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Ordinanza — n. 24492/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against injunction for unpaid advertising space, upholding lower court's finding of contract validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Bruki s.n.c. against a second-instance judgment confirming a default judgment for unpaid advertising fees. The lower courts found that the client's alleged withdrawal from the contract was superseded by subsequent conduct, including the transmission of images and failure to object to the draft text. The court held the appeal inadmissible due to genericity regarding excessive onerousness and affirmed that the contract's object was sufficiently determined by the parties' actions.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 1421 cod. civ.: An appeal based on generic allegations of excessive onerousness without specific factual grounds or requested consequences is inadmissible, and a contract remains valid if the object is determined by conduct despite informal language.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of claim excessive onerousness contract object determination conduct superseding withdrawal default judgment enforcement contractual performance recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 1421 cod. civ.
Art. 96, comma 1, cod. proc. civ.
La richiesta avanzata dalla società controricorrente di condanna dell’altra parte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod.
art. 1742 cod. civ
Trattasi all’evidenza di un rapporto negozialeatipico, che rientra nell’ambito della categoria dei contratti di prestazioni di serv izi e che n on autorizza alcun inquadramento nell’ambito del contratto di agenzia, come definito dall’art. 1742 cod. civ.
art. 1325 cod. civ
Il terzo motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell’art. 1325 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere disatteso l’eccezione della R.G.
artt. 112 cod. proc. civ
Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3464 del 2017
Cass. n. 15629 del 2010
Cass. n. 15629 del 2010).
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Testo completo

e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Bruki s.n.c. di Brunelli Elisabetta Chiasso Irene, con sede in Orvieto, in persona delle legali rappresentanti sig.ra Brunelli Elisabetta e sig.ra Chiasso Irene, rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoStanislao F ella , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, piazza XXIX Marzo n.

11. Ricorrente contro Axelero s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentantesig. Leonardo Cucchiarini, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato prof. Alessandro Benedetti, elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n.

70. Controricorrente avverso la sentenza n.4597 della Corte di appello di Milano , depositata il 13. 12. 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16. 6. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. R.G. N. 15703/2017.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 4597 del 13. 12. 2016 la Corte di appello di Milano confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Bruki s.n.c. di Brunelli Chiasso avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di 10.617,59 alla ShoppingDonna s.r.l., quale corrispettivo della pubblicazione di uno spazio pubblicitario sul sito .

A sostegno di tale conclusione la Corte territoriale rilevò che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, il recesso dall’ordine , comunicato dalla committente con lettera raccomandata del 17. 7. 2010, era da ritenersi superato dalla successiva corrispondenza intercorsatra le parti e, in particolare, dalla e- mail del 20. 7. 2010 con cui la Bruki, a fronte della richiesta della Shopping D onna di pretender e , per il recesso,il 75% del corrispettivo convenuto, aveva trasmesso le immagini da pubblicare sul sito, senza poi replicare alla missiva dell ’altra parte che le trasmetteva la bozza del testo che da pubblicare sul sito e i recapiti e quindi confermava, in data 30 luglio, l’avvenuta pubblicazione; che il comportamento adottato dalla società opponente costituiva una manifestazione concludente della volontà di porre nel nulla il recesso in precedenza comunicato, non soggetto, attesa la natura del contratto, all’onere di forma scritta; che era infondata l’eccezione di nullità del contratto per mancanza dell’oggetto, atteso che il modello di iscrizione al sito WEB allegato al ricorso monitorio risultava compilato in ogni sua parte con l’indicazione degli estremi del documento di identità del sottoscrittore, della partita iva, della durata del servizio, del suo prezzo,delle modalità di pagamento e del codice iban e risultava timbrato e firmato da Elisabetta Brunelli per la società Bruki; che , infine , era inammissibile per genericità la contestazione della appellante in ordine alla eccessiva onerosità del corrispettivo convenuto.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 13. 6.2017, ricorre la Bruki s.n.c. di Brunelli e Chiasso, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorsoAxelero s.p.a., già ShoppingDonna s.r.l. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. R.G. N. 15703/2017.Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e 1742 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per omessa motivazione e per non avere adeguatamente valutato i fatti e le risultanze di causa, con particolare riguardo al valore attribuito agli atti posti in essere dalla odierna ricorrente, che, dopo avere comunicato con lettera del 17. 7. 2010di voler recedere dal contratto, avrebbe adottato un comportamento confermativo della volontà di dare esecuzione al rapporto, così di fatto revocando il recesso stesso.

Sotto altro profilo si sostiene che tale conclusione non ha considerato che il recesso, comunicato con lettera raccomandata, avrebbe potuto essere validamente revocatosolo con atto scritto e che il contrario avviso della Corte territoriale, giustificato in ragione della considerazione che il contratto intervenuto tra le parti non era sottoposto ad oneri di forma scritta, appare oltre che immotivato, non avendo il giudicante indicato il nomen iuris del contratto, anche errato, atteso che, proprio in ragione del suo contenuto, esso avrebbe dovuto essere qualificato come contratto di agenzia, sottoposto come tale alla forma scritta.

Il motivo, nelle sue varie censure, appare inammissibile. Tale conclusione si impone con riguardo alla prima censura, che lamenta l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice territoriale. La Corte di appello , n el ricostruire il rapporto delle parti, ha affermato che , dopo avere concluso il contratto e comunicato,in data 17. 7. 2020, il recesso dallo stesso, la società BruKi, a fronte della richiesta della controparte di ricevere comunque il 75% del compenso convenuto, era di fatto tornata sui propri passi inviando, come da precedente richiesta della società di servizi, le foto e quant’altro indicato come n ecessario per la presentazione dei suoi prodotti, con testo descrittivo della sua attivitàe nulla replicato poi alle e-mail di conferma di ricevimento del materiale, della bozza del testo che sarebbe stata pubblicata ed alla conferma della avvenuta pubblicazione e di inoltro di login e password per l’accesso, reputando tale condotta complessivamente incompatibile con l’intenzione di tenere fermo il recesso dal contratto e confermativa, al contrario, della volontà di darvi esecuzione.

Trattasi di R.G. N. 15703/2017.valutazioni che investonola ricostruzione delle condotte delle parti durante la formazione e l’esecuzione del contratto e che, integran d o apprezzamenti demandati dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito , non sonosindacabili in sede di giudizio di legittimità. Medesimo epilogo merita anche la critica secondo cui il giudicante avrebbe dovuto qualificare il contratto sottoscritto dalle parti come agenzia e quindi ritenere che tanto il recesso che la sua revoca dovessero essere provati per iscritto e non potesser o ritenersi manifestati per facta concludentia .

E’ sufficiente al riguardo osservare che tale doglianza muove dalla premessa che le parti avrebbero concluso tra loro un contratto di agenzia, che è una mera asserzione priva di qualsiasi riscontro obiettivo, sia perché non sostenuta da alcun elemento testual e comprovant e l’esistenza dei caratteri propri di tale contratto, sia perché in contrasto con la ricostruzione operata tanto dal tribunale che dalla Corte di appello, mai messa in discussione nei precedenti gradi di giudizi o , secondo cui il corrispettivo preteso dalla società Shoppingdonna era relativo alla prestazione dalla stessa effettuata su incarico e in favore della Bruki s.n.c. di pubblicazione sul proprio sito internet di uno spazio pubblicitario dell ’ attività commerciale e dei prodotti della committente.

Trattasi all’evidenza di un rapporto negozialeatipico, che rientra nell’ambito della categoria dei contratti di prestazioni di serv izi e che n on autorizza alcun inquadramento nell’ambito del contratto di agenzia, come definito dall’art. 1742 cod. civ. Il secondomotivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ, violazione degli artt. 113, 115 e 633 cod. proc. civ. , lamentando che la Corte di appello abbia fondato la sua decisione di rigetto dell’opposizione sulla base di un contratto non efficace in quanto risolto in forza del recesso della odierna ricorrente.

Il mezzo, che propone censure non autonome ma dipendenti dalla asserita risoluzione del contratto, va disatteso in forza delle considerazioni svolte in occasione del precedente motivo. Il terzo motivo di ricorso denunzia erronea applicazione dell’art. 1325 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere disatteso l’eccezione della R.G. N. 15703/2017.appellante di nullità del contratto per mancata determinazione del suo oggetto. La Corte di appello non ha considerato, sostiene la ricorrente, che l’oggetto del contratto era stato determinato dalle parti solo successivamente alla sua sottoscrizione e del tutto unilateralmente dalla società Shoppingdonna.

Era in atti infatti la lettera della opposta datata 12. 7. 2010 che, dando atto di tale mancanza, comunicava all’altra parte che in assenza di accordo ed indicazione delle parti l’oggetto del contratto avrebbe riguardato una “vetrina corporate “. Il motivo è inammissibile, risolvendosi anche questa censura nella contestazione della ricostruzione dei fatti posta in essere dal giudice di appello, che, dopo avere dato atto che l’accordo delle parti aveva per oggetto la pubblicazione sul sito internet della Shoppingdonna dell’attività e dei prodotti della società Bruki e che a tal fine essa aveva inviato sei foto del suo negozio e i dati di presentazione dei suoi prodotti, ha anche chiarito il significato delle espressioni usate dalla società opposta nella comunicazione del 12. 7. 2010, rappresentando che essa si era espressa in un linguaggio non giuridico al fine di confermare all’altra parte, che non era in possesso di una copia del testo del contratto, che “il servizio acquistato è una Vetrina corporate“, escludendo per tale via, con accertamento di fatto, che la prestazione non fosse stata determinata dalle parti.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ. e vizio di insufficiente ed erronea motivazione, per avere la Corte di appello affermato la non rilevanza della deduzione della appellante che lamentava l’eccessiva onerosità del corrispettivo richiesto dalla ingiungente, omettendo quindi di trarre da tale situazione le conseguenze previste dalla legge. Premesso che la Corte di appello ha dichiarato priva di concludenza la contestazione circa l’eccessività del corrispettivo convenuto, quale risultato della libera determinazione delle parti, il mezzo è chiaramente inammissibile per genericità, omettendo di indicare non solo la domanda avanzata in ragione della affermata eccessiva onerosità del corrispettivo, ma altresì le conseguenze che da ciò il giudice avrebbe dovuto trarre.

R.G. N. 15703/2017.Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La richiesta avanzata dalla società controricorrente di condanna dell’altra parte per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ., è disattesa, non ravvisandosi nella condotta della società ricorrente gli estremi della mala fede o colpa grave, la quale non può rinvenirsi per il solo fatto che la parte prospetti tesi giuridiche dichiarate dal giudice errate, ma richiede altresì la ricorrenza di elementi tali da far presumere che la parte avesse consapevolezza di tale infondatezza ovvero che di essa avrebbe potuto accorgersi con un minimo di diligenza ( Cass. n. 3464 del 2017;

Cass. n. 15629 del 2010). Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condannala società ricorrent e al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu