Cassation court remands case for notification of missing parties in servitude dispute proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new procedural stage due to the failure to notify several parties. The original dispute involved a claim for a public right of way over land owned by the Guidi family, which the opposing parties argued was established by a private contract. The court decided to halt the proceedings because five specific individuals were not properly notified of the appeal and incident actions, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The court must remand the case to a new procedural stage if the appeal or incident appeal has not been notified to all interested parties, requiring them to be summoned within a set term.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14313/2017 R.G. proposto da : CALUGI MORENA, TOGNELLI FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO (LNRSRG40A23H501S) rappresentati e difesi dall'avvocato UBALDI ROBERTO (BLDRRT40D30E432Z) -ricorrente- VANNINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO (LNRSRG40A23H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato UBALDI ROBERTO (BLDRRT40D30E432Z) -ricorrente- contro GUSCELLI NGABONZIZA OLIVIA, GUSCELLI FABRIZIO HADRIEN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BECHI ROBERTA (BCHRRT69B54G713C) -controricorrenti- nonchè contro GUIDI LORENA, CALUGI MORENA, GIACONI ROBERTO, GUIDI ROBERTO, BELLARI GIANNA, CASINI EMILIANO, TOGNELLI FABRIZIO, GUSCELLI OLIVIA, GUSCELLI FABRIZIO HADRIEN -intimati- sul controricorso incidentale proposto da GUIDI LORENA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA,11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L) -ricorrente incidentale- GUIDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA,11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L) -ricorrente incidentale- contro GUIDI LORENA, CALUGI MORENA, GIACONI ROBERTO, TOGNELLI FABRIZIO, GUSCELLI OLIVIA, GUSCELLIFABRIZIO HADRIEN -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 797/2016 depositata il 18/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Con citazione per negatoria servitutis, Lorena Guidi e Roberto Guidi chiedevano al Tribunale di Pistoia di accertare l’inesistenza di una servitù di passo su un terreno di loro proprietà, inibendone l’utilizzo a tale Maurizio Guscelli. Costituitosi il Guscelli per resistere all’azione avversaria, nel corso del giudizio erano altresì intervenuti Andrea Vannini, Anna Maria Fiorini, Gianna Bellari, Roberto Giaconi, Mariella Maiuri, Fabrizio Tognelli, Francesca Battistelli, Morena Calugi ed Alessandra Tognelli, sollecitando il riconoscimento di una servitù carrale di uso pubblico.
Con sentenza n. 443/2008, il Tribunale adito respingeva la domanda degli attori, riconoscendo la sussistenza di una servitù anche carrale, a favore delle parti convenute ed intervenute. Contro la suddetta decisione si gravavano Lorena e Roberto Guidi. Si costituivano altresì, con distinte comparse, Maurizio Guscelli nonché Anna Maria Fiorini, Gianna Bellari ed Andrea Vannini, proponendo questi ultimi appello incidentale, per ottenere l’accertamento di una servitù di uso pubblico. Si costituivano altresì Roberto Giaconi, Mariella Maiuri, Fabrizio Tognelli, Francesca Battistelli, Morena Calugi ed Alessandra Tognelli, instando per il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Firenze pronunziava sentenza non definitiva n. 12/2014, con la quale rigettava l’appello incidentale, ed, accertata la sottoscrizione del contratto di costituzione della servitù in capo al de cuius degli appellanti, rimetteva la causa in istruttoria per procedere ad una CTU accertativa dello stato dei luoghi. Con la successiva sentenza n. 797, depositata il 18 maggio 2016, respingeva l’appello nei confronti del Guscelli, dichiarando contestualmente che la Fiorini, il Vannini, la Bellari, il Giaconi, la Maiuri, i Tognelli, la Battistelli, la Calugi ed il Casini non erano titolari di alcuna servitù di passo e regolando in conseguenza le spese di lite.
Il giudice di secondo grado affermava che la servitù di uso pubblico non risultava provata in base alla documentazione in atti e che, con riguardo all’appello principale, benché la scrittura privata costituente titolo della servitù non fosse stata disconosciuta dai Guidi, il successivo accertamento peritale aveva individuato nei soli eredi del Guscelli i titolari di un immobile idoneo a beneficiare della servitù di passo. Ricorrono per cassazione Andrea Vannini, Morena Calugi, Roberto Giaconi e Fabrizio Tognelli sulla scorta un unico, complesso motivo.
Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, Lorena e Roberto Guidi. Si sono costituiti altresi Ngabonziza Olivia Guscelli e Fabrizio Hadrien Guscelli, quali eredi di Maurizio Guscelli. La Corte deve preliminarmente dare atto che né il ricorso né il controricorso con ricorso incidentale sono stati notificati a Maiuri Mariella, Fiorini Anna Maria, Battistelli Francesca, Tognelli Alessandra, Bellari Gianna e Casini Emiliano. Pertanto il giudizio va rinviato a nuovo ruolo e sia ai ricorrenti sia ai controricorrenti e ricorrenti incidentali va concesso termine di giorni 60 per provvedere all’incombente.
P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo la causa, ordinando la notifica del ricorso e del controricorso con ricorso incidentale a Maiuri Mariella, Fiorini Anna Maria, Battistelli Francesca, Tognelli Alessandra, Bellari Gianna e Casini Emiliano e concedendo a tale scopo termine, per quanto di rispettivo interesse, ai ricorrenti ed ai controricorrenti fino a giorni sessanta dalla data de