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Ordinanza Interlocutoria — n. 24528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and orders integration of necessary co-owners into the lawsuit proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Belelli Marchesini against a lower court ruling ordering the demolition of an elevator. The court determined that Belelli Giuseppina and Belelli Umberto, who were co-owners of the adjacent property, had not been properly notified of the proceedings. Consequently, the court ordered the integration of the necessary co-litigants to ensure their right to be heard before any final judgment on the demolition could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 330 cod. proc. civ.: When necessary co-litigants have not been notified, the court must order the integration of the contradictory proceedings to ensure their participation.

Parole chiave

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necessary co-litigants integration of contradictory co-ownership notification condominium dispute demolition order appeal ordine di demolizione superamento dell'altezza massima violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 cod.
Art. 330 cod. proc. civ.
civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, con la precisazione che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma R.G.
art. 331 cod. proc. civ
1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2634 del 2021
Cass. n. 23564 del 2019
Cass. n. 23564 del 2019; Cass.
Cass. n. 1158 del 1999
23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art.
Cass. n. 22341 del 2017
civ., l’atto di integrazione andrà notificato personalmente alle predette parti(Cass. n. 22341 del 2017; Cass.
Cass. n. 17416 del 2010
22341 del 2017; Cass. n. 17416 del 2010).
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Testo completo

A I N T E R L O C U T O R I A sul ricorso proposto da: Belelli Marchesini Augusto, rappresentato e difes o dall’Avvocato Marco Gasparri per procura alle liti in c alce al ricorso e dall’Avvocato Leandro Bombardieri per procura alle liti allegata all’atto di costituzione dell’1. 3. 2018, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Premuda n.

2. Ricorrente contro Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiesi Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro. Intimati avverso la sentenza n. 659 della Corte di appello di Ancona , depositata il 30. 5. 2016. R.G. N. 20343/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso ed il rigetto dei primi due, assorbito il quinto. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore Mario Bertuzzi alla camera di consiglio del 4. 7. 2022.

La Corte, letto il proposto ricor so proposto da Belelli Marchesini Augusto per la cassazione della sentenza n. 659 del 30. 5. 2016 della Corte di appello di Ancona, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiesi Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro,lo aveva condannato, unitamente a Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, quali proprietari di un fabbricato limitrofo all’edificio condominiale degli attori, a demolire l’ascensore da essi costruito sul cortile di loro proprietà, su cui s i affacciavano le finestre degli appartamenti delle controparti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale e la memoria del ricorrente; rilevato che il ricorso risulta notificato a Crescenzi Alceo, D’Amico Maria Pia, Montecchiesi Eura, Onori Antonio e Ugili Sandro, originari attori e quindi controparti nei giudizi di merito, e non anche a Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, che erano stati convenuti insieme all’odierno ricorrente in qualità di comproprietari dell’immobile limitrofo; che tali soggetti, che hanno partecipato ai giudizi di merito, vanno qualificati come litisconsorti necessari nel presente giudizio, atteso che la domanda contro di loro proposta ha per oggetto la demolizione di un manufatto di cui sono comproprietari, sicché la loro partecipazione al giudizio è necessaria (Cass. n. 2634 del 2021;

Cass. n. 23564 del 2019; Cass. n. 1158 del 1999); che trattandosi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, con la precisazione che, essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, a mente dell’art. 330, comma R.G. N. 20343/2017.3, cod. proc. civ., l’atto di integrazione andrà notificato personalmente alle predette parti(Cass. n. 22341 del 2017; Cass. n. 17416 del 2010). P.T.M. visto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Belelli Giuseppina e Belelli Umberto, fissando per tale adempimento il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Rinvia la causa a n uovo ruolo .

Roma, il 4 luglio 2022. Il Pres