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Ordinanza Interlocutoria — n. 24480/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders integration of necessary co-heir into inheritance division proceedings due to missing party notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24480/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered the integration of co-heir Mara Peracchi into the inheritance division proceedings because the lower court failed to notify her despite her initial withdrawal. The appellant, Fornoni, had only notified the other two children, arguing that the third had renounced the suit, while the respondents contended that all heirs must be present for a valid division. The court ruled that inheritance division requires the participation of all co-heirs as necessary co-litigants, making the absence of one heir a procedural defect that necessitates a new hearing with full party integration.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 540 c.c.: Inheritance division proceedings must be conducted against all co-heirs as necessary co-litigants; failure to notify a co-heir who has not formally renounced the right requires integration of the contradictory process regardless of their prior disinterest.

Parole chiave

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inheritance division proceedings necessary co-litigants integration of contradictory process co-heir notification universal division principle divisione della massa ereditaria diritti degli eredi successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
E, se, in fase di appello, l'appellante non provvede :alla citazione di uno o più coeredi, il giudice è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio, in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c.
Art. 540, comma 2, c.c.
art. 331 c.p
E, se, in fase di appello, l'appellante non provvede :alla citazione di uno o più coeredi, il giudice è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio, in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7626/2009
24-02-2022 -2- della domanda, non potendo la relativa sentenza non spiega:re efficacia nei confronti di tutti i partecipanti (Cass. n. 7626/2009; n.
Cass. n. 7954/1998
Cass. n. 21510/2019
grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna delle parti (Cass. n. 21510/2019).
Cass. n. 281/1968
senza che possa valere in contrario la circostanza che il coerede o i coeredi non chiamati nel giudizio di appello abbiano dimostrato in primo grado di disinteressarsi della causa o di ritenere infondata la pretesa dell'attore (Cass. n. 281/1968; n.
Cass. n. 8892/1987
Cass. n. 4948/2001
Cass. n. 4353/1980
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Testo completo

2..ccce2 o ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22470 - 2020 R.G. proposto da: FORNONI BRUNA FIORELLA, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Coppola in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro PERACCHI MARCO, PERACCH I MARZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A, presso lo studio dell'avv. Francesca Fegatelli, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Manaresi in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 297/2020 della corte d'appello di Brescia, depositata il 5 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta neLla pubblica udienza del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per raccoglimento dell'undicesimo motivo di ricorso. Rilevato che, nella specie, si tratta di giudizio di divisione di immobile compreso nella successione legittima di Peracchi Arturo, cui sono stati chiamati il coniuge Fornoni Fiorella Bruna e i tre figli Marzo Marzio e Mara Peracchi; che il giudizio è stato iniziato dai figli nei confronti del coniuge; che il tribunale ha negato che il coniuge potesse rivendicare i diritti sull'immobile, riconosciuti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c.; quindi, riconosciuta la non comoda divisibilità dell'immobile, ne ha ordinato la divisione mediante vendita; che l'appello, proposto dalla Fornoni, si è ;volto nel contraddittorio di Marco e Marzia Peracchi, contumace Mara Peracchi; che la Corte d'appello ha confermato la decisione, contro la quale Fornoni Fiorella Bruna ha proposto ricorso, notificandolo ai soli Marzo e Marzia Peracchi, avendo precisato che la terza figlia Mara Peracchi ha nelle more rinunciato al giudizio contro la madre; che la precisazione non elimina l'esigenza, discendente dal carattere necessario del litisconsorzio nei giudizi divisori, che il ricorso fosse notificato anche a Mara Peracchi; che è principio acquisito che il giudizio di divisione ereditaria, in quanto tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni, deve pertanto svolgersi necessariamente nei confronti di tutti tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione Ric. 2020 n. 22470 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -2- della domanda, non potendo la relativa sentenza non spiega:re efficacia nei confronti di tutti i partecipanti (Cass. n. 7626/2009; n. 7954/1998); che la qualità di litisconsorti necessari di tutti i coeredi, rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria permane in ogni. grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna delle parti (Cass. n. 21510/2019).

E, se, in fase di appello, l'appellante non provvede :alla citazione di uno o più coeredi, il giudice è obbligato a disporre l'integrazione del contraddittorio, in ottemperanza al precetto dell'art. 331 c.p.c. senza che possa valere in contrario la circostanza che il coerede o i coeredi non chiamati nel giudizio di appello abbiano dimostrato in primo grado di disinteressarsi della causa o di ritenere infondata la pretesa dell'attore (Cass. n. 281/1968; n. 8892/1987'; n. 4948/2001); che il semplice rilievo che uno dei condividenti, il quale aveva preso l'iniziativa del giudizio, abbia dichiarato di non volere proseguire, non fa venir meno la qualità di condividente:: e quindi di litisconsorte necessario nella causa di divisione proseguita dagli altri; anche in questo caso opera il giudizio di divisione ereditaria deve pur sempre svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione, essendo tale divisione a carattere universale e unitario sulla base di un rapporto plurisoggettivo indivisibile (Cass. n. 4353/1980); che si impone, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Mara Peracchi;.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Peracchi Maria, da eseguirsi nel termini di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Ric. 2020 n. 22470 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cass