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Ordinanza — n. 24206/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing to sue for damage to leased land, remanding case for new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24206/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeals by the tenants against the lower court's judgment confirming their right to sue for damages. The appellate court had granted standing to the tenants without verifying if they were legally obligated to indemnify the landowner first. The cassation court ruled that standing requires proof of an obligation to indemnify the owner and that this obligation must have been fulfilled to prevent double compensation. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of these specific conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1804 c.c.; Art. 246 c.p.c.: A holder of another's property damaged by a third party is entitled to claim damages only if they demonstrate a legal obligation to indemnify the owner and that such obligation has been fulfilled.

Parole chiave

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legitimazione attiva comodato risarcimento danni obbligazione di indennizzo doppio risarcimento rinvio per nuovo esame custodia cosa altrui inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 1804 c.c.
La legittimazione attiva, secondo la Corte d’Appello, trova il proprio fondamento negli obblighi di conservazione e custodia del comodatario exart. 1804 c.c.
Art. 246 c.p.c.
Si censura poi, sempre con il secondo motivo, la violazione dell’art. 246 c.p.c. con riferimento alla deposizione di Piccolo Patrizia.
Art. 335 c.p.c.
art. 246 c.p
La Corte di merito conferma, sulla base delle prove acquisite in primo grado (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica), la sussistenza del complesso dei pregiudizi lamentati dall’attore, superando le eccezioni, sollevate dai convenuti, sull’incapacitàdei testimoni ex art. 246 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21011/2010
Cass. n. 3082/2015
Cass. n. 14269/2017
Cass. n. 22602/2009
Cass. n. 21670/2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorsi iscritti al n. 19976-2017 proposti da: PICCOLO ANTONIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Stefano Marrone; PICCOLO CLAUDIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Michele Zatta e dall’avv. Paolo Boldrin; -ricorrenti- contro PICCOLO LUIGI, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Francesco Baldon, dall’avv. Rosella Facco e dall’avv. Lorenzo Prospero Mangili; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1378/2017, depositata il 3 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere Dott.

Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA 1. Piccolo Luigi è proprietario di un fondo confinante con i fondi di proprietà di Piccolo Antonio e Piccolo Claudio. I fondi sono divisi da una carrareccia, a ridosso della quale, dal lato del fondo di Piccolo Antonio e Piccolo Claudio, è posta una siepe. Piccolo Luigi, inoltre, è comodatario del terreno identificato dai mappali 54 e 100, di proprietà di Piccolo Patrizia. Piccolo Antonio e Piccolo Claudio avrebbero omesso la manutenzione di questa siepe e dal difetto di manutenzione sarebbero derivati una pluralità di danni al fondo di Piccolo Luigi: restringimento della carrareccia, che avrebbe costretto Piccolo Luigi a usare per il transito una parte del proprio fondo, così sottratto al proficuo utilizzo; danneggiamento di pneumatici, causata da “speroni” lasciati nella siepe dopo l’ultima potatura; perdita del raccolto determinata dalla presenza degli alberi che “ombreggiavano” il raccolto.

Sarebbe stata compromessa ancora una “scolina” che convogliava le acque dei rispettivi fondi, cagionando un ristagno pregiudizievole per la produzionedel vigneto di Piccolo Luigi. Vi sarebbe stato, ancora, rispetto ai terreni oggetto di comodato, uno “sconfinamento” da parte dei vicini.

2. Piccolo Luigi chiama in giudizio Piccolo Antonio e Piccolo Claudio e la vicenda si chiude in primo grado con l’accoglimento delle domande e la condanna dei convenuti alla potatura degli alberi e della siepe e al ripristino del fosso, oltre al risarcimento del danno. La sentenza, impugnata da Piccolo Antonio contro Luigi, è confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. La Corte di merito supera l’eccezione, già proposta in primo grado, di difetto di legittimazione attiva di Piccolo Luigi in relazione ai fondi concessi in comodato. La legittimazione attiva, secondo la Corte d’Appello, trova il proprio fondamento negli obblighi di conservazione e custodia del comodatario exart. 1804 c.c. La Corte di merito conferma, sulla base delle prove acquisite in primo grado (deposizioni testimoniali e consulenza tecnica), la sussistenza del complesso dei pregiudizi lamentati dall’attore, superando le eccezioni, sollevate dai convenuti, sull’incapacitàdei testimoni ex art. 246 c.p.c. (in particolare di Piccolo Patrizia).

Piccolo Claudio è rimasto contumace in primo grado e in appello. Per la cassazione della decisione Piccolo Claudio e Piccolo Antonio hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Con il primo motivo dei due distinti ricorsi, comune ad entrambi, i ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui la Corte d’Appello ha riconosciuto la legittimazione dell’attore con riferimento ai fondi oggetto di comodato. Il secondo motivo, anch’esso comune, investe la decisione nella parte relativa alla valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica.

Si censura poi, sempre con il secondo motivo, la violazione dell’art. 246 c.p.c. con riferimento alla deposizione di Piccolo Patrizia. Il terzo motivo del ricorso proposto da Piccolo Claudio riguarda la valutazione della consulenza tecnica, mentre il terzo motivo del ricorso proposto da Piccolo Antonio la regolamentazione delle spese di lite. Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Premessa la riunione dei ricorsi ex artt. 335 cpc, osserva il Collegio che il primo motivo dei due ricorsi è fondato. In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere» (Cass. n. 21011/2010; n. n. 3082/2015).

Nello stesso tempo, è stato precisato che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (Cass. n. 14269/2017; conf. n. 22602/2009).

In contrasto con tali principi, la Corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione del comodatario senza riserve, in assenza di qualsiasi verifica circa la sussistenza dei presupposti che consentono al comodatario di agire per il risarcimento del danno secondo i principi sopra indicati. Si deve aggiungere che la decisione ha un contenuto unitario non essendo possibile scindere, fra la pluralità delle statuizioni, una parte riferibile ai fondi in proprietà da una parte riferibile ai fondi in comodato. Consegue da ciò che l’accoglimento del primo motivo, determinando l’esigenza del rinnovato esame della vicenda, importa l’assorbimento del secondo motivo, comune ai due ricorsi, e del terzo motivo del ricorso di Piccolo Claudio, in quanto motivi chi investono la decisione con riguardo alla ricostruzione dei fatti.

Nell’ambito di tale rinnovato esame potrà costituire oggetto di valutazione anche l’eccezione di incapacità del testimone Piccolo Patrizia, sempre che l’eccezione fosse stata tempestivamente proposta subito dopo l'assunzione della prova e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione (Cass. n. 21670/2013). È assorbito anche il terzo motivo del ricorso di Piccolo Antonio, sulla liquidazione delle spese di lite. La causa deve essere pertanto rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo dei ricorsi; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese. Così de