del procedimento espropriativo su un benenon seguito dalla realizzazione dell’opera pubblica e sulla qualificazione della perdurante relazione materiale dell’espropriato con il bene. In realtà, i precedenti di questa Corte al riguardo hanno dato luogo a due contrapposti indirizzi giurisprudenziali. Il primo, che è quello invocato dal ricorrente a fondamento del primo motivo di ricorso- riconducibile , oltre che alla pronuncia dallo stesso menzionata (Cass. n. 5293/2000), anche a Cass. n. 25594/2013 e n. 5996/2014, e per vero inaugurato da Cass. n. 13558/1999 - ri tiene che il provvedimento ablativo non determina di per sé un mutamento dell'”animus rem sibi habendi”in “animus detinendi” in capo al soggetto espropriato , il quale, quando sia rimasto nella materiale disponibilità del bene e qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso del soggetto espropriante, né l'attuazione del previsto intervento di pubblica utilità, può del tutto legittimamente invocare,ove ne ricorrano le condizioni , il compimento in suo favore dell'usucapione.

Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- Il secondo – espresso ad esempio da Cass. nn . 6742/2014, 12230/2016, 23850/2018 - sostiene invece che la notifica del decreto di espropriazione comporti la perdita dell' animus possidendi, in ragione della consapevolezza dell’alienità del bene,conseguendone che ai fini della configurabilità di un nuovo possesso utile ad usucapione sia necessario un atto di interversio possessionis. Proprio la consapevolezza dell’esistenza di siffatto contrasto ha indottoquesta stessa Sezione a rime ttere la questione al Primo Presidentecon ordinanza interlocutoria n. 19758/22. 4. - L’esito dell’ordinanza interlocutoria e il pronunciamento delle Sezioni Unite che nederiverà ha sicura rilevanza per il caso di specie (con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso), sebbene nella vicenda portata all’esame di questa Corte non sia intervenuto un decreto di esproprio, ma il trasferimento degli immobili sia stato fatto oggetto di un atto di cessione volontaria.

L’atto di cessione volontaria dei beni in questo contesto è infatti qualificato dalla giurisprudenza di questa Corte come negozio di diritto pubblico, sostitutivo del decreto di esproprio (cfr. ad esempio Cass. n. 11407/2012; 27197/2019), che, come tale, diviene elemento di una fattispecie complessa che conduce all’acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione. Pertanto, anche dinanzi a questa ipotesi – sempre qualora il procedimento espropriativo non giunga al suo epilogoe il precedente proprietario conservi il suo rapporto con il bene – si generano le problematiche che sono state sopra illustrate. 5.-Sussistono dunque i presupposti per sospendere il giudizio e rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 24022 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decis