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Sentenza — n. 24174/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for excessive bankruptcy duration, ruling the statute of limitations starts only after the final closure decree becomes unappealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24174/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of a claim for equitable compensation regarding excessive bankruptcy duration. The appellants argued that the limitation period began when their partial distribution plan was fully satisfied, while the lower court held it started earlier. The court rejected this distinction, clarifying that the procedural deadline for filing the compensation claim only runs from the date the final bankruptcy closure decree becomes unappealable, regardless of whether the creditor's debt was already fully paid via a partial distribution.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. 89/2001; The limitation period for filing a claim for equitable compensation due to excessive bankruptcy duration commences only when the final bankruptcy closure decree becomes unappealable, not upon the integral satisfaction of the creditor's debt through a partial distribution plan.

Parole chiave

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bankruptcy duration equitable compensation limitation period closure decree partial distribution statute of limitations creditor rights indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. 89/2001
- ha rilevato d’ufficio la tardività di tale domanda per il mancato rispetto del termine semestrale stabilito dall’art. 4 l. 89/2001.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, riferito all’art. 360 co.
Art. 6 CEDU
89/2001, in relazione all’art. 6, par.
Art. 1 Protocollo 1 CEDU
1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.
Artt. 111 e 117 Cost.
art. 327 c.p
111 e 117 Cost, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 950/2011
8055/2019 e criticano l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dei precedenti Cass. 950/2011 e 7664/2005, censurando, altresì il passaggio motivazionale concernente la ritenuta stabilità delle attribuzioni patrimoniali.
Cass. 7664/2005
Cass. 8055/2019
Cass. 1551/2020
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18880/2019 R.G. proposto da: SPETTOLI GABRIELE, CASTALDI RENZO, MONTANARI PIERPAOLO, GROSSI RAFFAELE, SIMONI DORIANO, MARANINI MAURO, SARI DANIELA, FIORINI MASSIMO, GRANDINI GIORGIO, BIANCONI FILIBERTO, CANTALUPO SOLVER, CACCIN ADRIANO, FIORINI ANDREA, CAVALLINI FRANCESCO, BACCHIN DAL COMPARE STELLA, BOSI ENRICO, STAGNI MARCO, FURLAN GIANNA, BOLOGNESI LUCIANO, FIORINI CLAUDIO, ZUPPANI RICCARDO, FRANCHI LUIGI, BOARI GIORGIO, MASARATI GIUSEPPE, ORLANDI ANTONIO, ZAGATTI ALBERTO, DE SANTI IDO, BENETTI IVAN, SORBARA MARIA, SQUARZINA RENZO, BERTI MARCO, TADDIA ERMANNO, ZAGO MATTEO, COLLARI CLAUDIO, ZAGO CHIARA, PAIATO LUIGI, LUPI ANTONIO, CAVALLINI CIRO, ZUPPANI RAFFAELLA, BERTOLDI IVANO, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ACCIARI MATTEO in ROMA, VIA G AVEZZANA 6, –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliata presso quest’ultima in ROMA, VIADEI PORTOGHESI, 12.

–controricorrente – avverso il decreto n. 4265/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositato il 03/12/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO; Udito l’avvocato GUARALDI BRUNO, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati; Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. TRONCONE FULVIO che chiede l’accoglimento del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto n. 4265/2018 della Corte d'Appello di Venezia che - adita con opposizione ex art. 5 - ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la loro domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare di Telenit Telecomunicazioni S.p.A. - ha rilevato d’ufficio la tardività di tale domanda per il mancato rispetto del termine semestrale stabilito dall’art. 4 l. 89/2001.

La Corte d'appello ha considerato come dies a quo del suddetto termine la dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale, avvenuta in data 24 ottobre 2006, grazie al quale gli odierni ricorrenti, insinuatisi nella procedura concorsuale sopra menzionata, avevano visto integralmente soddisfatte le loro ragioni di credito; a sostegno della propria argomentazione la Corte veneziana ha richiamato i precedenti di Cass. 950/2011 e Cass.7664/2005, nonché il principio di immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei creditori in sede di riparto, codificato agli articoli 112 e 114 co. 1 R.D. 267/1942 (nel prosieguo, l.f.).

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 l. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 l.f., dell’art. 58 l. 69/2009 e dell’art. 150, co. 1 d.lgs. 5/2006 per avere la Corte d’Appello considerato come dies a quo, al netto dei termini di impugnazione ordinaria, non la chiusura definitiva della procedura fallimentare (che avvenne con decreto del 5-6 luglio 2017), bensì il momento in cui gli attuali ricorrenti furono definitivamente soddisfatti (ciò che avvenne con decreto di dichiarazione di esecutività del quarto piano di riparto parziale, il 24 ottobre 2006); a sostegno della loro tesi, i ricorrenti citano Cass. n. 8055/2019 e criticano l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dei precedenti Cass. 950/2011 e 7664/2005, censurando, altresì il passaggio motivazionale concernente la ritenuta stabilità delle attribuzioni patrimoniali.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 co. 1 n.

4) c.p.c., si lamenta la violazione dell’art. 101, co. 2 c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato su un fatto rilevato d’ufficio (i.e. la tardività della domanda, in riferimento al decreto di esecutività del quarto piano di riparto) senza aver previamente concesso memorie alle parti per permettere loro di svolgere il contraddittorio sul punto. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020 per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata originariamente chiamata all’adunanza camerale del 22 ottobre 2020, per la quale la ricorrente depositava una memoria.

In quella sede il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 22723/2021, ha rimesso il ricorso all’udienza pubblica; la causa è stata quindi nuovamente chiamata alla pubblica udienza del 20 gennaio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta. All’udienza, il Pubblico Ministero ha concluso, in conformità alla requisitoria scritta, per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. La tesi della Corte di appello di Venezia si risolve nell’affermazione che il termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare decorrerebbe non dal momento della definitività del decreto di chiusura del fallimento, ma dal momento della dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale che abbia determinato l’integrale soddisfazione del creditore insinuato nel passivo fallimentare che agisca per l’equa riparazione ex legen. 89/2001.

Tale affermazione non può merita adesione, perché confonde la questione, di natura sostanziale, relativa alla effettiva durata della procedura falimentare rilevante ai fini della legge n. 89/2001 (durata che indubbiamente termina con la integrale soddisfazione de creditore procedente, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 950/2011) con la diversa questione, di natura processuale, relativa alla decorrenza del termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domandadi equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare; questione, questa seconda, risolta da questa Corte con le pronunce n. 8055/2019 e n. 1551/2020, alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che hanno chiarito che, ai fini della decorrenza del termine, di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che poi agisca per l’equo indennizzo ex legen. 89/2001.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, e l’impugnato decreto va cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: Il termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragi onevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale; la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna infatti, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, ma non il dies a quodel termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del p