Cassation court annuls opposition proceeding due to lack of necessary co-litigant participation and investigation secrecy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the opposition proceeding against the liquidation of judicial administrator fees, declaring the entire procedure null. The Tribunal of Naples had rejected the opposition without notifying the necessary co-litigants, specifically the subjects obligated to pay the fees, violating the principle of contradictory proceedings. Furthermore, the opposition was filed while investigation secrecy still applied, preventing proper notification to the accused. Consequently, the court ordered the case remitted to the Tribunal for a new hearing with proper integration of all parties and verification of secrecy cessation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3, c.p.c.; Art. 170 d.P.R. 115/2002: The failure to notify necessary co-litigants renders the proceeding null, and proceedings conducted under investigation secrecy cannot be opposed until such secrecy ceases.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36809/2018 proposto da: CORRADO PANE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIADOTTO GRONCHI N. 13, presso la Dott.ssa Maria Persico, rappresentato e difeso dall’ Avv. Livio Persico; -Ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -Controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione del compenso dovuto per l’attività svolta dagli Amministratori Giudiziari Corrado Panee Daniela Nappi, nell’ambito di un procedimento penale. Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione ilsolo d ott. Pane. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. L’avv. Nappi, che pure era stata parte del procedimento di opposizione, non risulta evocata in questa sede. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
2. Nel giudizio diopposizione al decreto di liquidazione del compenso alcustode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali compreso il pubblico ministero, e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. 2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’ inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice (Cass.
Civ., 18/06/2020, n.11795; Cass. Civ. n. 24786/2010;Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1 3784 del 02/05/2022 Rv. 664914). 2.2. La violazione delle norme sullitisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528);
3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. 12/04/2018, n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).
4. Nel caso di specie, risulta che il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva conferito al dott. Pane e all’avv. Nappi l’incarico di custod i ed amministratori giudiziari, giusto provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale, delle quote e del patrimonio della società Kuadra S.p.a. 4.1. Ne consegue che, in caso di condanna la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale nei confronti degli altri soggetti a carico deiquali è posto l’obbligo di corrispondere il compensoin via definitiva. 4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, litisconsorti necessari.
5. L’ordinanza impugnata va, pertanto , cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Giudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica dell a cessazione del segreto sugli atti di indagine) eregolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’intero procedimento , cassa l ’ordinanza impugnata con rinvi o al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma nella Camera