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Ordinanza — n. 24483/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation due to client's withdrawal and agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24483/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal for revocation extinguished because the appellant formally withdrew the request on February 16, 2022. Although the appellant argued that the lower court failed to address a specific ground regarding the interruption of prescription periods, the withdrawal was accepted by the opposing party. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the alleged procedural error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, Art. 391 c.p.c.: The appeal for revocation is extinguished when the appellant withdraws the request and the opposing party accepts the withdrawal with an agreement on cost compensation.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation withdrawal of request cost compensation agreement extinction of proceedings procedural error

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Il motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all'art.
art. 28 legge 689/1981
Per quanto rileva in questa sede, ha così deciso sul sesto motivo di ricorso: " Con il sesto mezzo d'impugnazione la sola ricorrente Venneri lamenta la violazione della norma ex art. 28 legge 689/1981 in tema di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, poiché scorso il prescritto lustro senza atti interruttivi.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019
Si rileva che analogo motivo di ricorso era stato proposto in un separato procedimento trattato alla medesima udienza e deciso dallo stesso Collegio della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato invece il decreto Ric.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34459-2019 proposto da: VENNERI ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 3, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PALMISANO e ANNUNZIATA PALOMBELLA giusta procura in calce al controricorso - con troricorrenti - nonchè contro PACELLI VALERIO; - intimato - avverso la sentenza n. 10180/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede accogliersi il ricorso per revocazione, e nel rescissorio, accogliersi il sesto motivo di ricorso a suo tempo proposto;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Valerio Pacelli e Rossana Venneri ebbero a proporre opposizione avverso i provvedimenti d'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di circa C 50 mila irrogata al Pacelli ed oltre C 63 mila irrogata alla Venneri dal Ministero dell'Economia, su proposta della Consob, in dipendenza di infrazioni alla normativa bancaria, quali dirigenti pro tempore della Banca del Salento oggi Banca Monte dei Paschi di Siena spa. Resistendo il Ministero e la Consob, la Corte d'Appello di Lecce con decreto del 2006 ebbe ad accogliere l'opposizione per violazione del termine fissato alla durata del procedimento amministrativo preordinato all'irrogazione della sanzione.

Su ricorso del Ministero la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 26252/2011, ebbe ad accogliere il ricorso, ad Ric. 2019 n. 34459 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -2- annullare il decreto impugnato e rimettere per nuovo esame la questione alla Corte distrettuale. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte territoriale con il decreto n. 1962 del 14/9/2016 ebbe a rigettare l'originaria opposizione esposta dal Pacelli - salva riduzione della sanzione - e dalla Venneri disciplinando le spese dell'intero procedimento. Osservava la Corte salentina come fossero infondate le censure mosse dai soggetti opponenti avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Avverso il citato decreto proposero ricorso per cassazione il Pacelli e la Venneri articolando otto motivi, supportati anche da memoria, cui resistettero con controricorso sia il Ministro dell'Economia che la Consob. Questa Corte con la sentenza n. 10180 dell'Il aprile 2019 ha rigettato ricorso, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità. Per quanto rileva in questa sede, ha così deciso sul sesto motivo di ricorso: " Con il sesto mezzo d'impugnazione la sola ricorrente Venneri lamenta la violazione della norma ex art. 28 legge 689/1981 in tema di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, poiché scorso il prescritto lustro senza atti interruttivi.

In realtà la ricorrente contesta la giustificazione giuridica esposta dal Collegio salentino al riguardo, ossia la presenza di atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione del verbale di contestazione, poiché atto non avente natura interruttiva ed all'uopo ripropone l'argomentazione già svolta, fondata essenzialmente su arresto di questa Suprema Corte del 2002. In effetti però la Venneri non si confronta appieno con l'argomentazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua statuizione sul punto, ossia l'esistenza di appositi Ric. 2019 n. 34459 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -3- arresti di legittimità di segno contrario che hanno confermato, anche di recente - Cass. sez. 1 n° 3124/05, Cass. sez. 2 n° 28838/08, Cass. sez.

L. n° 22388/18 -, come ogni atto del procedimento comunicato al responsabile della violazione interessato sia interruttivo del termine di prescrizione dell'obbligazione conseguente all'irrogata sanzione." Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione Venneri Rossana sulla base di un motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob hanno resistito con separati controricorsi. Pacelli Valerio non ha svolto difese in questa fase. Con ordinanza interlocutoria n. 8073 del 23 marzo 2021, la Sesta Sezione civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

2. Il motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis in relazione all'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., l'errore di fatto revocatorio consistito nell'avere omesso di statuire su di uno specifico motivo di ricorso. Si deduce che il sesto motivo, al quale pur risulterebbe formalmente data risposta in sentenza, prevedeva accanto alla doglianza che investiva l'idoneità dell'atto di contestazione ad interrompere la prescrizione, sviluppato nei punti 6.1., 6.2, 6.3, anche una specifica censura, sviluppata nel punto 6.4, volta a denunciare la mancata considerazione del fatto che le condotte ascritte agli ex esponenti avevano carattere istantaneo e quindi, ove non protrattesi per periodi successivi, erano sottoposte a prescrizione, se poste in essere cinque anni prima della notifica dell'atto asseritamente interruttivo.

Si rileva che analogo motivo di ricorso era stato proposto in un separato procedimento trattato alla medesima udienza e deciso dallo stesso Collegio della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15025 del 31 maggio 2019, che ha cassato invece il decreto Ric. 2019 n. 34459 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -4- della Corte d'Appello, assumendo che apoditticamente il giudice di rinvio aveva reputato che tutte le violazioni contestate avessero natura di illeciti permanenti, mentre avrebbe dovuto invece esaminare partitamente le condotte oggetto di contestazione, tenendo presente che è configurabile la permanenza dell'illecito omissivo proprio solo con riferimento a quelle condotte che l'autore avrebbe potuto porre in essere utilmente anche dopo la prima omissione.

Si sostiene quindi che la sentenza impugnata avrebbe omesso di decidere su di uno specifico motivo di ricorso, sebbene inserito in un più ampio mezzo di impugnazione volto a contrastare nel suo complesso la corretta applicazione dell'istituto della prescrizione da parte del giudice di merito, in quanto per un errore percettivo la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto proposta la censura solo in relazione alla presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma non anche in merito alla diversa modalità di decorrenza della prescrizione, indagine questa che il motivo del pari sollecitava.

3. In data 16/02/2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 9 febbraio 2022, previo accordo sull'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. La rinuncia risulta poi essere stata accettata dalla Consob con atto recante la data del 14 febbraio 2022, così che non vi è luogo a provvedere sulle spese. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 34459 s