Cassation court dismisses appeal claiming contract nullity for vehicle non-compliance, ruling it is merely a breach of warranty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appellant's cassation appeal against a second-instance judgment rejecting claims of contract nullity and warranty breach regarding a non-compliant trailer. The lower courts found the defect constituted a breach of warranty under Article 1495 of the Civil Code rather than a ground for nullity under Article 1418. The Supreme Court held that the appellant's specific grievance regarding the lack of proof for administrative errors was inadmissible because the issue of nullity had not been raised as a distinct ground for appeal, making it absorbed by the existing judgment on warranty claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; Art. 1418, 1495, 1497 cod. civ.: A defect in a vehicle's conformity to homologation constitutes a breach of warranty under Article 1495, not a ground for contract nullity under Article 1418, unless the defect renders the contract void ab initio, which must be specifically pleaded and proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18762-2017 proposto da: PREFAB SRL , elettivamente domiciliata in Marsciano (Pg) via Marconi 2, presso lo studio degli avvocati Giovanni Lovelli, e Alfredo Lovelli che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente; -ricorrente - contro UMBRA CAR SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 10, presso lo studio dell'avvocato Enrico Dante, e rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Brutti; -controricorrente - nonchè contro SIR SRL ; -intimata - avverso la sentenza n. 34/2017 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 17/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società Prefab s.r.l. con ricorso notificato il 14 luglio 2017 impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello che rigettando il di lei appello ha disatteso le domande di nullità/annullamento/risoluzione contrattuale formulate nei confronti della società Umbra Car s.r.l. in ragione delle difformità riscontrate sul semirimorchio marca Zorzi, acquistato nel 2004, rispetto al modello omologato e che in due occasioni aveva subìto dei cedimenti strutturali a seguito dei quali non erano stat e possibiliné la sua circolazione né la vendita; -nel giudizio di primo grado instaurato dalla Prefab si era costituita la convenuta Umbra Cars s.r.l. che aveva chiesto la chiamata in causa della Zorzi s.p.a. società costruttrice poi posta in liquidazione; -le domande della società attrice erano state disattese dal tribunale sia in elazione all’accertata fondatezza dell’eccezione di prescrizione della garanzia formulata dalla convenuta ex art. 1495 cod. civ.( per essere stato il bene consegnato nel 2004 e l’azione esperita nel 2007) sia in relazione alla domanda di annullamento per errore del contratto di vendita, stante la mancanza di prova dell’essenzialità dell’errore e della consapevolezza in capo all’altro contraente; -inoltre il tribunale aveva ritenuta infondata la domanda di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative di legge e per avere un oggetto illecito sull’assunto che il codice della strada impone la circolazione di veicoli omologati, considerando che il prototipo del veicolo era stata omologato dall’ente preposto e che il ctu aveva accertato la difformità del veicolo ceduto rispetto al prototipo omologato; -il tribunale ha concluso per l’impossibilità di disapplicare l’atto amministrativo con cui il Ministero dei Trasporti aveva omologato come idoneo alla circolazione il veicolo di cui in causa, affermando la legittimità dal punto di vista formale e sostanziale dell’atto in questione; -avverso detta sentenza la società Prefab ha proposto appello impugnando specificamente il rigetto della domanda di nullità; -Umbra Car si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione gravata; -la corte territoriale, infatti, ha argomentato che pur ravvisandosi, a seguito di ctu, le difformità del veicolo ceduto rispetto a quello omologato, per essere la traversa a C collocata in una posizione non corrispondente allo schema indicato nella omologazione, l’atto amministrativo di omologazione non poteva considerarsi illegittimo, in quanto né affetto da carenza di potere o di manifesta illiceità, né tantomeno da eccesso di potere, sicché non poteva essere disapplicato ai fini dell’accoglimento della domanda; -la corte d’appello ha aggiunto che non essendovi prova che l’omologazione sia stata rilasciata in conformità a false certificazioni predisposte dalla ditta produttrice o che i controlli eseguiti in sede amministrativa siano stati poco oculati, non poteva accogliersi la domanda di nullità del contratto; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Prefab s.r.l. con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso Umbra Car; -entrambe le parti hanno depositato memorie; -non ha svolto attività difensiva l’intimata SIR s.r.l.; considerato che - con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112 e 277, comma 1, cod. proc. civ. e agli artt. 1418 cod. civ., 75, 76, 77 del Codice della Strada e agli artt. 116 e 167 cod. proc. civ.; -la ricorrente assume l’erroneità della pronuncia per avere la corte d’appello argomentato l’infondatezza del gravame e quindi il rigetto della domanda di nullità del contratto sostenendo che non era stata fornita la prova che l’omologazione del semirimorchio fosse stata rilasciata in conformità a false certificazioni della ditta produttrice o che i controlli amministrativi fossero stati carenti o poco oculati; -la censura è infondata perché la ricorrente pretende di inquadrare come nullità del contratto le accertate difformità della macchina rispetto all’omologazione rilasciata al prototipo, fattispecie che parrebbe semmai sussumibile nell’aliud pro alio ex art. 1497 cod. civ. cui consegue la risoluzione del contratto ma non la declaratoria di nullità del contratto ex art.1418 secondo le allegazioni della ricorrente (cfr.
Cass. 686/2006; id.9227/2005; 18757/2004; id. 2659/2001) ; -tuttavia tale questione non è stata oggetto di gravame e, pertanto, è assorbita nel giudicato formatosi sulle altre domande proposte dalla società e rigettate dal giudice di prime cure; -l’altro profilo di doglianza relativo all’omesso esame e rubricato ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. è, invece, inammissibile ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., trattandosi di impugnazione di sentenza emessa a conclusione di giudizio di appello successivo all’entrata in vigore della norma in oggetto ad opera dell’art. 54 d.l.n.83/2012 conv. con mod. con l. n. 134/2012 e confermativa della sentenza di primo grado; -il ricorso va dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5300,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis